Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4574 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4574 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24655 del ruolo generale dell’anno
2015, proposto
da
A.T.C. — AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE (P.I.: 00499000016), in persona del
Presidente, legale rappresentante pro tempore, Marcello
Mazzù
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Giuseppe Bongioanni (C.F.: BNG GPP 63PO4 L219Q)
e Luca Cattalano (C.F.: CTT LCU 69C18 L219F)
-ricorrente – controricorrente al ricorso incidentalenei confronti di
ACLA S.p.A. (P.I.: 04164830012), in persona del legale
rappresentante pro tempore, Enrico Valle
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato Andrea De Pasquale (C.F.: DPS NDR 64A28
L219U)
-controricorrente – ricorrente in via incidentalenonché
AUTOGESTIONE DELLO STABILE DI BEINASCO, VIA ORBASSANO N. 11 (C.F.: 95576180012), in persona
dell’amministratore pro tempore
-intimatoper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino

2,0 A2
28

n. 506/2015, depositata in data 16 marzo 2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del

-2

10 gennaio 2018 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
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Ctep,L,

s –(

Data pubblicazione: 28/02/2018

La ACLA S.p.A. ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della
A.T.C. del Piemonte Centrale, per un importo di 10.441,81, a titolo di corrispettivo per la fornitura di combustibile e servizi destinati allo stabile sito in Beinasco, via Orbassano n. 11.
La A.T.C. ha proposto opposizione, e ha indicato l’Autogestione
degli assegnatari di immobili nello stabile come il soggetto tenuto al pagamento del suddetto corrispettivo. La società creditrice

Il Tribunale di Torino ha revocato il decreto ingiuntivo, ma ha
condannato l’A.T.C. a pagare ad ACLA S.p.A. la minor somma di
7.639,71, oltre interessi, ritenendo che in tali limiti vi fosse stato
un accollo del debito dell’Autogestione da parte della A.T.C. (ed
ha condannato la sola Autogestione per il residuo importo).
La Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di primo
grado, ha integralmente rigettato la domanda nei confronti della
A.T.C., condannando la sola Autogestione al pagamento
dell’intero importo dovuto, di C 9.531,92, oltre interessi; ha peraltro rigettato la domanda della stessa A.T.C. di restituzione degli importi corrisposti in virtù della sentenza di primo grado.
Ricorre A.T.C, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso la ACLA S.p.A. che propone a sua volta
ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo, cui replica con
ulteriore controricorso l’ente ricorrente.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente intimato.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione
degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
La società controricorrente ACLA S.p.A. ha depositato memoria
ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1. Per motivi logici, va esaminato in primo luogo il ricorso incidentale della ACLA S.p.A., che riguarda la responsabilità
dell’A.T.C..
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ha quindi chiamato in giudizio la predetta Autogestione.

Con l’unico motivo di esso si denunzia «omessa/erronea valutazione delle produzioni documentali dell’ACLA S.p.A. omessa/erronea applicazione e comunque violazione degli artt. 1123 e
1294 c.c. in ordine alla responsabilità dell’A.T.C. quale proprietaria dell’immobile condominiale Art. 360 c.p.c. nn. 3 – 5 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 1123-1294 c.c.».
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

fornitura di combustibile e servizi in quanto questa sarebbe stata
effettuata in favore «dell’ente condominiale»

e l’ATC sarebbe

proprietaria di alcune unità dello stabile: in sostanza l’azienda
sarebbe responsabile delle obbligazioni del condominio, in quanto condòmina del fabbricato, ai sensi dell’art. 1223 c.c..
Come correttamente eccepito dall’ATC, si tratta in realtà di una
questione nuova che, richiedendo accertamenti di fatto, non può
essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità.
La ACLA S.p.A. non chiarisce, riportando specificamente il contenuto degli atti introduttivi del giudizio di primo grado, il fondamento della domanda originariamente proposta nei confronti
dell’ATC, e quindi non è possibile verificare se era stata posta a
fondamento della stessa la qualità dell’ATC di condòmina, in
quanto proprietaria di alcuni degli appartamenti dello stabile
(qualità che tra l’altro, in astratto, determinerebbe comunque la
sua responsabilità esclusivamente pro quota e non per l’intero).
Emerge comunque dagli atti che il giudice di primo grado ha accertato che il debito era stato contrattualmente assunto
dall’Autogestione, ha escluso la responsabilità diretta dell’ATC
per le obbligazioni contratte dagli organi dell’Autogestione, e l’ha
condannata solo in virtù di un suo ritenuto parziale accollo di
dell’obbligazione contratta dall’Autogestione.
Nel ricorso non è specificatamente riportato il contenuto dell’atto
di appello incidentale, nel quale eventualmente sia stata impugnata specificamente la statuizione del Tribunale sulla insussistenza di una responsabilità dell’ATC per le obbligazioni contratte
dall’Autogestione.
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Secondo ACLA S.p.A., l’ATC sarebbe tenuta al pagamento della

Secondo l’ATC, anzi, la ACLA S.p.A. avrebbe insistito semplicemente nell’assunto per cui l’ATC risponderebbe delle obbligazioni
contratte dalla Autogestione in base alla legislazione regionale (e
non quale condòmina dello stabile).
La corte di appello, esclusa la sussistenza di un accollo, ha comunque ribadito che non vi è alcuna responsabilità diretta
dell’ATC per le obbligazioni contratte dall’Autogestione, in base

sabilità dell’ATC in quanto “proprietaria dello stabile” sarebbe
stata semplicemente “accennata” in primo grado e riproposta solo nelle difese finali in secondo grado. L’ha comunque disattesa
in diritto (sulla base dell’argomento per cui le norme della legislazione regionale derogherebbero a quelle del codice civile),
senza accertare se effettivamente l’ATC sia proprietaria di alcuni
alloggi ed eventualmente quanti (e cioè senza accertare se effettivamente essa sia condòmina).
In questa situazione, la Corte di Cassazione non è in condizioni di
verificare se la questione sia stata tempestivamente introdotta in
appello, e se sul punto si sia eventualmente formato un giudicato
interno, in quanto il ricorso di ACLA S.p.A. sul punto difetta evidentemente di specificità, mancando in esso il puntuale richiamo
al contenuto dell’atto introduttivo (onde verificare se con esso
eventualmente era stata posta la questione), a quello della sentenza di primo grado (sul punto medesimo), e a quello dell’atto
di appello (onde verificare se era stata impugnata specificamente
la eventuale decisione di primo grado sul punto).
Anche a fini di completezza espositiva, si osserva comunque che
la tesi della ricorrente è infondata in diritto.
La legge regionale del Piemonte 28 marzo 1995 n. 46 configura
l’Autogestione come un organo composto dei soli soggetti assegnatari degli alloggi sociali, costituito per la gestione diretta da
parte di tali assegnatari dei servizi comuni, mentre l’Ente gestore
è ad esso del tutto estraneo (anche se è tenuto a prestargli assistenza contabile, tecnica e legale).

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alla legislazione regionale. Ha aggiunto che la tesi della respon-

Quindi

l’amministratore

dell’Autogestione,

nominato

dall’assemblea degli assegnatari e non dall’Ente Gestore, non è
un rappresentante di tutti i proprietari delle unità immobiliari del
fabbricato (come l’amministratore del condominio), ma un rappresentante dei soli assegnatari.
Ne consegue che si potrà al più ritenere che i singoli assegnatari
siano (come i singoli condòmini per le obbligazioni contratte

obbligazioni contratte dall’amministratore dell’Autogestione, ma
non certo che lo sia, per queste ultime, l’ATC (cioè l’Ente gestore), che non partecipa all’Autogestione e non è rappresentata dal
relativo amministratore, che non concorre neanche a nominare.
E nella specie è pacifico che la fornitura non è stata richiesta
dall’amministratore del condominio ma dall’amministratore
dell’Autogestione.

2. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia «Art. 360,
n. 3 c.p.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 115 c.p.c.».
Il motivo è fondato.
La corte di appello, nel disattendere la domanda dell’ATC di restituzione degli importi versati ad ACLA S.p.A. in esecuzione della
sentenza di primo grado, ha violato il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c..
Essa si limita infatti ad affermare che il pagamento non è stato
provato. Ma detto pagamento, specificamente allegato dalla azienda appellante, non era stato contestato, anzi era stato addirittura espressamente ammesso da ACLA S.p.A. nella sua comparsa di costituzione in secondo grado, e quindi si trattava di un
fatto del quale non occorreva fornire alcuna prova, in quanto era
fuori dal thema decidendum.
L’importo pagato era poi chiaramente determinabile, in quanto
esso risulta espressamente indicato nella sentenza di primo grado.
La decisione impugnata va cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, è possibile decidere nel merito,
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dall’amministratore del condominio) obbligati pro quota per le

con la condanna di ACLA S.p.A. alla restituzione degli importi
pagati in suo favore dall’ATC in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento.

3. Il ricorso principale è accolto.
Il ricorso incidentale è rigettato.
La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto
e, decidendo nel merito, ACLA S.p.A. è condannata a restituire

della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del
pagamento.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del
principio della soccombenza, come in dispositivo.
Si conferma la liquidazione delle spese del giudizio di merito operata dalla corte di appello (già in favore dell’ATC), in quanto la
presente decisione non incide sostanzialmente sull’imputazione
dei relativi oneri.
Dal momento che il ricorso incidentale risulta notificato successivamente al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228
del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto

dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

per questi motivi
La Corte:
– rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale,
cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, condanna ACLA S.p.A. a restituire alla A.T.C. del
Piemonte Centrale gli importi pagati in esecuzione della
sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data
del pagamento;
– condanna la società ricorrente incidentale ACLA S.p.A. a
pagare le spese del giudizio di legittimità in favore
dell’azienda ricorrente principale, liquidandole in complessivi C 2.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese
generali ed accessori di legge;

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alla A.T.C. del Piemonte Centrale gli importi pagati in esecuzione

- conferma la liquidazione delle spese del giudizio di merito
operata dalla corte di appello.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1 quater, del d.P.R. n. 115 del

2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2018.

Il presidente
Uliana ARMANO

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