Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4574 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4574 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 5114-2009 proposto da:
FINA

SERGIO

FNISRG49A02F839T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo
studio dell’avvocato IZZO RAFFAELE, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente contro

2014
244

MINISTERO DIFESA, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 26/02/2014

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 837/2008 del TRIBUNALE di
VENEZIA, depositata il 08/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito l’Avvocato Donella Resta con delega depositata
in udienza dell’Avv. Izzo Raffaele difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e
della memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del
ricorso.

CORRENTI;

FATTO E DIRITTO
Sergio Fina propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il
Ministero della difesa, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del
Tribunale di Venezia n. 837/2008 che ha rigettato l’appello alla decisione n.
528/2006 del GP di Treviso, che aveva, a sua volta, rigettato l’opposizione a

in prossimità di intersezione.
La sentenza si fonda sulla circostanza che i verbalizzanti , assunti come testi,
hanno riferito di sorpasso di vettura in movimento e non di veicolo fermo e che
nessun rilievo poteva assumere una dichiarazione della Vigile San Marco spa.
Il ricorrente lamenta, col primo motivo, violazione di legge e dell’art. 112 cpc
perché era stata contestato il superamento di altro veicolo in prossimità
dell’intersezione stradale; col secondo motivo violazione dell’art. 148 comma 12
cds perché il sorpasso è consentito su strada a precedenza purchè a due carreggiate
separate o a senso unico; col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 23 1.
689/81 e dell’art. 345 cpc perché nei motivi di appello si prospettava una causa di
esclusione della responsabilità e sarebbe stato sufficiente assumere in qualità di
teste il direttore dell’Istituto ed esaminare i registri di uscita delle autovetture, col
quarto motivo carente o insufficiente motivazione sulla valutazione dei CC.
Le censure sono infondate e propongono quesiti generici.
La sentenza ha riferito della testimonianza di un verbalizzante circa plurimi
sorpassi, di un verbale con riferimento all’ultimo sorpasso in prossimità
dell’incrocio, della mancata prova della presenza di una autovettura ferma
all’incrocio, del sorpasso nei confronti di vettura in movimento riferito da
entrambi i verbalizzanti.

verbale n. 2531981 del 16.7.2005 per violazione dell’art. 148 C.d.S. per sorpasso

Rispetto a tali deduzioni in fatto le doglianze tendono, sia pure sotto diversi profili,
ad una rivalutazione del merito senza tener conto che il verbale dei CC fa prova
fino a querela di falso e nella specie è valutato sulla base della conferma
testimoniale non contraddetta da alcun elemento contrario.
Ciò premesso le prime due censure non meritano accoglimento atteso il divieto di

In ordine alla terza la sentenza ha sancito l’irrilevanza di una dichiarazione
extragiudiziale della Vigile San Marco spa di incerta provenienza, in contrasto con
le risultanze acquisite e non confermata testimonialmente per cui appare
improponibile la generica doglianza circa l’utilità di assumere come teste il
direttore dell’Istituto e di esaminare i registri di uscita delle autovetture.
Nessun concreto elemento in senso diverso da quanto accertato in sentenza poteva
discendere da tali doglianze.
Anche il quarto motivo è infondato posto che la motivazione è sufficiente.
L’eccezione di prescrizione è sollevata solo nella memoria che, invece, è destinata
alla illustrazione dei motivi.
Donde il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 800
di cui 600 per compensi, oltre accessori.
Roma 21 gennaio 2014.
.I1 consigliere estensore

il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

26 FEB. 2014

sorpasso in prossimità di incrocio.

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