Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4574 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 25/02/2010), n.4574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto, in persona del sindaco,

elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza 20, presso gli avv.ti

Lorenzo del Federico e Laura Rosa, rappresentato e difeso dall’avv.

DEL FEDERICO Lorenzo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Ferrari

2, presso l’avv. Giorgio Antonini, rappresentata e difesa dall’avv.

CALVARESI Mauro giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale delle

Marche nn. 95/4/03, 96/4/03, 97/4/03, 98/4/03 e 99/4/03, tutte del

20/2/04.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/12/09 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

udito l’avv. Valerla D’Ilio, per delega dell’avv. del Federico;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di San Benedetto del Tronto propone ricorso per cassazione, in base a tre motivi, illustrato da successiva memoria, contro cinque sentenze della Commissione tributaria regionale delle Marche che hanno rigettato gli appelli del Comune contro le pronunce di primo grado, che avevano accolto i ricorsi della contribuente contro avvisi di accertamento ICI. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- E’ pacifica, in base alla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, l’ammissibilità, in materia tributaria, del ricorso cumulativo proposto avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto di imposta (SS.UU. 3692/09).

2.- Con il primo e terzo motivo il Comune, lamentando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24 e 25, vizio di motivazione e nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., censura le sentenze impugnate per avere affermato che, nel processo tributario, l’ente impositore, rimasto contumace in primo grado, non possa, proponendo appello, svolgere difese di merito e per avere conseguente omesso di decidere sulle questioni proposte.

Con il secondo motivo il Comune, sotto i profili della violazione di legge e del difetto di motivazione, censura le sentenze impugnate quanto al ritenuto difetto di motivazione dell’atto impugnato.

2.1. – Il secondo motivo è inammissibile.

Il Comune chiede in sostanza che questo giudice di legittimità, sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice di merito, affermi che l’atto è adeguatamente motivato, assumendo che la valutazione del giudice tributario si fondi su un equivoco – invero non risultante dalla motivazione, in sè congrua riguardo ai requisiti di motivazione dell’atto impositivo.

3.- La declaratoria di inammissibilità del secondo motivo comporta il rigetto del ricorso, restando fermo l’annullamento degli atti impositivi, a nulla rilevando che il primo ed il terzo motivo siano invece fondati.

Sul punto, questa Corte ha infatti affermato che, nel processo tributario, è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado proporre in grado d’appello mere difese, volte alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, in quanto il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass. 14020/07).

4.- Anche in ragione della fondatezza di tali censure, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

 

 

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