Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4574 del 22/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.22/02/2017), n. 4574
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3603/2011 proposto da:
Antonino Branca SpA, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni
Fiannacca e Nicola Todaro, con domicilio eletto in Roma, in Messina,
via T. Capra is. n. 12, presso lo studio legale tributario avv.ti
Catania – Fiannacca – Todaro;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sez. distaccata di Messina, depositata il 2 dicembre 2010.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2016
dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale De Masellis Mariella, che ha concluso chiedendo
l’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Branca Salvatore SpA ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2002, con cui l’ufficio recuperava a tassazione l’Iva relativa a fatture oggetto di storno, assumendo la genericità e la irregolarità delle relative note di credito, nonchè ulteriore imposta inerente a fatture passive, che l’ufficio assumeva indebitamente detratta.
Il contribuente ottenne parzialmente ragione davanti ala commissione tributaria provinciale, che ritenne illegittimità la rettifica operata dall’ufficio relativamente alle sole note di credito, confermando per il resto l’accertamento.
La sentenza fu poi confermata dalla commissione tributaria regionale, che rigettò sia l’appello principale del contribuente e sia l’appello incidentale dell’ufficio.
Contro la sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, che affida a un umico motivo.
Diritto
In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto da Branca Salvatore SpA per essere il relativo contenuto privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 366 c.p.p., n. 3.
Ed invero, nella parte espositiva del ricorso, dopo una sintetica enunciazione dei fatti che avevano dato origine alla vicenda (processo verbale di constatazione, avviso di accertamento, tentativo della contribuente del risolvere la vicenda in via amministrativa), è immediatamente indicato l’esito del giudizio di primo grado, senza preventiva trascrizione del processo verbale di constatazione, e senza alcuna indicazione dei motivi che furono posti a fondamento dell’impugnativa dell’avviso e delle ragioni della decisione della Commissione tributaria provinciale. La carenza non può ritenersi colmata dalla trascrizione, operata nel ricorso per cassazione, dell’atto di appello, in relazione al fatto che è in esso e riportato un passaggio della motivazione della sentenza del primo giudice. Invero tale isolato richiamo non apporta un effettivo e reale contributo al fine della comprensione della vicenda.
La stessa considerazione deve farsi per i riferimento ulteriori contenuti nel motivo del ricorso per cassazione. Le censure con questo formulate presuppongono in colui che legge la conoscenza dei fatti di causa, già a partire dal processo verbale di constatazione; ma è chiaro che ciò non può essere in questa sede di legittimità, dove è onere del ricorrente, impostogli a pena di inammissibilità del ricorso dall’art. 366 cit., di porre la corte di cassazione nella condizione di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., SU, 18 maggio 2006, n. 11653).
A tale profilo di inammissibilità debbono aggiungersi quelli che inficiano il motivo di ricorso (“Violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. (…) in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Omessa e insufficiente pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”), nel quale, pur in presenza di una critica formulata unitariamente e in modo globale, sono mescolati fra loro mezzi di impugnazione eterogenei e incompatibili, per cui la scelta del mezzo appropriato dovrebbe essere rimessa in ultima analisi al giudice di legittimità, mentre ciò non è consentito (Cass. 23 settembre 2011, n. 19443).
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017