Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4573 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 25/02/2010), n.4573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21880/2005 proposto da:

LA ROCCA DI GIARDINA FRANCESCO SAS in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CAMOZZI, 1, presso lo studio dell’avvocato MASTROSTEFANO DOMENICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ATTANZIO MATTEO, giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2004 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 11/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MASTROSTEFANO per delega

dell’Avvocato ATTANZIO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società La Rocca s.a.s. impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune Campofelice di Roccella determinava la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 1993, 1994, 1995, rapportata ad una superficie commerciale di 4.587 mq. sostenendo la inapplicabilità della tassa ed in ogni caso la erronea determinazione dell’area interessata. Successivamente impugnava la cartella esattoriale con la quale era intimato il pagamento della tassa per gli anni dal 1993 al 1997, per un totale di 192.620.000.

I ricorsi erano respinti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con due distinte pronunce.

Appellava la società e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 02/23/2004 in data 25-3-2004, depositata in data 11-6-2004 riuniti i procedimenti, dichiarava non dovuta la tassa per gli anni 1993 e 1994 annullando i relativi atti impositivi; dichiarava cessata la materia del contendere in relazione allo sgravio di alcuni importi da parte del Comune e confermava nel resto le decisioni impugnate. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società, con quattro motivi.

Il Comune intimato non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società deduce violazione dell’art. 2700 c.c., in relazione al D.L. n. 463 del 1995, art. 17, comma 3, come confermato dalla L. n. 575 del 1996, art. 1, comma 1.

Premesso infatti che la ricorrente aveva sostenuto di essere esente dalla tassa sui rifiuti per gli anni 1995, 1996, 1997, avendo optato per lo smaltimento in proprio dei rifiuti solidi urbani, la Commissione aveva disatteso l’assunto della appellante sul rilievo che al questionario predisposto dal Comune e compilato dalla contribuente non era stata allegata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, peraltro rilasciata dalla stessa innanzi ad un funzionario del Comune di Lascari, in data 9-10-1995. necessaria per la validità della dichiarazione. Osserva in proposito la ricorrente che nel questionario era apposta la frase ” si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”; che il questionario era stato ricevuto dal funzionario dell’Ufficio Protocollo del Comune intimato; che l’attestazione del funzionario sulla ricezione del questionario costituisce piena prova, fino a querela di falso, della avvenuta presentazione anche della dichiarazione sostitutiva indicata come allegata. Con il secondo motivo deduce violazione del D.P.R. 10 settembre 1982 sez. 2^; D.Lgs. n. 507 del 1993, capo 3^; L. 22 febbraio 1994, n. 146; omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Premesso che l’area rilevante per la sussistenza del tributo è posta fuori dal centro abitato del Comune intimato, l’ente in questione in un primo tempo aveva disposto il servizio solo per il centro urbano; successivamente lo estendeva a tutto il territorio comunale con regolamento approvato con deliberazione in data 15-2-1995, la cui entrata in vigore era prevista con decorrenza 1-1-1996; detto regolamento otteneva il visto di legittimità dalla Regione Sicilia in data 1-6-1995 ed era pubblicato all’albo pretorio de Comune dal 13-6 al 28-6-1995.

Pertanto, la tassa non poteva trovare applicazione nei confronti della società nell’anno 1995, od in subordinata ipotesi, prima del giugno 1995. Con il terzo motivo deduce violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71, in quanto la cartella per gli anni 1996 e 1997 non era stata preceduta da avviso di accertamento. In ordine al rilievo della Commissione che l’accertamento era necessario solo in mancanza della denuncia di cui all’art. 70 D.Lgs. citato, osservava di non avere presentato la denuncia, ma solamente il questionario di cui sopra.

Riteneva quindi la illegittimità della iscrizione a ruolo del tributo. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1973, art. 62, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, in quanto erano state comprese ai fini della determinazione della tassa la aree destinate ad accesso e manovra degli autoveicoli, non produttive di rifiuti, ed inoltre la Commissione non aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti di incertezza sulla regolamentazione normativa del caso per la applicazione dell’art. 8, citato con eliminazione delle sanzioni. Il primo motivo è infondato secondo i termini della prospettazione. Infatti, l’attestazione di ricevimento dell’incaricato del Comune nel registro di protocollo fa indubbiamente fede fino a querela di falso, ma unicamente in ordine al fatto materiale del deposito dell’atto protocollato, nel caso in specie del questionario, esorbitando dalla attestazione il contenuto dell’atto e le scritturazioni che vi siano apposte (V. Cass. n. 759 del 1999).

Ne consegue che la menzione contenuta nell’atto sulla esistenza di un allegato non esplica rilievo in ordine al deposito di un atto diverso e materialmente distinto da quello protocollato, in quanto non risulta che la dichiarazione fosse indissolubilmente legata al questionario, sì da formare un plico unico.

Ogni ulteriore considerazione è preclusa dalla mancata produzione o allegazione al ricorso del documento in questione ex art. 372 c.p.c., per cui il motivo, per le questioni attinenti la eventuale materiale unione dei due atti, manca di autosufficienza.

Il secondo motivo è carente di autosufficienza, in quanto, avendo la Commissione espressamente affermato che il regolamento comunale approvato il 2-2-1995 che estendeva al’intero territorio del Comune il servizio di smaltimento rifiuti, entrava in vigore quello stesso anno 1995, laddove il ricorrente afferma che la data di efficacia del medesimo era espressamente fissata al 1-1-1996, appare necessario l’esame di detto regolamento.

A tale proposito deve rammentarsi il seguente principio di diritto: “qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di delibere comunali, delibere sindacali e regolamenti comunali, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di tali atti sia interamente trascritto, e che siano inoltre dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati,.. non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza” (Cass. n. 1893 del 2009). Non avendo la parte ottemperato a tale onere, è impossibile verificare la fondatezza delle asserzioni della ricorrente, con conseguente inammissibilità del motivo.

Il terzo motivo è infondato. A norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, come rettamente osservato dalla Commissione, l’avviso di accertamento deve essere emesso ove il contribuente non abbia presentato la denuncia di cui all’art. 70, dello stesso D.Lgs., ovvero la stessa sia ritenuta infedele o incompleta; negli altri casi la tassa viene applicata sulla base degli elementi non in possesso dell’Ufficio.

Nella specie, il questionario citato dalla stessa ricorrente, compilato su modulo dell’Ufficio, e consegnato al Comune nel 1995, conteneva, per indicazione non contestata della sentenza, i dati anche catastali relativi all’immobile su cui applicare la tassa, ed è quindi a tutti gli effetti la denuncia prevista dall’art. 70, D.Lgs. citato, la quale, in forza dello stessa disposizione di legge, vale anche per gli anni successivi “qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate”.

Poichè non risulta essersi verificata una variazione di dette condizioni, le cartelle relative agli anni 1996 e 1997 non dovevano essere precedute da avvisi di accertamento e sono quindi valide. Il quarto motivo è infondato in entrambi i punti in cui è articolato. Circa il primo punto, la affermazione della commissione che le aree indicate dalla ricorrente come destinate alla manovra degli automezzi non hanno i requisiti per essere escluse dalla tassa in quanto 1) non rientrano in quelle espressamente escluse in forza dell’art. 62, comma 1, D.Lgs. citato; 2) non sussiste la prova, posta dallo stesso art. 60, comma 2, a carico esclusivo dell’utente, che dette aree non siano idonee a produrre rifiuti, è da un lato ineccepibile sotto il profilo di legittimità, e, dall’altro, formula un giudizio di fatto esaurientemente e logicamente motivato, di esclusiva competenza del giudice di merito e che pertanto sfugge al sindacato di questa Corte.

Circa il secondo punto, è parimenti esente da censura, perchè congruamente motivata, la asserzione della Commissione sulla insussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, in quanto la controversia non involge questioni di obbiettiva incertezza di diritto, vertendo principalmente su questioni di fatto, come lo stesso svolgimento processuale dimostra. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva del Comune intimato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

 

 

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