Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4573 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13768/2009 proposto da:

CENTRO AUTOMOBILI PALERMO SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in

persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FAURO RUGGERO 59, presso lo

studio dell’avvocato ANDREOLI FILIPPO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CAMMALLERI Ignazio, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FINCASE SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 52,

presso lo studio dell’avvocato LUCCHI Claudio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BONFANTI GIANCARLO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

9/01/09, depositata il 25/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato Lucchi Claudio, difensore della controricorrente che

si riporta gli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 25/2/2009 la Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento del gravame interposto dalla società FINCASE s.r.l. e in riforma dell’impugnata pronunzia Trib. Palermo 6/10/2003, condannava la società CENTRO AUTOMOBILI PALERMO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. D.F., e quest’ultimo personalmente, al pagamento, in solido, in favore della prima della somma di Euro 3.718,49, con interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di provvigione per la stipula di contratto di locazione da parte di questi ultimi con la sig. F.L..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società CENTRO AUTOMOBILI PALERMO s.r.l., in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. D.F., e quest’ultimo in proprio propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso la società FINCASE s.r.l..

Con il 1^ MOTIVO i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ MOTIVO denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3^ MOTIVO denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 1755 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4^ MOTIVO denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, il quesito recato dal 1^ motivo del ricorso con il quale si denunzia vizio di violazione di norme di diritto risulta formulato in modo invero difforme rispetto allo schema sopra delineato, non recando invero la sintetica indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui il giudice li ha decisi, nè l’espressione della diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa risolto, appalesandosi invero altresì privo di decisività e sfornito di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto, a fortiori in presenza di motivo come nella specie altresì carente di autosufficienza (cfr. in particolare Cass., 23/6/2008, n. 17064).

Gli altri motivi non recano invero la formulazione di specifici quesiti di diritto.

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione del quesito di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

I motivi (2^ e 3^) con i quali si denunzia vizio di motivazione non recano invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle ragioni delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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