Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4573 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.22/02/2017),  n. 4573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30333/2011 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Italfingest Centro Srl in liquidazione, rappresentata e difesa dagli

avv. Giuseppe Lai, con domicilio eletto in Roma, via Luigi Luciani

1, presso lo studio dell’avv. Daniele Manca Bitti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna depositata il 13 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2016

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

uditi l’avv. Bruno Dettori e l’avv. Daniela Manca-Bitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Masellis Mariella, che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’agenzia dell’entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale, che, in riforma della sentenza di quella provinciale, ha annullato l’avviso di accertamento per l’anno di imposto 2002, con il quale fu contestato alla società di avere effettuato operazioni imponibili per importo maggiore rispetto a quello indicato nella dichiarazione.

In particolare la commissione tributaria regionale condivise le giustificazioni fornite della società, che rilevò come analoga divergenza sussistesse in pregiudizio della contribuente per quanto riguardava l’Iva a credito, per cui l’errore non aveva inficiato la determinazione dell’imposta dovuta.

Il ricorso è affidato a due motivi, cui la contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

Con il primo motivo di ricorso deduce violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la ricorrente, pur ammettendo “che dalla copia stralcio delle scritture prodotte in giudizio risultassero registrate delle fatture di acquisto, la parte non ha mai detto, nè tantomeno dimostrato, se si trattasse di acquisti di beni o servizi inerenti all’attività svolta”. In giudice di merito, quindi, avrebbe ammesso la detraibilità dell’imposta, senza aver preventivamene verificato se gli acquisti fossero inerenti al’attività di impresa.

Il motivo è infondato. L’inerenza non è mai presunta, tuttavia il rilievo è nuovo, perchè nel giudizio l’ufficio aveva eccepito solo la decadenza del contribuente del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19.

Nel ricorso è formulato un secondo motivo, che è articolato nei seguenti termini: “La sentenza appare altresì censurabile sotto il profilo della violazione di legge, per carenza di motivazione, anche riguardo a un altro profilo determinante della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si sostiene che la società non aveva esercitato il diritto di detrazione entro il termine stabilito dalla legge e, conseguentemente, l’intervenuta decadenza dal diritto stesso, già maturata al momento dell’accertamento.

Il motivo è infondato. La Commissione tributaria regionale ha chiarito le ragioni che l’avevano indotta a ad ammettere nella specie la detrazione, per cui la sentenza andava denunciata su questo punto per violazione di legge, mentre ciò non è avvenuto. L’inciso “violazione di legge”, in quanto inserito in motivo rubricato ai sensi dell’art. 360, n. 5, e sviluppato attraverso l’uso di parole del tutto coerenti con tale richiamo normativo, non permette di verificare la censura da questo diverso punto di vista. Non è superfluo ricordare che i due mezzi di impugnazione (violazione di legge e vizio di motivazione) sono fra loro eterogenei e incompatibili e, come tale, non proponibili in unico motivo. La scelta del mezzo appropriato non può essere rimessa al giudice di legittimità.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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