Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4573 del 21/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 21/02/2020), n.4573
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18652-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 18
presso lo studio dell’avvocato GIANPIERO PORCARO, che lo rappresenta
e difende;
– controricorrente –
contro
D.C.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 223/4/82017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 13/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato:
che l’Ufficio controlli della Direzione provinciale di Pordenone notificava ai contribuenti in qualità di soci della BLOKFIN s.r.l. avviso di accertamento con il quale si accertava, sul presupposto della distribuzione occulta di reddito ai soci, un maggior reddito per l’IRPEF per l’anno 2008;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso dei contribuenti e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate nei confronti del P. e lo accoglieva in parte nei confronti della D.C., respingendo comunque la tesi dell’Agenzia secondo cui l’obbligo di motivazione degli atti tributari ai soci è assolto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, precisando che il ricorso viene proposto relativamente alla sola posizione del P., scindibile rispetto a quella della D.C., cui il ricorso viene notificato per scrupolo, solo quale mera litis denuntiatio, mentre il P. si costituiva mediante controricorso e la D.C. non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 1 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 e degli artt. 2261 e 2476 c.c. in quanto ai fini della validità dell’avviso di accertamento sarebbe sufficiente il richiamo per relationem ad altro atto impositivo emesso nei confronti della società di cui il contribuente era socio, senza tuttavia che tale atto sia stato allegato a quello notificato ai socio;
considerato che, secondo questa Corte, in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato della L. n. 212 del 2000, art. 7, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 1176 c.c., comma 2, artt. 2261 e 2476 c.c., ha il potere-dovere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi (Cass. n. 17463 del 2019; n. 14275 del 2018; Cass. n. 25296 del 2014);
ritenuto che nella specie la CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento notificato al socio che rinviava per relationem ad altro atto impositivo emesso nei confronti della società di cui il contribuente era socio, senza considerare il potere-dovere del socio di informarsi diligentemente presso la società;
ritenuto pertanto che il motivo è fondato e quindi il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020