Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4573 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. III, 19/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29302-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 446/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

p.. – Ricorre il Ministero dell’Interno avverso una decisione della Corte di Appello di Ancona che ha riconosciuto a C.L., cittadino senegalese, il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dalla motivazione della sentenza si apprende che lo straniero, musulmano, è fuggito dal suo Paese per timore di ritorsioni, ed in particolare per il timore di essere arrestato dopo che per alcune controversie legate alla costruzione di una moschea avevano avuto medesima sorte il padre ed il fratello.

La decisione qui impugnata viene da un rinvio della Corte di cassazione che ha annullato quella precedente, la quale aveva erroneamente dichiarato inammissibile l’appello.

La corte di secondo grado, in riforma dunque parziale della decisione di prima istanza, ha riconosciuto il solo diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, atteso il livello di integrazione dello straniero in Italia, manifestato sia da un contratto di lavoro a tempo determinato che da un contratto di locazione.

Ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno con due motivi. Non v’è costituzione di C.L..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed ira-fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA