Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4573 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2019, (ud. 15/01/2019, dep. 15/02/2019), n.4573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3480/2012 proposto da:

Sir Finanziaria S.p.A. in liquidazione, in persona del liquidatore

p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 8, presso

lo studio dell’Avv. Roberto della Valle che la rappresenta e difende

giusta procura speciale ex art. 83 c.p.c., comma 2, conferita dal

liquidatore del Consorzio Bancario Sir S.p.A. in liquidazione,

incorporante – giusta atto per notaio C.P. di Roma, del

(OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), racc. n. (OMISSIS) – Sogemo S.p.A. in

liquidazione, a sua volta incorporante la Sir Finanziaria S.p.A. in

liquidazione, giusta atto per notaio C.P. di Roma del

(OMISSIS) rep. (OMISSIS), racc. n. (OMISSIS), in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso 3483/2012 proposto da:

Sir Finanziaria S.p.A. in liquidazione, in persona del liquidatore

p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 8, presso

lo studio dell’Avv. Roberto della Valle che la rappresenta e difende

giusta procura speciale ex art. 83 c.p.c., comma 2, conferita dal

liquidatore del Consorzio Bancario Sir S.p.A. in liquidazione,

incorporante – giusta atto per notaio C.P. di Roma, del

18 novembre 2013, rep. n. 79675, racc. n. 29677 – Sogemo S.p.A. in

liquidazione, a sua volta incorporante, la Sir Finanziaria S.p.A. in

liquidazione, giusta atto per notaio C.P. di Roma del

(OMISSIS) rep. (OMISSIS), racc. n. (OMISSIS), in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 8/8/11 (rg. 3480/2012) e n. 9/8/2011 (rg.

3483/2012) della Commissione Tributaria Regionale di Cagliari,

sezione di staccata di Sassari, depositate il 31 gennaio 2011;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio

2019 dal Consigliere D’Angiolella Rosita.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

della Repubblica, Zeno Immacolata, che ha concluso per

l’accoglimento dei primi due motivi e l’inammissibilità o il

rigetto dei restanti.

Udito l’Avv.to Prof. Avv. Eugenio della Valle, per Sir Finanziaria in

Liquidazione, e udito l’Avv.to Paolo Gentili, per l’Agenzia delle

Entrate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 8/8/2011 ha rigettato l’appello proposto da Sir Finanziaria in liquidazione e ha confermato la sentenza della Commissione Provinciale di Sassari con la quale – come si ricava dal “fatto” dell’impugnata sentenza e dallo svolgimento del processo del ricorso – la Commissione Provinciale ha, da un lato, dichiarato l’inammissibilità del ricorso iscritto al n. r.g. 94/06 con riferimento all’istanza di rimborso dell’eccedenza del credito IRPEG relativa all’anno 1987, dall’altro, ha respinto il ricorso iscritto al n. r.g. 93/06 per il rimborso dell’eccedenza del credito IRPEG per il periodo 1986/1987, con compensazione delle spese di lite.

Il giudice di appello, nei motivi di rigetto del ricorso di Sir Finanziaria, ha ritenuto che, “(…) relativamente all’istanza IRPEG relativa al periodo 1987, la ricorrente ha proposto avverso il silenzio rifiuto di detta istanza, altro ricorso (Rg. n. 93/2006) e nel rispetto del principio del ne bis in idem correttamente la CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso”; con riguardo, invece, all’istanza di rimborso IRPEG relativa al periodo 1986/1987, ha ritenuto che il “tenore” della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 5 “preclude la possibilità di eseguire il rimborso richiesto in dichiarazione, ridotto o annullato per effetto dell’accertamento impugnato. E correttamente la sentenza impugnata ha motivato in tal senso.”.

Con la gravata sentenza, la Commissione Regionale ha, altresì, rigettato l’appello incidentale proposto dall’Ufficio, lasciando compensate le spese di lite tra le parti, ritenendo sussistenti “giusti motivi”.

2. Con sentenza n. 9/8/2011 pronunciata tra le stesse parti ed avente ad oggetto le medesime questioni, la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha rigettato l’appello proposto da Sir Finanziaria in liquidazione e confermato la sentenza della Commissione Provinciale di Sassari, con la quale, da un lato, è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso iscritto al n. rg. 93/06 riguardante l’istanza di rimborso dell’eccedenza del credito IRPEG relativa al periodo 1986/1987 e, dall’altro, è stato respinto il ricorso recante il n. r.g. 94/06 per il rimborso dell’eccedenza del credito IRPEG per l’anno 1987, con compensazione delle spese di lite. Anche in tal caso, il giudice di appello, ha ritenuto che “(…) relativamente all’istanza IRPEG relativa al periodo 1986/1987, la ricorrente ha proposto avverso il silenzio rifiuto di detta istanza, altro ricorso (n. r.g. 93/2006) e nel rispetto del principio del ne bis in idem correttamente la CTP ha dichiarato inammissibile il ricorso”; con riguardo, invece, all’istanza di rimborso IRPEG relativa all’anno 1987, ha ritenuto che il “tenore” della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 5 “preclude la possibilità di eseguire il rimborso richiesto in dichiarazione, ridotto o annullato per effetto dell’accertamento impugnato. E correttamente la sentenza impugnata ha motivato in tal senso.”. La Commissione Regionale ha altresì rigettato l’appello incidentale proposto dall’Ufficio, lasciando compensate le spese di lite tra le parti, ritenendo sussistenti “giusti motivi”.

3. La Sir Finanziaria in liquidazione impugna per cassazione entrambe le sentenze con due distinti ricorsi, l’uno, recante il n. r.g. 3480/2012, avverso la sentenza n. 8/8/2011 e, l’altro, recante il n. r.g. 3483/2012 avverso la sentenza n. 9/8/2011.

4. Nel ricorso n. r.g. 3480/2012 ricorre con quattro motivi; nel ricorso n. r.g. 3483/2012 ricorre con otto motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

6. Sir Finanziaria in liquidazione deposita memorie, ex art. 378 c.p.c., per entrambi i procedimenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi all’esame e gli evidenti profili di unitarietà processuale e sostanziale che li caratterizzano, ne consigliano la riunione, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., con ciò dandosi seguito al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la riunione delle impugnazioni – che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento – può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (cfr. Cass., 30/10/2018 n. 27550, Rv. 651065 – 01).

1.1. Sull’applicabilità dell’art. 274 c.p.c. ai giudizi di legittimità, non v’è dubbio, avendo le Sezioni Unite chiarito che la riunione dei procedimenti di cui alla disposizione citata, in quanto volta a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto “risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonchè l’unità del diritto oggettivo nazionale” (così, Sez. U., 13/09/2005 n. 18125, Rv. 583091 – 01).

2. Per una maggiore chiarezza espositiva della presente sentenza, si premette che, nell’esaminare i motivi di ricorso, si procederà all’esame congiunto di due o più motivi, qualora i motivi proposti nei due ricorsi riuniti siano identici (vedi, ad es., punto 6), seppur con diversa numerazione (vedi, ad es., punto 9, 12); si procederà, invece, all’esame separato di essi, qualora si tratti di motivi proposti solo in uno dei due ricorsi (vedi, ad es., punto 10 e 14). Si preferisce tale modalità espositiva, in considerazione del fatto che nel ricorso n. r.g. 3480/2012 la società ricorre con quattro motivi e nell’altro ricorso, n. r.g. 3483/2012, con otto, non allineati per ordine numerico, ma riguardanti, per la gran parte, censure identiche o connesse.

3. Passando all’esame del merito dei motivi d’impugnazione, in entrambi i ricorsi (nn. r.g. 3480 e 3483 del 2012) Sir Finanziaria lamenta, con il primo motivo, la “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (art. 360 c.p.c., comma 4, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62)” deducendo la nullità delle sentenze impugnate (sia la n. 8/8/2011, che la n. 9/8/2011) per carenza di motivazione in quanto non esplicitano, al di là di un mero richiamo adesivo alla pronuncia della CTP di Sassari, i motivi in fatto ed in diritto su cui si fondano; con il secondo motivo, lamenta l'”Omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62)”, deducendo che il vizio delle sentenze impugnate si manifesta anche sotto il profilo dell’omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, l’affermazione secondo cui Sir Finanziaria in liquidazione avrebbe proposto due distinti ricorsi avverso il silenzio rifiuto opposto alla medesima istanza di rimborso, è priva di qualsiasi riscontro motivazionale.

3.1. Il controricorrente chiede accertarsi l’infondatezza del ricorso.

4. Il primo ed il secondo motivo (cui si applica l’art. 360 c.p.c., n. 5, vecchia formulazione, nella versione ante 2012, sebbene successiva al 2006, ricorrendosi per la cassazione della sentenza depositata in data 31.1.2011) di cui ai procedimenti riuniti, vengono esaminati congiuntamente perchè logicamente connessi.

5. L’esame di tali motivi richiede una breve ricostruzione dei fatti.

5.1. Dalla parte riguardante lo “svolgimento del processo” di cui al ricorso, si evince che la società ha presentato all’Ufficio, in data 18.06.2003, due distinte istanze di rimborso per eccedenza crediti Irpeg di cui, l’una, di Euro 111.973,28, in relazione al periodo di imposta 1986/1987, e l’altra di Euro 109.878,27 in relazione al periodo di imposta 1987.

5.2. Le somme richieste a rimborso si riferivano ad annualità oggetto di verifica di cui a due avvisi di accertamento ritualmente impugnati dalla società innanzi alla Commissione Provinciale di Sassari, che accoglieva il ricorso.

5.3. La Commissione Regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio limitatamente ai recuperi relativi agli interessi dei crediti di imposta.

5.4. In pendenza della lite, la società aderiva alla definizione di cui alla L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 16.

5.5. Successivamente, avverso il rifiuto tacito opposto alla richiesta di rimborso dell’eccedenza credito Irpeg di cui alle istanze del 18.06.2003, la società ha proposto due distinti ricorsi alla Commissione Provinciale di Sassari, di cui, l’uno, riguardante il periodo d’imposta 1986/1987, iscritto con il numero di r.g. 93/06 e l’altro riguardante il periodo d’imposta relativo all’anno 1987, iscritto con il numero di r.g. 94/06. In entrambi i casi, la Commissione Provinciale, dava ragione all’Ufficio, respingendo le pretese del contribuente.

5.6. Avverso la sentenza della Commissione Provinciale, ha proposto appello la società. La Commissione Regionale di Cagliari, con sentenza n. 8/8/2011, ha confermato la sentenza di primo grado rilevando che correttamente la Commissione Provinciale, relativamente all’istanza di rimborso relativa all’anno 1987, ne aveva dichiarato l’inammissibilità in rispetto del principio del “ne bis in idem” e che, altrettanto correttamente, con riferimento al periodo d’imposta 1986/1987, aveva rigettato il ricorso per gli effetti preclusivi del condono di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289.

5.7. Con la sentenza n. 9/9/2011, i giudici della Commissione Regionale hanno ragionato nella stessa maniera, confermando la decisione di primo grado d’inammissibilità del ricorso proposto con riferimento all’istanza di rimborso per il periodo 1986/1987 e rigettando il ricorso avente ad oggetto l’istanza di rimborso relativa all’anno 1987.

6. Orbene, con i primi due motivi di cui ai procedimenti riuniti, la ricorrente chiede la cassazione delle sentenze nn. 8 e 9 del 2011 della Commissione Regionale di Cagliari, ai sensi del art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto due distinti profili, che riguardano, l’uno, l’omessa e l’insufficiente motivazione della sentenza nella parte riguardante la declaratoria di inammissibilità per violazione del principio del “ne bis in idem”, l’altro, l’omessa e l’insufficiente motivazione della sentenza nella parte riguardante il rigetto della domanda di rimborso.

7. In relazione a tali motivi, ritiene il Collegio che le censure riguardanti la declaratoria d’inammissibilità di cui alle gravate sentenze (vedi pagine n. 20 e 21 dei ricorsi), non sottendono alcuna concreta utilità giuridica che potrebbe derivare alla ricorrente società dall’ipotetico accoglimento dei motivi all’esame, rivelando così la carenza di interesse all’impugnazione.

7.1. E difatti, come balza evidente dalla disposta riunione, le due gravate sentenze si sono pronunciate nel merito di entrambe le istanze di rimborso – sia quella relativa all’anno 1987, che quella relativa al periodo 1986/1987 – ritenendo le relative domande infondate perchè precluse dagli effetti del condono.

7.2. Le pronunce di cui ai due giudizi instaurati dalla società, hanno, cioè, alternato l’esame del merito delle domande di rimborso, rigettando, in un procedimento, la domanda che nell’altro procedimento è stata dichiarata inammissibile e dichiarando inammissibile la domanda che nell’altro procedimento è stata rigettata, con ciò dando pratica attuazione al dovere di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

7.3. Tale essendo il “decisum”, i motivi in esame non appaiono sostenuti dall’interesse all’impugnazione, non essendo individuabile l’utilità che muoverebbe la società ad ottenere l’ipotetico accoglimento dei motivi all’esame, stante la pronuncia nel merito che la Commissione Regionale ha fatto su entrambe le impugnazioni del silenzio rifiuto al rimborso dell’eccedenza.

7.4. E’ qui calzante, il consolidato e condiviso principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, che, in tema d’interesse all’impugnazione, afferma che, poichè tale interesse, quale manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall’art. 100 c.p.c. – va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, è inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass., 15/01/2016 n. 594(Rv. 63824-01); Cass., 23/05/2008 n. 13373 (Rv. 603196-01); Cass., 13/10/2016 n. 20689 (Rv. 642050 02))

7.5. Dando seguito a tale consolidato orientamento, ne consegue l’inammissibilità, per difetto d’interesse, del primo e del secondo motivo d’ impugnazione dei giudizi riuniti, nella parte in cui censurano le sentenze impugnate per aver dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di rimborso, perchè con tali censure si deduce, in realtà, la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, senza che sia configurabile una qualche concreta utilità giuridica ad ottenere all’emanazione di una pronuncia di accoglimento dell’impugnazione.

8. Le altre censure, proposte sempre con i primi due motivi di ricorso, riguardanti l’omessa e l’insufficiente motivazione della sentenza nella parte riguardante il rigetto delle domande di rimborso (pagina 22 dei ricorsi riuniti), sono infondate.

8.1. Le motivazioni addotte dalla Commissione Regionale nelle gravate sentenze, consentono individuare subito la loro “ratio decidendi”, in quanto enunciano, in maniera obiettivamente adeguata, le ragioni che, sia sul piano logico che su quello giuridico, hanno portato al rigetto dell’appello del contribuente; in particolare, con riferimento alle istanze di rimborso presentate dalla società per il periodo 1986/87 (sentenza n. 8/8/2011) e per l’anno 1987 (sentenza n. 9/8/2011), la Commissione Regionale ha chiaramente detto che la definizione del condono, operata dal contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 5, preclude la possibilità di ottenere il rimborso richiesto in dichiarazione, ridotto o annullato per effetto dell’accertamento impugnato.

8.2. E’ evidente dunque che tale motivazione, per quanto stringata, rappresenti appieno la “ratio decidendi”, rispettando i canoni di sufficienza, di logicità e di chiarezza, sia da un punto di vista formale, che sostanziale. Dal punto di vista formale, le enunciazioni ivi contenute soddisfano l’obbligo motivazionale, esponendo le ragioni per le quali sono state accolte le argomentazioni dell’Ufficio e sono state respinte quelle del contribuente; da un punto di vista sostanziale, sono chiaramente argomentate le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si è basata la decisione, riguardanti essenzialmente l’effetto preclusivo che determina il condono sulla domanda di rimborso richiesto in dichiarazione.

8.3. Sul punto, in maniera tanto sintetica quanto compiuta, la commissione Tributaria Regionale ha nella sostanza aderito all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui l’adesione del contribuente al condono, comporta, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 5, la preclusione al rimborso d’imposta in precedenza corrisposta, determinando il condono, con il versamento delle somme dovute, la definizione del debito tributario (cfr. Cass., Sez. U., 05/06/2008, n. 14828).

9. Con identici motivi – il terzo proposto nel ricorso n. 3480/2012 ed il quinto motivo proposto nel ricorso n. 3483/2012 – la società ricorrente deduce la “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27, e del principio di tassatività delle ipotesi di inammissibilità del ricorso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62)”, per aver la sentenza violato e falsamente applicato il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 27 e, quindi, il principio di tassatività delle ipotesi di ricorso.

9.1. Tali motivi rimangono assorbiti dalle motivazioni suesposte e di cui ai punti 6, 7 e 8.

9.2. In ogni caso si evidenzia, quanto alla normativa richiamata a sostegno della censura, che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27, riguarda esclusivamente le ipotesi di inammissibilità manifesta in sede di esame preliminare del ricorso, rispondendo ad esigenze di economia processuale volte a consentire una rapida definizione di giudizio rispetto ad ipotesi che comunque, in sede contenziosa, non potrebbero superare il vaglio dell’ammissibilità (funzione cd. di filtro). La funzione deflattiva cui è finalizzato l’esame preliminare, spiega perchè esso si caratterizza per la totale assenza di contraddittorio tra le parti, salvo la possibilità di reclamo al collegio nell’ipotesi previste dal successivo articolo 28 della stessa legge.

9.3. Tanto evidenzia, in contrapposizione ai motivi di ricorso all’uopo proposti, in primo luogo che la sommarietà dell’esame preliminare non determina alcuna preclusione processuale successiva anche in caso di mancato rilievo dell’inammissibilità, potendo la causa di inammissibilità essere successivamente rilevata dalla Commissione e dichiarata con sentenza; in secondo luogo, che in fase processuale le cause di inammissibilità non sono tipiche e che si ricavano dal sistema processuale civilistico.

10. Con il terzo ed il quarto motivo proposti nel procedimento n. r.g. 3483/2012, che si esaminano congiuntamente in quanto connessi, la ricorrente aggiunge ulteriori censure alla questione dell’inammissibilità, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento “per error in procedendo”, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, comma 2, art. 56, artt. 39 e 387 c.p.c., nonchè del principio del “ne bis in idem” e della cosiddetta consumazione dell’impugnazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3 e D.L. n. 546 del 1992, art. 62.

10.1. Anche tali censure sono infondate.

11. Quanto sopra detto circa la carenza di interesse all’ impugnazione, basterebbe a dichiarare assorbite anche tali ulteriori censure. Tuttavia, considerate le lunghe e complesse argomentazioni che la difesa del ricorrente espone (pagine 34 e ss. dei ricorsi), giova rammentare che tutte le norme che la ricorrente chiama a sostegno di tali motivi di impugnazione attribuiscono al giudice la facoltà e non l’obbligo di riunire due o più procedimenti, facoltà che lascia al giudice la prerogativa di valutare, seppur con prudente apprezzamento, se ragioni di economia processuale e di certezza del diritto, rendano preferibile la riunione oppure la trattazione separata dei procedimenti. 11.1. Il giudice, anche nel caso di ricorso cumulativo, cioè nel caso realizzatosi nella specie di un unico ricorso contenente più impugnazioni, ha la facoltà di scegliere se è conveniente per i tempi di giustizia disporre la riunione, e ciò tenuto conto di una serie di fattori – quali la connessione delle cause, le fasi in cui si trovano i processi, i tempi della decisione – che rendono più o meno vantaggiosa la trattazione unitaria o separata delle cause.

11.2. Peraltro, il “decisum” delle gravate sentenze di cui si è detto sopra (punto 7), esclude ogni ipotesi di cd. consumazione all’impugnazione e di violazione dell’art. 387 c.p.c..

12. Con identici motivi – il quarto proposto nel procedimento n. 3480/2012 e il settimo nel procedimento n. 3483/2012 – nonchè con l’ottavo motivo di ricorso di cui al procedimento 3483/2012, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, con riferimento al diniego di rimborso dell’eccedenza a credito indicata nella dichiarazione per il periodo 1986/1987 e nella dichiarazione per il periodo 1987, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per aver la Commissione Regionale erroneamente applicato, commettendo violazione e falsa applicazione di legge, il contenuto dalla citata L. art. 16, comma 5.

13. Anche tali motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

13.1. Non sussiste la dedotta violazione di legge, avendo la Commissione regionale rettamente applicato le disposizioni di cui alla normativa richiamata.

13.2. Come esposto più sopra, i fatti di causa originano dal silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso di Sir Finanziaria in liquidazione ovvero al riconoscimento, o meno, alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quelle necessarie per la definizione del condono di cui alla L. n. 289 del 2002.

13.3. Di tale L., art. 16, comma 5, rubricato “chiusura delle liti pendenti”, prevede che dalle somme dovute per il condono si scomputano quelle già corrisposte prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite; stabilisce, altresì, che fuori dai casi di soccombenza dell’amministrazione, la definizione della controversia mediante condono non dà luogo alla restituzione delle somme già versate; e ciò anche se tali somme siano, in ipotesi, eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione della lite in via condonale.

13.4. In altri termini, la norma in esame prevede in via eccezionale in deroga al principio della non restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per il condono – l’ammissibilità di tale restituzione solo in caso di soccombenza dell’amministrazione. Fuori di tale ipotesi eccezionale, vale la previsione generale della citata disposizione in forza della quale il condono, in quanto incide in via definitiva sui debiti tributari dei contribuenti non può dare luogo a restituzione alcuna degli importi in precedenza corrisposti sebbene eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa (cfr. Cass., Sez. U. 05/06/2008, n. 14828; Cass., 13/04/2012 n. 584; Cass., 17/07/2014, n. 16339 (Rv. 632190 – 01); Cass., Sez. U., 27/01/2016, n. 1518). Tali effetti trovano la causa nella natura stessa del condono, istituto che risponde al fine di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, senza sottendere finalità di accertamento tributario ed esaurendo i suoi effetti con il raggiungimento di tali obiettivi. Ed invero, sebbene, a stretto rigore, non si tratta di un c.d. regime fiscale sostitutivo, perchè opera “a posteriori” e non “a priori”, nè di una transazione (pure talvolta ritenuta in giurisprudenza, vedi Cass., Sez. U., 05/06/2008 n. 14828 (Rv. 603316 – 01); Cass., del 03/06/2015 n. 11427) o di una novazione perchè, in entrambe le ipotesi, manca l’origine bilaterale volontaria tipica dei contratti, il condono fiscale costituisce la forma procedimentale atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da una analisi della varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria ed immediata, nella prospettiva – che come già detto ne costituisce la ratio – di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quella dell’esatto accertamento dell’imponibile. Il condono, dunque, non ha, e non può avere, effetti che vadano oltre il proprio ambito: esso comporta l’effetto di elidere in tutto o in parte il debito fiscale, senza precludere l’accertamento su altre imposte.

13.5. Da tali principi, ne consegue che il diritto alla restituzione delle somme già corrisposte in corso di causa ed eccedenti quelle dovute per il condono può spettare al contribuente solo nel caso di soccombenza totale dell’ amministrazione nei giudizi di merito.

13.6. A conferma dell’infondatezza delle censure della ricorrente, si aggiunge che l’effetto preclusivo al diritto rimborso derivante dal condono, è questione ritenuta di ordine pubblico tanto da consentirne la rilevabilità d’ufficio del giudice in ogni stato e grado del procedimento senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere (cfr. Cass., 27/10/2015, n. 20650 – (Rv. 636896-01)).

13.7. Le censure in esame, pertanto, vanno respinte.

14. Con il sesto motivo proposto nel ricorso recante il n. r.g. 3483/2012, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27,artt. 276 e 279 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62.

14.1. Tale motivo di ricorso è interamente assorbito dal rigetto dei motivi esaminati ai punti nn. 6,7,8.

15. In base alle suddette considerazioni il ricorso va rigettato.

16. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società ricorrente.

PQM

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta nei termini di cui in motivazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

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