Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4573 del 09/03/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4573 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 3490-2015 proposto da:
VALLE RANIERO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti contro
EQUITALIA SUD SPA 11210661002;
– intimata –
Data pubblicazione: 09/03/2016
avverso la sentenza n. 1757/2014 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 20/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO
IACOBELLIS.
Ric. 2015 n. 03490 sez. MT – ud. 17-02-2016
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Fatto e diritto
11 ricorso proposto da Valle Raniero nei confronti di Agenzia delle Entrate, notificato il
7/11/2014, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 e.p.e. giusta certificazione
della Cancelleria Centrale del 10/2/2015. Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di
sazione, liquidate in complessivi E. 1500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore
della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto dei Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, 17/2/2016
Il
dott. Mar
sidente
o 1acobellis
improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cas-