Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4572 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4572 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 7471-2008 proposto da:
RISPOLI LUIGI RSPLGU43A18F913M,

MILITE RAFFAELA

MLTRFL47B61F913K, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA E. FAA’ DI BRUNO 79, presso lo studio
dell’avvocato GARGIULO MARCELLO ANTONIO, rappresentati
e difesi dall’avvocato D’URSI ANTONIO;
– ricorrenti –

2014
contro

203

BOTTIGLIA DOMENICO BTTDNC45H03C361H, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato

Data pubblicazione: 26/02/2014

MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO;

JQfl2e

controri corrente

cewerò

ulb- ANTINÙ rs.ROLINA;
– intimati –

di SALERNO, depositata il 17/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 38/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10-7-1984 Domenico Bottiglia e Carolina Gigantino convenivano
in giudizio davanti al Tribunale di Salerno Raffaela Milite e Luigi Rispoli e, premesso di aver
acquistato da costoro con atto per notaio Maiorino del 28-5-1983 una zona di terreno in Cava dei

costituita in favore di tale superficie una servitù di passaggio su di una stradina privata gravante
sulla restante proprietà dei venditori che si dipartiva dalla via Basilio Di Domenico fino a
raggiungere la particella 595 del foglio 5 per la larghezza costante di metri 3, da sistemarsi a cura e
spese dei venditori per la proporzione di due parti e degli acquirenti per la proporzione di una
parte; aggiungevano di aver inutilmente invitato il Rispoli e la Milite con raccomandate del 29-31984 e dell’11-4-1984 a concordare i lavori di sistemazione della strada e la scelta dell’impresa,
dichiarandosi pronti al pagamento della loro quota.

Gli attori quindi chiedevano condannarsi i convenuti in solido all’adempimento della clausola di cui
all’art. 9 del contratto di compravendita del 28-5-1983, alla esecuzione dei lavori di costruzione
della strada e, in mancanza, autorizzarsi gli esponenti alla esecuzione in danno, il tutto per la
quota di un terzo a carico degli acquirenti e di due terzi a carico dei venditori; chiedevano inoltre
condannarsi in solido i convenuti al risarcimento dei danni per i maggiori oneri a seguito
dell’aumento dei prezzi e per il mancato uso della strada.

Si costituiva in giudizio soltanto il Rispoli contestando le domande attrici e deducendo che,
unitamente alla moglie Raffaela Milite, aveva venduto le residue porzioni del fondo ad Aldo Di
Donato con atti per notaio Maiorino dell’1-8-1983 e del 23-2-1984, ed a Mario Carosone con atto
per notaio Maiorino del 21-7-1983.

i

Tirreni, località S. Giuseppe al Pozzo — San Martino, esponevano che con lo stesso atto era stata

Con sentenza non definitiva il Tribunale di Salerno dichiarava i convenuti inadempienti all’obbligo
di cui all’art. 9 del contratto di compravendita del 28-5-1983 ed obbligati al risarcimento dei danni
da liquidare in prosieguo di giudizio, e con separata domanda rimetteva la causa sul ruolo
istruttorio.

giudiziario che con sentenza definitiva condannava in solido i convenuti al risarcimento dei danni
nella misura di lire 4.046.710 oltre interessi e rivalutazione dal 1989 fino al soddisfo.

Proposto gravame awerso entrambe le suddette sentenze da parte del Rispoli e della Milite cui
resistevano il Bottiglia e la Gigantino la Corte di Appello di Salerno con sentenza del 17-1-2007 ha
rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza il Rispoli e la Milite hanno proposto un ricorso basato su tre
motivi cui il Bottiglia ha resistito con controricorso; la Gigantino non ha svolto attività difensiva in
questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1325-1418
e 1421 c.c., sostengono che la costituzione della servitù di passaggio e l’obbligo dei venditori di
realizzazione di una strada costituivano un autonomo negozio distinto dal contratto di
compravendita privo di causa o, al più, un negozio a titolo gratuito che avrebbe richiesto “ad
substantiam” la forma dell’atto pubblico con la presenza di testimoni; pertanto il giudice di appello
avrebbe dovuto rilevare d’ufficio per tali ragioni la nullità dei suddetti patti.

La censura è inammissibile.

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A seguito dell’istituzione del Tribunale di Nocera Inferiore la causa veniva trasmessa a detto ufficio

Invero, poiché la questione giuridica prospettata, che implica un accertamento di fatto, non risulta
trattata dalla sentenza impugnata, i ricorrenti, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per
novità della censura, avevano l’onere — in realtà non assolto — non solo di allegare l’avvenuta
deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del

“ex actis” la

veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 1030-1069
e 1070 c.c., rilevano che, contrariamente al convincimento della Corte territoriale, l’obbligazione
da essi assunta con il rogito del 28-5-1983 rientrava nell’ambito delle obbligazioni ‘propter rem”,
con la conseguenza che, a seguito dell’alienazione da parte degli esponenti a terzi del fondo
servente, anche la suddetta obbligazione doveva ritenersi trasferita unitamente alla titolarità del
fondo stesso, cosicché avrebbe dovuto essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
Rispoli e della Milite in conformità al principio della ambulatorietà di tale obbligazione.

La censura è infondata.

Il giudice di appello, nel rigettare il motivo di appello con il quale gli appellanti avevano sostenuto
la necessità della partecipazione al giudizio degli attuali proprietari del fondo su cui gravava la
servitù di passaggio costituita in favore del fondo acquistato dal Bottiglia e dalla Gigantino – atteso
che tale esigenza si poneva in astratto soltanto in relazione alla domanda di condanna della Milite
e del Rispoli alla costruzione della strada destinata all’esercizio della suddetta servitù, domanda
sulla quale il giudice di primo grado non si era pronunciato senza impugnazione al riguardo – ha
affermato che l’oggetto della controversia era relativo soltanto a diritti di natura personale
(ovvero inadempimento della pattuizione di cui all’art. 9 del rogito notaio Maiorino del 28-5-1983
e conseguente risarcimento danni) e non a diritti reali.
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giudizio precedente lo avessero fatto, per dar modo a questa Corte di controllare

Orbene, pur prescindendo dall’osservare che la censura in oggetto sembra nuova in quanto non
prospettata in sede di merito, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza prevalente di questa
Corte, cui si ritiene di aderire pienamente, le obbligazioni “propter rem” sono caratterizzate dal
requisito della tipicità, con la conseguenza che esse possono sorgere per contratto solo nei casi e

5888), e che quindi la statuizione in proposito resa dalla Corte territoriale è immune dai profili di
censura sollevati dai ricorrenti, i quali invero non adducono alcuna sostanziale argomentazione a
sostegno del loro assunto.

Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1030-1069 e
1070 c.c., assumono che il giudice di appello non ha accertato che l’obbligazione contenuta
nell’atto per notaio Maiorino del 28-5-1983 costituiva un’obbligazione solidale al cui adempimento
era tenuta egualmente anche la parte acquirente, salvo ripartire le spese in ragione di un terzo a
carico del fondo dominante e di due terzi a carico del fondo servente in funzione dei rispettivi
vantaggi, e che, una volta dismessa la titolarità del fondo servente da parte degli esponenti,
nessuna obbligazione poteva essere fatta valere nei loro confronti, in quanto il vantaggio connesso
alla realizzazione della strada ineriva al fondo e non alle persone.

La censura è inammissibile.

Invero, poiché la questione della natura solidale dell’obbligo di cui al menzionato art. 9 del rogito
Maiorino del 28-5-1983 non risulta trattata dalla sentenza impugnata (che in effetti, nel rigettare il
motivo di appello con il quale gli appellanti avevano dedotto che il proprio obbligo era limitato alla
costruzione del tracciato della stradina soltanto nell’ambito del proprio fondo, ha invece rilevato
che tale obbligo riguardava la realizzazione di una strada che consentisse agli acquirenti di
raggiungere la via pubblica), i ricorrenti, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per
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col contenuto espressamente previsti dalla legge (Cass. 4-12-2007 n. 25289; Cass. 11-3-2010 n.

novità della censura, avevano l’onere — in realtà non assolto — non solo di allegare l’avvenuta
deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del
giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare

“ex actis”

la

veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; al riguardo si

realizzare la suddetta stradina tra venditori ed acquirenti sarebbe stata prospettata nella
comparsa conclusionale (vedi pag. 11 del ricorso), quindi tardivamente, senza affermare di averne
fatto ritualmente oggetto di un motivo di appello.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di euro 200,00 per esborsi e di
euro 2.500,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 20-1-2014

Il Presidente

ir-zio

TI Fttri rakar’oNGE

DEPOSMTO H CANCELLEMA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

Rorna,

2 .6

2014

osserva che nel motivo in esame si deduce in particolare che la natura solidale dell’obbligo di

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