Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4572 del 25/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 25/02/2010), n.4572
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso rgn 21717/2004, proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in
carica, e dall’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in
persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;
– ricorrenti –
contro
la Fondazione Cassa di risparmio di Rimini, di seguito “Fondazione”,
in persona del legale rappresentante in carica, signor
C.L., rappresentata e difesa dall’avv. PROSPERI MANGILI LORENZO,
presso il quale è elettivamente domiciliata in Via Giambattista
Vico 1, Roma;
– intimata e controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di
Bologna, Sezione staccata di Rimini, 22 gennaio 2003, n. 6/32/2003,
depositata il 20 febbraio 2003;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del
15 dicembre 2009 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;
udito l’avv. Paolo Gentili per le ricorrenti autorità tributarie;
udito l’avv. Lorenzo Propseri Mangili per la Fondazione;
vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato:
a) che il 7 ottobre 2004 è notificato alla Fondazione un ricorso delle sopra indicate autorità tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio Rimini (OMISSIS) dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Rimini a 143/01/2000, che aveva accolto i ricorsi della Fondazione contro gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) dell’Irpeg 1993-1995;
b) che il 16 novembre 2004 la Fondazione notifica alle ricorrenti autorità tributarie il suo controricorso, integrato con memoria, concludendo per il rigetto del ricorso e per la vittoria delle spese;
c) che la sentenza impugnata ha rigettato l’appello dell’Ufficio, perchè “in base allo statuto prodotto deve ritenersi che la Fondazione… è un ente pubblico che persegue finalità di interesse generale, di promozione dello sviluppo economico e di utilità sociale, prevalentemente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, della cultura e della sanità, mantenendo le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli… e che la gestione della partecipazione nel soggetto conferitario è lo strumento per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali”;
d) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, confermata da ultimo dalla sentenza delle Sezioni unite civili 22 gennaio 2009, n. 1576, ai fini del riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie del beneficio della riduzione a metà dell’aliquota dell’irpeg, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, occorre accertare che l’attività della fondazione non presenti i connotati dell’azione imprenditoriale, i quali possono sussistere anche in mancanza del fine di lucro e pur nella dimostrata destinazione dei profitti, in parte o nel loro intero ammontare, al raggiungimento di scopi di utilità sociale, restando escluso il carattere d’impresa commerciale solo dalla previsione, statutaria o legale, dell’esclusività dei predetti scopi, e dalla dimostrazione che tali attività siano state effettivamente svolte e che la fondazione non abbia alcuna possibilità d’influire, quale azionista maggioritario o non maggioritario o in virtù di accordi parasociali o di patti di sindacato, sulla gestione della banca conferitaria o di altre imprese da essa partecipate; inoltre, la prova di tale requisito è posta a carico del soggetto che invoca l’agevolazione, e può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle società partecipate; la relativa verifica postula un’indagine sull’esercizio in concreto dell’attività d’impresa, non limitata ai modi di gestione della partecipazione di origine, ma estesa all’attività complessivamente esercitata dalla fondazione nell’anno d’imposta, e presuppone innanzitutto che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni;
e) che, pertanto, è manifestamente fondato il ricorso delle autorità tributarie, che con l’unico motivo d’impugnazione denunciano la violazione del regime delle fondazioni, risultante da numerose disposizioni normative e dall’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, nella quale è incorsa la CTR, senza che risulti fornita nel giudizio di merito, a cura della Fondazione, la prova dello svolgimento dell’attività meritevole di agevolazione;
f) che, conseguentemente, il ricorso dev’essere accolto;
g) che, conseguentemente, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata ad altra Sezione della CTR Emilia-Romagna, anche in ordine alla debenza delle sanzioni, oltre che per la liquidazione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della CTR Emilia-Romagna, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010