Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4572 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11203/2009 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato BRIGUGLIO Antonio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura speciale alle

liti allegata in atti;

– ricorrente –

contro

D.S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 140/2008 del TRIBUNALE di ARIANO IRPINO,

depositata il 02/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 2/4/2008 il Tribunale di Ariano Irpino respingeva il gravame interposto dalla società ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. nei confronti della pronunzia del Giudice di pace di Mirabella Belano di accoglimento della domanda spiegata dal sig. D.S.M. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di interruzione della fornitura di energia elettrica avvenuta nel settembre del 2003.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il 1^ MOTIVO la ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ MOTIVO denunzia violazione dell’art. 1218 c.c., D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3^ MOTIVO denunzia omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, si appalesano fondati e andranno accolti per le ragioni di seguito indicate.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v., da ultimo, Cass., 27/5/2010, n. 12936), ai sensi del D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13 e del D.M. Industria 7 luglio 2000 la trasmissione di energia attraverso la Rete Nazionale (e pertanto fino alle cabine primarie della società ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a.) è obbligatoriamente ed in esclusiva gestita dalla società GRTN s.p.a., soggetto altro e diverso nonchè del tutto autonomo dalla società ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a., la quale ultima non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.

Sono infatti riservati allo Stato, ed affidati con apposita convenzione in concessione al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica. Con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (v. Cass., Sez. Un., li/6/2001, n. 13887).

A tale stregua la società GRTN s.p.a. non può considerarsi ausiliaria ex art. 1228 c.c., della società ENEL DISTRIBUZIONE s.p.a., nessun potere direttivo o di controllo avendo quest’ultima nei suoi confronti, risultando essa anzi in posizione apicale nel settore e monopolista nella gestione della rete di trasmissione, con controllo di tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete.

Nè appare d’altro canto configurabile una responsabilità della società Enel distribuzione s.p.a. per fatto del terzo (individuato peraltro dai giudici di merito nel produttore dell’energia) ex art. 1381 c.c..

Orbene, nella specie il D.S. non ha mai assunto che la società Enel distribuzione s.p.a. avesse contrattualmente convenuto che il produttore dell’energia elettrica si fosse direttamente obbligato nei suoi confronti a somministrargli energia elettrica, laddove per potersi pervenire ad affermare la responsabilità contrattuale dell’Enel distribuzione s.p.a. sarebbe stato necessario l’accertamento giudiziale della circostanza che il giorno dell’interruzione della fornitura di energia elettrica de qua il gestore della rete di trasmissione nazionale avesse effettivamente fornito l’energia elettrica alla cabina primaria dell’Enel distribuzione s.p.a., nella zona in questione.

Laddove già in base all’assunto del ricorrente è invece pacifico essersi nella specie verificato un black-out su gran parte della Rete nazionale, e segnatamente sulla cabina primaria della zona in questione, non appare invero configurabile un inadempimento della società Enel distribuzione s.p.a. nella somministrazione di energia elettrica nella vicenda de qua.

Va infine osservato che appare in effetti sussistente (anche) il denunziato vizio di motivazione, dall’impugnata sentenza emergendo essersi nel caso, da un canto, ritenuta non provata dall’Enel distribuzione s.p.a. la non imputabilità a sè della mancata somministrazione in questione, e, da altro canto, non essersi dato invero ingresso alla prova testimoniale al riguardo dalla medesima proposta”;

atteso che le relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio al Tribunale di Ariano Irpino perchè, in diversa composizione, proceda ad ulteriore esame, facendo applicazione dei suindicati principi, e provveda anche in ordine alle spese di giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di giudizio di cassazione, al Tribunale di Ariano Irpino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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