Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4572 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 11/02/2022), n.4572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17592/2013 proposto da:

INGERSOLL RAND ITALIANA S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma Via

Giacomo Puccini n. 9, presso lo studio dell’avvocato Leonardo

Perrone, rappresentata e difesa dall’avvocato Leonardo Perrone e

dall’avvocato Giuseppe Marini.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 04/07/13,

depositata il 18/01/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09 febbraio 2022 dal consigliere Dott. Riccardo Guida.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ingersoll Rand Italiana S.p.a. (in seguito “contribuente”) ha proposto ricorso per cassazione, con dieci motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che ha parzialmente accolto l’appello dell’ufficio finanziario avverso la sentenza (n. 156/12/2011) con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano, dopo averli riuniti, per quanto ancora rileva, ha accolto i ricorsi della società (segnatamente) avverso i seguenti atti impositivi, riguardanti il periodo d’imposta 2006 (i) avviso di accertamento n. (OMISSIS), per maggiore Ires teorica dovuta dalla contribuente quale società consolidante e consolidata; (ii) avviso di accertamento n. (OMISSIS) per maggiore Ires dovuta dalla contribuente quale società consolidante; (iii) avviso di accertamento n. (OMISSIS) per maggiori Iva e Irap.

2. Con istanza datata 21/05/2019 e con successiva nota di deposito di documenti del 06/06/2019, la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio fino al 31/12/2020, dando atto di essersi avvalsa, in relazione a ciascun avviso, con domande del 29/05/2019, della procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto (laddove necessario, in relazione a ciascun avviso, ai fini della definizione) al pagamento (con modello F24, quietanzato) della prima rata dovuta per la procedura condonistica.

3. Con atto del 16/12/2020 la contribuente ha insistito nella richiesta di dichiarazione dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 con compensazione delle spese di lite.

4. In precedenza l’Agenzia delle entrate, con istanza dell’11/09/2020 – sulla premessa che la Direzione Provinciale II di Milano, con note dell’08/07/2020 e del 29/07/2020, aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domande di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 per gli avvisi nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) e che le stesse erano risultate regolari -, aveva chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, limitatamente ai detti atti impositivi.

5. Sussistono, dunque, le condizioni per la declaratoria d’estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, in relazione agli avvisi nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), nonché di (mera) estinzione del giudizio per l’avviso n. (OMISSIS), per il quale (a differenza degli altri due atti impositivi) l’Agenzia non ha esplicitamente aderito all’istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere proposta dalla contribuente. Rispetto a tale ultimo avviso, infatti, la domanda di definizione agevolata è stata presentata, è stato versato l’importo della prima rata (Euro 8.659,13, come risulta dalla quietanza modello F24), e, infine, entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Pertanto, ai sensi dell’art. 6, tale comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31/12/2020.

6. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate è sancito, in via generale, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 conv. con mod. dalla L. n. 96 del 2017; ed infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. con mod. dalla L. n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

 

 

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