Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4571 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 4571 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ROSSI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 7714-2015 proposto da:
SELGI GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE
PONTECORVO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FRANCESCO CANNIZZARO giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

2017
2607

contro

COMUNE DI TAORMINA , EQUITALIA ESATRI SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3319/2014 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 28/02/2018

di MILANO, depositata il 17/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto;
udito l’Avvocato MICHELE PONTECORVO;

2

Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il

FATTI DI CAUSA
Gabriella Selgi impugnò la comunicazione di iscrizione di fermo
amministrativo su veicolo di sua proprietà disposta dall’agente della
riscossione, Esatri S.p.A., nell’interesse dell’ente creditore, Comune di
Taormina, a seguito di cartella di pagamento causalmente riferita a

Dedusse, in sintesi: che il verbale di infrazione al C.d.S.
presupposto della cartella di pagamento era coincidente con altro
verbale tempestivamente opposto in via amministrativa, con ricorso
da considerarsi accolto, per mancata adozione di alcun
provvedimento ad opera dell’adito Prefetto di Messina; che aveva
proposto opposizione innanzi il Giudice di Pace avverso la cartella
esattoriale prodromica al fermo, disattesa tuttavia con sentenza
(all’epoca) impugnata con ricorso per Cassazione

(lite pendente

dichiarato inammissibile con la sentenza n. 24652/2010).
Il Tribunale di Milano rigettò la domanda, qualificata in termini di
opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., con decisione poi
confermata, a seguito di gravame, dalla Corte di Appello della stessa
città con la sentenza n. 3319/2014.
I giudici di merito hanno ritenuto, in maniera concorde, che
l’accertamento dell’inefficacia del verbale di contravvenzione per
effetto del ricorso in via amministrativa invocato dalla parte attrice
fosse precluso dalla deduzione della stessa circostanza quale ragione
della precedentemente esperita opposizione a cartella esattoriale, il
cui esito negativo non poteva essere sindacato.
Ricorre per cassazione Gabriella Selgi, affidandosi a due motivi
illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Alcuna attività difensiva hanno svolto le parti intimate, Esatri
S.p.A. e Comune di Taormina.
Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma
semplificata.

R.G. 7714.2015

3

Il Co sigliere E t.
Dott.

ff.

ossi

sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, per omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e per violazione e
falsa applicazione degli art. 615 cod. proc. civ. e 203-204 del Codice
della Strada, parte ricorrente assume di avere «a prescindere dal
giudizio promosso avverso la cartella esattoriale» proposto

di formazione dell’atto amministrativo fatto valere come titolo
esecutivo (nella specie, il verbale di accertamento dell’infrazione al
C.d.S.), sul presupposto del mancato accertamento in alcuna sede
dell’esito del ricorso amministrativo avverso il predetto verbale.
Denuncia pertanto l’omessa valutazione ad opera dei giudici di
merito della documentazione acquisita agli atti di causa provante
l’esito del ricorso amministrativo (favorevole all’istante, con derivante
inesistenza giuridica del titolo esecutivo a base del fermo), tale da
configurare violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ.
ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio.
Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratto decidendi
della impugnata pronuncia.
A fondamento del rigetto, la Corte territoriale ha ritenuto che la
disamina dell’impugnativa del fermo (sussunta nell’ambito della
opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.) fosse preclusa dalla decisione
di rigetto dell’opposizione in precedenza spiegata avverso la cartella
di pagamento per identiche ragioni, avente efficacia vincolante in
ordine alla validità della cartella.
La ora descritta motivazione non risulta minimamente scalfita
dalla censura di parte ricorrente, la quale si limita a riprodurre le
argomentazioni già illustrate con l’atto di appello, nuovamente
insistendo nella deduzione dell’annullamento del verbale del C.d.S.
posto a base della procedura di riscossione, senza nemmeno
adombrare, per contrastare l’iter logico giuridico della sentenza

R.G. 7714.2015

4

Il C
Dott.

s t.
ossi

opposizione a fermo amministrativo fondata su ragioni attinenti ai vizi

gravata, una diversità di thema decidendum tra i giudizi promossi
avverso la cartella e avverso il fermo.
Disatteso il motivo, è tuttavia doveroso, nell’assolvimento della
funzione nomofilattica devoluta a questa Corte, procedere di ufficio,
ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., alla correzione

dalla sentenza impugnata all’azione rivolta avverso il fermo in termini
di opposizione esecutiva.
Si intende qui ribadire e dare continuità all’orientamento
espresso, in sede di risoluzione di contrasto, dalle Sezioni Unite con la
ordinanza 22/07/2015, n. 15354, secondo cui il fermo amministrativo
di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione
forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura
puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento,
sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di
accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole
generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della
competenza per materia e per valore (nello stesso senso, di seguito
alla citata pronuncia, Cass. 27/11/2015, n. 24234; Cass. 18/11/2016,
n. 23564; Cass. 17/01/2017, n. 959).
2. Con il secondo motivo, ancora per violazione e falsa
applicazione degli art. 615 cod. proc. civ. e 203-204 del C.d.S., il
ricorrente contesta la dichiarata carenza di legittimazione passiva del
Comune di Taormina, asserendo la corretta evocazione in lite dello
stesso, quale ente impositore, titolare della pretesa creditoria oggetto
di contestazione.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la
affermazione della legittimazione passiva dell’ente comunale
erroneamente negata nell’assunto del ricorrente non avrebbe in alcun
modo inciso in senso modificativo sull’esito del giudizio, egualmente
da definirsi, sulla base delle argomentazioni sopra richiamate, con il

R.G. 7714.2015

5

Il Co
Dott. R

eli-re E
ssi

(non incidente sull’esito della decisione) della qualificazione fornita

rigetto della domanda attorea e la conseguente condanna alle spese
processuali anche in favore del Comune di Taormina.
3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
legittimità, considerata la mancata esplicazione di attività difensiva
delle parti intimate.

(posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il
pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma

1-bis

dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza
Sezione Civile, il giorno 19 dicembre 2017.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA