Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4571 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4571 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 15542-2008 proposto da:
CAPECCHI

RITA CPCRTI53P51D122U,

CONSOLO

PIETRO

CNSPRT47E13C351T, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato
STIVALA LUIGI RODOLFO, che li rappresenta e difende
giusta procura speciale per dottor Laurino Giuseppina,
Notaio in Catania Rep.n. 947 del 2.1.2014;
– ricorrenti contro

CACCAMO ANTONINO CCCNNN40M04C351E,

VASTA ELENA

VSTLNE44E47C351E, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 26/02/2014

VIA VIRGILIO 38, presso lo studio dell’avvocato GITTO
s

GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato LONGO
GIUSEPPE DIMITRI ALESSIO;

controricorrentl

avverso la sentenza n. 1585/2007 del TRIBUNALE di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2014 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato STIVALA LUIGI RODOLFO difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il
#

rigetto.

CATANIA, depositata il 21/04/2007;

Svolgi~to del processo
Con atto di citazione notificato il 6.11.2003 Caccamo
Antonino e Vasta Elena convenivano in giudizio, innanzi

Rita ed il condominio sito in Catania, via Orto dei Limoni 23, esponendo che nel loro immobile si erano verificate infiltrazioni causate sia dalla mancata esecuzione
a regola d’arte, nel gennaio 2002, dei lavori di impermeabilizzazione della terrazza di copertura di proprietà dei
coniugi Consolo-Copecchio e sia dalla presenza, su tale
terrazza, di una veranda appartenente ai coniugi medesimi. Gli attori chiedevano, quindi, la condanna dei convenuti alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni
oltre al risarcimento dei danni.
Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle
domande. Espletata C.T.U., con sentenza 20.12.2004 il

Ciludivc di PLmg, in app1i9azione

del principio del “ne

bis in jel eni .% figettava la damaucia attrice di risarcimento

danni sul presupposto che tale domanda era stata detisa
in un precedente giudizio tra le parti.
Tale decisione era appellata dal Caccamo e dalla Vasta;
resistevano i coniugi Consolo-Capecchi.
Con sentenza depositata il 21.4.2007 il Tribunale di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuto
la diversa natura dei danni reclamati nel precedente giu-

1

al Giudice di Pace di Catania, Consolo Pietro, Capecchi

dizio fra le parti, escludeva la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del principio del “ne bis in idem” e
condannava gli appellati alla esecuzione dei lavori ne-

stione, condannandoli, inoltre, al risarcimento dei danni
in favore degli appellanti, per la somma di

e

895,04 , ol-

tre interessi, rivalutazione monetaria e rifusione delle
spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Osservava il Tribunale, sulla base di quanto accertato dal
C.T.U., che la causa esclusiva delle lamentate infiltrazioni era da attribuirsi alla inidoneità ad uso esterno
dei montanti in ferro scatolare, utilizzati nella struttura
portante della veranda appartenente agli appellati; il
conseguente deterioramento di tali montanti aveva determinato “infiltrazioni di acqua piovana all’interno del solaio e per discesa nel soffitto della camera da letto dei
coniugi Cacciamo-Vasta”.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso
Consolo Pietro e Capecchi Rita formulando quattro motivi con i relativi quesiti di diritto.
Resistono con controricorso Caccamo Antonio e Vasta
Elena.
Motivi della decisione
I ricorrenti deducono:
1)improcedibilità della domanda per errata applicazione

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cessari per eliminare la causa delle infiltrazioni in que-

del principio del litisconsorzio necessario; mancata dichiarazione di estinzione del giudizio; errata ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controver-

sussistenza del litisconsorzio necessario; la sentenza impugnata,nella parte motiva, aveva attribuito la responsabilità delle infiltrazione, in parte, ai coniugi ConsoloCapecchi ed, in parte, al Condominio, quanto al solaio
del lastrico solare;con motivazione contraddittoria ed erronea il giudice di appello aveva ritenuto scindibile la
causa dei danni, provenienti sia dal lastrico solare che
dalla veranda sita su detto lastrico, di proprietà dei coniugi convenuti ed avente funzione di copertura del
tetto condominiale,mentre avrebbe dovuto dichiarare improcedibile ed estinto il giudizio di appello per mancata
integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio convenuto;
2)violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. anche con riferimento all’art. 1126 c.c., nonché contraddittorietà ed insufficienza di motivazione su punto decisivo della controversia; emergeva dalla C.T.U. e dalla sentenza impugnata che le infiltrazioni di acqua
piovana provenivano dall’in’ra terrazza per cui responsabile dei danni e delle riparazioni necessarie sarebbe stato il condominio, in persona dell’amministratore

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sia e violazione dell’art. 102 c.p.c. in relazione alla

e non il solo condomino proprietario del lastrico solare
o terrazza che fungeva da copertura dell’intero edificio
condominiale:

c.p.c. sulla scindibilità della causa ed insufficiente, contraddittoria motivazione, laddove la sentenza impugnata
aveva condannato i coniugi Consolo-Capecchi “ad eseguire i lavori indicati nell’ultima pagina della consulenza tecnica di ufficio del 10.6.2004, ai nn. 1,3,4 intitolato ” Soluzioni tecniche proposte”, oltre alle spese del
giudizio, mentre, riguardo ai lavori di cui al n. 2 della
stessa consulenza, aveva disposto,nella parte motiva,
“che sono da eseguirsi a cura e spese del condominio”
presente nel giudizio di primo grado e non citato in appello; peraltro, i lavori di cui al punto n. 2 della C.T.U.
richiedevano la contestuale esecuzione rispetto a quelli
posti a carico degli appellanti;
4)errata applicazione del principio del “ne bis in idem”,
stante la identità del petitum e della causa pretendi del
precedente giudizio ( causa n. 4859/03) e di quello in
esame.
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo va rilevato che la domanda risarcitoria nei confronti dei coniugi Consolo- Copecchi e
del Condominio é stata dedotta in primo grado, ex art.

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3)errata e falsa applicazione dell’art. 103, co. 1° e 2°

2043 c.c., in via solidale e non cumulativa, sicché non
era ravvisabile un litisconcorzio necessario passivo nei
confronti de Condominio, trattandosi di cause scindibili.

vazione e sulla base dell’accertamento dello stato dei
luoghi / mediante C.T.U., l’esclusiva responsabilità extracontrattuale di detti coniugi in ordine alle infiltrazioni
provenienti dal terrazzo ove avevano realizzato una veranda, i cui montanti in ferro, con il loro deterioramento,
erano stati la causa delle infiltrazioni di acqua piovana
nell’unità immobiliare dei coniugi Cacciamo/Vasta.
Va,a1 riguardsmammentato che nel caso in cui si faccia
valere la responsabilità solidale tra coobbligati, si verte in ipotesi di causa scindibile ex art. 332 c.p.c., t la
notificazione dell’impugnazione alle altre parti, non contiene una vocativo in ius, come nell’ipotesi di cause inscindibili di cui all’art. 331 c.p.c., ma ha valore ed efficacia di litis denuntiatio,, ! allo scopo di avvertire tutti
coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado
che, ove intendano proporre impugnazione, dovranno farlo

unicamente

nel

processo

instaurato

con

l’impugnazione principale; tuttavia la sentenza del giudice di appello, che abbia omesso di disporre la notificazione dell’impugnazione,può essere annullata solo se,
al momento della relativa decisione, non siano decorsi,

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Il Tribunale ha, del resto, affermato, con adeguata moti-

nei confronti della parte pretermessa, i termini

per

l’appello, mentre, ove gli stessi siano già scaduti, come
avvenuto nel caso di specie, l’inosservanza dell’art. 332

6802/99; n. 6404/1998).
Privo di fondamento è il terzo motivo, dovendosi ribadire, in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte, citata nella sentenza impugnata ( Cass. S.U. n. 3672/97 e
Cass. n. 9009/98) che se pure astrattamente è configurabile una diretta responsabilità del condominio per le
cause delle infiltrazioni ed i danni conseguenti derivanti
dal lastrico solare o terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva di alcuno dei condomini, tale responsabilità viene meno ove si accerti ( come nella specie),
una esclusiva responsabilità del proprietario del lastrico
e della terrazza a livello.
Va aggiunto che la censura sul punto investe un apprezzamento in fatto, inerente all’accertamento della causa
esclusiva delle lamentata infiltrazioni, ravvisata nei
“montanti in ferro scatolare non idonei all’uso esterno”,installati nella veranda di proprietà degli attuali ricorrenti; sotto tale profilo la doglianza esula dal sindacato di legittimità.
In ordine al terzo motivo è sufficiente rilevare che la
sentenza impugnata non contiene alcuna condanna del

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c.p.c. non produce alcun effetto( V.Cass.n. 7308/2007; n.

Condominio in ordine alle spese che, secondo il giudice
di appello, sarebbero a carico del Condominio e, pertanto, la censura sul punto non è sorretta da alcun con-

Priva di fondamento è pure la quarta doglianza con cui
si prospetta l’errata applicazione, da parte del Tribunale, del principio del ” ne bis in idem”, con riferimento
ad un precedente giudicato relativo ad altro giudizio fra
le parti, definito dal Giudice di Pace. Al riguardo la
sentenza impugnata ha dato conto della diversità dei
danni oggetto dei due giudizi, nel senso che la statuizione coperta dal giudicato riguarderebbe infiltrazioni
differenti da quelle oggetto di causa in quanto verificatesi in epoca precedente, incidenti sul vano bagno dei
coniugi Cacciamo-Vasta e causate da perdite delle tubazioni dell’immobile dei coniugi Consolo- Capecchi.
Il ricorso, per quanto osservato, va rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €
1.700,00 di cui E 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma il 10.1.2014

creto interesse.

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