Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4571 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 25/02/2010), n.4571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso rgn 19907/2003, proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, e dall’Agenzia delle entrate, di seguito “Agenzia”, in

persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

la Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, di seguito “Fondazione”,

in persona del legale rappresentante in carica, signor

B.G., rappresentata e difesa dagli avv. VANZETTA UGO e Michele

Costa, presso il quale è elettivamente domiciliata in Via E.

Pimentel 2, Roma;

– intimata e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado (CT

II) di Bolzano 15 aprile 2003, n. 11/1/03, depositata il 18 aprile

2003 e notificata il 20 maggio 2003;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Paolo Gentili per le autorità tributarie ricorrenti;

vista la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 18 luglio 2003 è notificato alla Fondazione un ricorso delle sopra indicate autorità tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio di Bolzano dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado (CT I)) di Bolzano n. 52/01/2002, che aveva accolto il ricorso della Fondazione contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’Irpeg 1988;

b) che il 17 settembre 2003 la Fondazione notifica alle ricorrenti autorità tributarie il suo controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso e per l’adozione di ogni conseguente provvedimento, anche in ordine alle spese;

c) che la sentenza impugnata ha rigettato l’appello dell’Ufficio, perchè la Fondazione non esercita direttamente, in base al suo statuto, l’impresa bancaria, cosicchè rientra tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione tributaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6;

d) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, confermata da ultimo dalla sentenza delle Sezioni unite civili 22 gennaio 2009, n. 1576, ai fini del riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie del beneficio della riduzione a metà dell’aliquota dell’irpeg, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, occorre accertare che l’attività della fondazione non presenti i connotati dell’azione imprenditoriale, i quali possono sussistere anche in mancanza del fine di lucro e pur nella dimostrata destinazione dei profitti, in parte o nel loro intero ammontare, al raggiungimento di scopi di utilità sociale, restando escluso il carattere d’impresa commerciale solo dalla previsione, statutaria o legale, dell’esclusività dei predetti scopi, e dalla dimostrazione che tali attività siano state effettivamente svolte e che la fondazione non abbia alcuna possibilità d’influire, quale azionista maggioritario o non maggioritario o in virtù di accordi parasociali o di patti di sindacato, sulla gestione della banca conferitaria o di altre imprese da essa partecipate; inoltre, la prova di tale requisito è posta a carico del soggetto che invoca l’agevolazione, e può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle società partecipate; la relativa verifica postula un’indagine sull’esercizio in concreto dell’attività d’impresa, non limitata ai modi di gestione della partecipazione di origine, ma estesa all’attività complessivamente esercitata dalla fondazione nell’anno d’imposta, e presuppone innanzitutto che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni;

e) che, pertanto, è manifestamente fondato il ricorso delle autorità tributarie, che, con tre motivi d’impugnazione, denunciano la violazione del regime delle fondazioni, risultante da numerose disposizioni normative e dall’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, nella quale è incorsa la CT II, senza che risulti fornita nel giudizio di merito, a cura della Fondazione, la prova dello svolgimento dell’attività meritevole di agevolazione;

f) che, conseguentemente, il ricorso dev’essere accolto;

g) che, inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della Fondazione;

h) che, infine, le spese processuali dell’intero giudizio meritano di essere compensate tra le parti, perchè la stabilizzazione dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione di diritto esaminata è successiva all’incoazione del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della Fondazione, compensando tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA