Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4571 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 25/11/2016, dep.22/02/2017),  n. 4571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15826-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.V., EQUITALIA POLIS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 290/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 27/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRANDO che ha chiesto il termine

per rinnovo notifica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, B.V. impugnava il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati per l’omesso pagamento di una cartella esattoriale, notificata in data 6.9.2000, riguardante omessi versamenti Invim per l’anno 1983, per la quale era stato avviato il procedimento di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12. Il contribuente proponeva ricorso sostenendo l’omessa notifica della comunicazione di diniego di condono, contestando la decadenza dai benefici di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12. L’Ufficio si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso, rappresentando che l’estinzione del debiti iscritti a ruolo era condizionata dal pagamento delle somme entro i termini di legge. La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate che veniva rigettato dalla CTR della Campania. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, svolgendo due motivi. Nessuno si è costituito delle parti intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1”, in quanto il giudice di appello sarebbe incorso in error in procedendo per violazione di norma processuale, avendo ritenuto ammissibile il ricorso pur in assenza di censure riguardanti vizi propri del fermo amministrativo.

Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto il giudice di appello ha erratamente dichiarato la validità della definizione agevolata L. n. 289 del 2012, ex art. 12 anche in caso di mancato o tardivo pagamento della somma integrale dovuta.

2. Va preliminarmente rilevato che il presente ricorso, come risulta dalla allegata relata di notifica, non è stato notificato all’intimato, per errore nell’esecuzione del procedimento notificatorio.

Il ricorso è stato notificato a B.V. presso il domicilio eletto, ossia lo studio degli avv.ti Giovanni Antonio Cillo e Floriana Taccone, in Atripalda (AV) alla via Dante n. 31. Il plico è stato restituito per irreperibilità del destinatario, per un evidente errore di indirizzo, in quanto lo studio dei predetti avvocati è sito in Avellino, alla via Dante n. 31, e non in Atripalda (AV) pur risultando dalla sentenza impugnata, e dall’atto di appello, l’individuazione corretta dell’ indirizzo dello studio degli avvocati, luogo in cui B.V. ha eletto domicilio.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Deve, infatti, trovare applicazione il principio secondo cui, nell’ipotesi di ricorso per cassazione notificato in un luogo non avente alcun tipo di collegamento o relazione con il destinatario, la notificazione non può dirsi validamente eseguita, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell’atto la rispondenza del modello legale alla sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. n. 7959 del 2016, Cass. 6237 del 2005). Inoltre, parte ricorrente non si è tempestivamente attivata per il rinnovo del procedimento notificatorio all’indirizzo esatto del destinatario (Cass. n. 14337 del 2014, Cass. n. 21819 del 2016).

Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza oneri di spese processuali, attesa la mancata costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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