Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4571 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29320/2018 R.G. proposto da:

C.R., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce

al ricorso, dall’avv. Francesco Benedetto MAROCCO, ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla piazza della Balduina, n. 59, presso lo

studio legale dell’avv. Claudio MARCONE;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente in carica;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2608/01/2018 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento relativi a tasse automobilistiche dovute dalla contribuente per gli anni d’imposta 2013 e 2014, la Commissione tributaria provinciale di Napoli, sulla scorta del provvedimento di annullamento degli avvisi adottato in autotutela dalla Regione Campania sulla documentata perdita di possesso dell’autovettura da parte della contribuente, dichiaravà estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e condannava l’Ente impositore alla refusione in favore della contribuente delle spese processuali. L’impugnazione proposta dalla Regione Campania avverso la statuizione di condanna alle spese processuali veniva rigettata dalla CTR che con la sentenza in epigrafe indicata compensava le spese del grado “per 1.3 novità della questione”.

2. Avverso tale statuizione la C. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 15, 44,45 e 46 e art. 92 c.p.c. per avere la CTR disposto la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza della Regione appellante e sulla base di una ragione nchn prevista dalle citate disposizioni.

2. va preliminarmente premesso che nella specie, poichè la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 06/02/2018 e pubblicata il successivo 20/03/2018, deve farsi applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, con decorrenza dal 01/01/2016, che prevede che le spese processuali possono essere compensate in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

2.2. Al riguardo le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che “L’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un ‘dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche la novità delle questioni affrontate integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di c uestioni decise” (Cass., Sez: U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012 (Rv. 621247 – 01)

3. Nella fattispecie la CTR, dopo aver dato atto che “il reclamo è anche un ricorso”, che “attiva l’avvio di un procedimento giurisdizionale (…) tuttavia (…) sospeso finò allo spirare del termine di 90 giorni”, e dopo aver preciato che “Se, per qualunque motivo il giudizio si estingue, ancorchè tale estinzione avvenga durante la fase propria del reclamo, occorre comunque pronunciarsi sulle spese di lite che le parti hanno affrontato, in base ai principi generali, compresi quelli della soccombenza virtuale”, rigetta pugnazione proposta dalla Regione Calabria avverso la statuizione di condanna alle spese di primo grado, compensando le spesa del grado d’appello sulla presunta “novità della questione”, che tale non poteva considerarsi proprio alla stregua delle stesse argomentazioni svolte dai giudici di appello, ovvero l’applicazione di principi generali in materia di soccombenza (anche virtuale) in un giudizio legittimamente proposto dalla contribuente e semplicemente “sospeso” in attesa della definizione del reclamo.

4. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvede e anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020

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