Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4570 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4570 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 2616-2008 proposto da:
CHIUDINELLI

GERMANO

C.F.CHDGMN58T12D251G,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI
55, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI
SIMONETTA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PEDRETTI GIUSEPPE;
– ricorrente contro
o 14:72 2-G 0A 0.5
PEDERSOLI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANCONA 20, presso lo studio dell’avvocato FUSCO
FAUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 26/02/2014

all’avvocato RICCI ANDREA;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 1136/2006 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 21/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato De Sanctis Mangelli Simonetta
difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimnento del ricorso;
udito

l’Avv.

Fusco

Fausto

difensore

del

controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. CESARE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2003 il Tribunale di Brescia,
sulla base di una CTU, accoglieva parzialmente la
domanda proposta da Pedersoli Giovanni e diretta
all’eliminazione delle immissioni rumorose

Germano che vi esercitava attività di carrozziere e
officina meccanica; in accoglimento della domanda
risarcitoria liquidava il danno in euro 2.000,00.
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del
21/12/2006 rigettava l’appello del Chiudinelli
rilevando:
– che il primo motivo di appello, relativo
all’omessa considerazione delle osservazioni
critiche del CTP alla CTU, era infondato perchè le
critiche si fondavano su ipotesi non dimostrate e
che non tenevano conto della concreta situazione di
fatto; riportava sia le osservazioni critiche sia
le riposte del CTU sentito a chiarimenti;
– l’infondatezza del secondo motivo relativo alla
mancata considerazione delle dichiarazioni rese da
due testi di parte convenuta stante la loro
irrilevanza alla luce degli esiti della CTU;

provenienti dal fondo di proprietà di Chiudinelli

- l’infondatezza del terzo e ultimo motivo,
relativo alla liquidazione del danno esistenziale
in quanto la ragione della contestazione, fondata
sulla rumorosità della zona nella quale abitava
l’attore, non era idonea a giustificare le

normale tollerabilità e, provato l’evento, la
conseguenza nociva doveva essere risarcita come
danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e 32
Cost., essendo notorio che le immissioni rumorose
eccedenti la normale tollerabilità provocano
disagio psichico e fisico.
Chiudinelli Germano ha proposto ricorso affidato a
quattro motivi e ha depositato memoria.
Pedersoli Giovanni ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente censura per
vizio di motivazione, nuovamente le conclusioni e
motivazioni del CTU come recepite dal giudice di
appello e i chiarimenti forniti in risposta alle
osservazioni del CTP, pure fatti propri dalla Corte
di appello, come già dal giudice del primo grado.
1.1 n motivo

deve essere rigettato in quanto,

come già indicato nell’esposizione del fatto, la

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immissioni rumorose eccedenti il limite della

Corte di Appello con adeguata motivazione ha
esaminato il primo motivo di appello, riguardante
l’inattendibilità dei rilievi fonometrici, ha
considerato le censure formulate dal CTP e le ha
ritenute non accoglibili perché fondate su pretese

stato dei luoghi e su osservazioni che si basavano
su ipotesi indimostrate, essendo stata ipotizzata
dal consulente tecnico di parte la condizione
fondamentale del “campo libero”, ossia l’assenza di
riflessioni delle onde sonore che non era affatto
dimostrata; analoghe considerazioni valevano per
l’ipotesi che il lavoro di battitura della lamiera
fosse a tempo parziale e non eccedente l’ora.
L’obbligo motivazionale è stato, dunque, pienamente
assolto e il rigetto del motivo scaturisce appunto
da questa constatazione, non essendo compito di
questa Corte riesaminare nel merito le critiche
alla CTU e, di conseguenza, alla sentenza che le ha
recepite.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la
sentenza per omessa motivazione sulla contestazione
secondo la quale gli accertamenti del CTU sulla
rumorosità sarebbero inutilizzabili perché i rumori

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incongruenze tra le rilevazioni fonometriche e lo

erano stati rilevati in condizioni di utilizzo
contemporaneo

dei

macchinari

in

dotazione

all’officina, condizioni che non si sarebbero
verificate in concreto perché i macchinari non
erano usati contemporaneamente, ma erano usati per

2.1 n motivo è infondato in quanto la sentenza ha
dato atto che il consulente tecnico aveva svolto
tutti i necessari accertamenti indicando la
strumentazione impiegata, le modalità di misura e
le postazioni di rilevamento e che il CTP non aveva
formulato critiche precise ed articolate, ma
osservazioni che si basavano su ipotesi
indimost rate.
Da quel che si apprende dal ricorso il CTU, le cui
conclusioni sono state recepite dai giudici del
merito, aveva dato atto delle condizioni operative
e impiantistiche in presenza delle quali erano
rilevati i rumori (pagg. 8 – 10 del ricorso) e
aveva precisato che non erano conformi ai canoni
della produttività (almeno secondo quanto si legge
a pagine 20 del ricorso).
Con riferimento a tali modalità di rilievo prima il
Tribunale e poi la Corte di Appello hanno deciso,

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fasi successive della lavorazione condizioni.

tenendo conto, quindi, dell’intero complesso dei
rilievi e anche che i rilievi erano stati eseguiti
in condizioni operative in tesi non conformi per
tempi e modalità ai canoni della produttività je( e
Q
con ciò deve escludrsi che vi sia omessa

valutato gli esiti della consulenza nel suo
complesso.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il
vizio di inesistente o contraddittoria motivazione
in ordine al rigetto del motivo di appello con il
quale si censurava la mancata comparazione tra le
deposizioni dei testi dell’attore e la deposizione
dei testi del convenuto, al fine di dimostrare che
il lavoro della officina carrozzeria era svolto a
porta chiusa, tenuto conto che secondo lo stesso
CTU in tale situazione il limite legale di normale
tollerabilità non era superato.
3.1 n motivo è infondato in quanto la Corte di
Appello non ha omesso di motivare, né ha fornito
una motivazione contraddittoria, ma ha
espressamente affermato che la CTU costituiva,
indipendentemente dalle testimonianze, di per sé

motivazione, posto che la Corte di Appello ha

Va aggiunto che il motivo è altresì privo di
specificità perchè nel ricorso non sono riportate
le dichiarazioni dei testi che dovrebbero, in tesi,
confermare l’assunto per il quale la lavorazione
avveniva a porta chiusa, onde inferirne la loro

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce il
vizio di omessa o contraddittoria motivazione
nell’accertamento del danno esistenziale sostenendo
che mancherebbe ogni giustificazione del fatto che
l’esposizione sporadica e limitata a rumori di non
eccezionale intensità, per giunta in ambiente già
compromesso, possa causare un danno esistenziale;
il riferimento alla privazione del sonno non
sarebbe pertinente in quanto la carrozzeria è
attiva solo di giorno.
4.1 n motivo è infondato.
Il diritto al risarcimento del danno è stato
fondato, dalla Corte di Appello, non per un
generico danno esistenziale o per la violazione del
“diritto alla felicità”, ma sulle norme di cui
all’art. 2059 e 32 Cost., ed è stato ritenuto che
il risarcimento era dovuto per il danno non
patrimoniale alla salute (cfr. Cass. S.U.

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decisiva rilevanza.

11/11/2008 n. 26972 per la risarcibilità ex art.
2059 c.c. del danno non patrimoniale ove si
concretizzi nel pregiudizio di diritti inviolabili
non individuati ex ante dalla legge ma selezionati
caso per caso dal giudice).

ha accertato il superamento del limite della

normale tollerabilità;

ha

fatto

riferimento

alla

continuità

dell’esposizione alle immissioni intollerabili;

ha altresì richiamato il notorio quanto agli

effetti sulla salute della continua esposizione a
rumore intollerabile senza che l’utilizzo del
criterio del notorio sia stato attinto da uno
specifico motivo di censura.
Pertanto la Corte territoriale non ha omesso la
motivazione e non ha fornito una motivazione
contraddittoria, ma ha pronunciato, con motivazione
sufficiente, in senso conforme alla giurisprudenza
di questa Corte secondo la quale seppure l’art. 844
c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità
e dell’eventuale contemperamento delle esigenze
della proprietà con quelle della produzione,
l’obbligo di sopportazione di quelle inevitabili

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La Corte di Appello:

propagazioni
generali

e

l’esercizio,

attuate nell’ambito delle norme
che

speciali
tuttavia

ne

disciplinano

l’accertamento

del

superamento della soglia di normale tollerabilità
di cui all’articolo 844 c.c., comporta nella

“in re ipsa”,

l’esclusione di qualsiasi criterio di

contemperamento di interessi contrastanti e di
priorità

dell’uso,

in

quanto

venendo

in

considerazione unicamente l’illiceità del fatto
generatore del danno arrecato a terzi, si rientra
nello schema dell’azione generale di risarcimento
danni di cui all’articolo 2043 del codice civile e
specificamente, per quanto concerne il danno alla
salute, nello schema del danno non patrimoniale
risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 c.c. (Cass.
13/3/2007 n. 5844; Cass. 5/10/2010 n. 20668).
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato;
le spese di questo giudizio di cassazione seguono
la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Chiudinelli
Germano a pagare a Pedersoli Giovanni le spese di
questo giudizio di cassazione che liquida in euro

liquidazione del danno da immissioni, sussistente

2.500,00 per compensi oltre euro 200,00 per
esborsi.

Così deciso in Roma, 1’8/1/2014.

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