Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4570 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. III, 24/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10573/2009 proposto da:

S.R. (OMISSIS) in proprio e quale legale

rappresentante ed amministratore di sostegno di B.S.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCIO PAPIRIO 83, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO AVITABILE, rappresentato e difeso

dall’avvocato COSLOVICH Antonella, giusta procura alle liti a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (cod.

fisc./P.Iva (OMISSIS)) (già Azienda Sanitaria di Bolzano) in

persona del direttore generale e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato MANZI Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LONER ARNALDO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

Sezione Distaccata di BOLZANO del 27.2.08, depositata il 10/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la controricorrente Federica Manzi (per delega avv. Luigi

Manzi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 10/3/2008 la Corte d’Appello di Trento, in accoglimento del gravame interposto dall’AZIENDA SANITARIA di BOLZANO e in riforma dell’impugnata pronunzia Trib. Bolzano 18/7/2006, rigettava la domanda originariamente proposta dai sigg.ri S. R. e B.S. di risarcimento dei danni asseritamente da quest’ultima sofferti in conseguenza di trattamento medico cui era stata sottoposta presso l’Ospedale di Bolzano l'(OMISSIS) ove era stata ricoverata per IMA inferiore complicato da BAV totale, con condanna dei medesimi alla restituzione, in via solidale, di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre a ad interessi, e alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il S., in proprio e quale legale rappresentante e amministratore di sostegno della B., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso l’AZIENDA SANITARIA della PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO (già AZIENDA SANITARIA di BOLZANO).

Con il 1^ MOTIVO il ricorrente, in proprio e nella qualità, denunzia violazione degli artt. 1176, 1218 e 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ MOTIVO denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 159).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, il quesito recato dal 1 motivo del ricorso con il quale si denunzia vizio di violazione di norme di diritto risulta formulato in modo invero difforme rispetto allo schema sopra delineato, in quanto connotato da genericità e mancanza di decisività, privo di riferibilità al caso concreto in esame, e pertanto sfornito di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto, a fortiori in presenza di motivo come nella specie altresì carente di autosufficienza (cfr. in particolare Cass., 23/6/2008, n. 17064).

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilità di una formulazione del quesito di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione, si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

Il motivo (2^) con il quale si denunzia vizio di motivazione non reca invero la chiara indicazione – nei termini più sopra indicati – delle ragioni delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che le parti non hanno presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, dovendo altresì sottolinearsi come i quesiti risultino attenere a questioni del tutto prescindenti dalle rationes decidendi (in particolare, la ritenuta mancanza di nesso di causalità) e dagli accertamenti indicati nella motivazione dell’impugnata sentenza;

ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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