Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4570 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 25/11/2016, dep.22/02/2017),  n. 4570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15605-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., B.V., BI.VI., EQUITALIA POLIS

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 306/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 07/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FERRANDO che ha chiesto il termine

per rinnovo notifica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, B.G., B.V. e Bi.Vi. impugnavano il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati per l’omesso pagamento di due cartelle esattoriali, riguardanti omessi versamenti Invim per l’anno 1983, ed omessi versamenti ICI per gli anni 1993 e 1997, riferiti ad un terreno che i ricorrenti avevano ricevuto pro indiviso per successione ereditaria. I contribuenti proponevano ricorso sostenendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento, deducendo, altresì, la nullità delle stesse per estinzione del debito tributario avendo aderito al condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12. La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza proponevano appello l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Avellino S.p.A., che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, svolgendo un unico motivo. Nessuno si è costituito delle parti intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: “Violazione della L. n. 289 del 2002, art. 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, avendo i giudici di appello illegittimamente dichiarato la validità della definizione degli omessi o tardivi versamenti di cui alla L. n. 289 della 2002, art. 12attraverso una non corretta interpretazione analogica del quadro normativo degli istituti premiali.

2. Va preliminarmente rilevato che il presente ricorso, come risulta dalla allegata relata di notifica, non è stato notificato agli intimati, per errore nell’esecuzione del procedimento notificatorio. Il ricorso è stato notificato ai contribuenti presso il domicilio eletto, ossia lo studio degli avv.ti Giovanni Antonio Cillo e Floriana Taccone, in Atripalda (AV) alla via Dante n. 31.

Il plico è stato restituito per irreperibilità del destinatario, per un evidente errore di indirizzo, in quanto lo studio dei predetti avvocati è sito in Avellino, alla via Dante n. 31, e non in Atripalda (AV), pur risultando dalla sentenza impugnata, e dall’atto di appello, l’individuazione corretta dell’indirizzo dello studio degli avvocati, luogo in cui B.G., B.V. e Bi.Vi., hanno eletto domicilio.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

Deve, infatti, trovare applicazione il principio secondo cui, nell’ipotesi di ricorso per cassazione notificato in un luogo non avente alcun tipo di collegamento o relazione con il destinatario, la notificazione non può dirsi validamente eseguita, atteso che la mancanza del suddetto rapporto impedisce di riconoscere nell’atto la rispondenza del modello legale alla sua categoria e, conseguentemente, è inapplicabile la sanatoria ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. n. 7959 del 2016, Cass. 6237 del 2005). Inoltre, parte ricorrente non si è tempestivamente attivata per il rinnovo del procedimento notificatorio all’indirizzo esatto del destinatario (Cass. n. 14337 del 2014, Cass. n. 21819 del 2016).

3.Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza oneri di spese processuali, attesa la mancata costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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