Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4570 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8332-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

A.A., B.E., S.A.M., M.F.,

M.L., P.D., S.V.G., S.Y.,

M.D., U.F., M.G.,

W.M.T., Z.D., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COLLINA, 24, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO VANNUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO

NENCINI;

– controricorrenti –

nonchè contro

Z.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 467/2013 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il

26/09/2013 R.G.N. 740/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con ordinanza depositata il 27.1.2015, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto dall’INPS nei confronti della sentenza di primo grado che l’aveva condannato a corrispondere ad A.A. e altri litisconsorti il TFR da loro maturato alle dipendenze di Toscopan s.r.l., dalla quale erano successivamente transitati alle dipendenze di Toscana Pane s.r.l.;

che avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che A.A. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso, mentre è rimasto intimato Z.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dal momento che, pur avendo i lavoratori chiesto in giudizio la corresponsione del TFR maturato presso il Fondo di Tesoreria sino alla cessazione del rapporto alle dipendenze di Toscopan s.r.l., il giudice ha condannato l’INPS a corrispondere loro l’intero TFR maturato alle dipendenze di Toscopan s.r.l.;

che il motivo è fondato, evincendosi dalla narrativa e dal conclusum dei ricorsi introduttivi di primo grado (debitamente trascritti a pagg. 9-10 del ricorso per cassazione) che la domanda giudiziale aveva effettivamente ad oggetto “l’ammontare del TFR versato al Fondo di Tesoreria”, mentre il condannatorio ha riguardato “quanto dovuto a titolo di TFR per il rapporto di lavoro con la Toscopan s.r.l.” (così la sentenza impugnata, pag. 2);

che non può convenirsi con parte controricorrente nel rilievo secondo cui la condanna avrebbe riguardato effettivamente solo il TFR versato presso il Fondo di Tesoreria, dal momento che la pronuncia impugnata è stata piuttosto emessa in esito ad una disamina dei rapporti precorsi tra Toscopan s.r.l. e Toscana Pane s.r.l., a seguito di un affitto d’azienda, e sul presupposto che, essendo stati i lavoratori riassunti dalla seconda a seguito domanda di ammissione a concordato preventivo della prima, l’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex L. n. 297 del 1982, sarebbe stato tenuto a corrispondere “il TFR maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento” (così, in motivazione, la sentenza cit., richiamando il contenuto della circolare INPS n. 53/2007);

che, pertanto, appare evidente che la condanna ha riguardato l’intero TFR maturato alle dipendenze di Toscopan s.r.l., sul presupposto che l’INPS fosse tenuto a corrisponderlo quale gestore del Fondo di garanzia ex L. n. 297 del 1982, con manifesta sostituzione del petitum e della causa petendi fatti valere con il ricorso introduttivo del giudizio, che piuttosto, come detto, invocavano l’intervento del diverso Fondo di tesoreria di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755 ss.;

che irrilevante appare la circostanza che, nel pronunciare l’ordinanza d’inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., la Corte d’appello abbia affermato che “non vi è prova della sussistenza dei presupposti di cui alla legge finanziaria del 2007 sulla operatività del Fondo di Tesoreria”, essendosi chiarito che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., che confermi le statuizioni di primo grado attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, non dà luogo ad una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa, nè sostanziale nè processuale, restando conseguentemente inammissibile la sua autonoma ricorribilità per cassazione (cfr. in tal senso Cass. n. 23334 del 2019);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, trattandosi di fattispecie di ultrapetizione, per la quale non è prevista la rimessione al primo giudice ma l’obbligo del giudice di appello di trattenere la causa e deciderla nel merito, nei limiti dell’oggetto delineato dalle effettive domande delle parti (cfr. da ult. Cass. n. 12570 del 2019), la causa va rinviata, ex art. 383 c.p.c., comma 4, alla Corte d’appello di Firenze, quale giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio c.d. restitutorio (Cass. n. 6326 del 2019);

che, sebbene la fattispecie dell’ultrapetizione si concreti di norma in una preclusione all’esercizio della giurisdizione, cosicchè l’esame della domanda eseguito in violazione del divieto di cui all’art. 112 c.p.c. comporta, di norma, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, (così, tra le tante, Cass. n. 1624 del 1979), reputa il Collegio che a tanto non possa in specie farsi luogo, dal momento che la cassazione senza rinvio si tradurrebbe in un diniego definitivo della tutela giurisdizionale sulla domanda proposta in giudizio; che, conseguentemente, l’art. 383 c.p.c., comma 4, secondo il quale, nelle ipotesi di cui all’art. 348-ter c.p.c., commi 3 e 4, questa Corte, “se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall’art. 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello”, deve essere interpretato nel senso che, quando il giudice d’appello abbia erroneamente dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., un appello che denuncia un vizio di ultrapetizione da parte del giudice di primo grado, l’accoglimento del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, comporta la cassazione della sentenza e il rinvio della causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello, affinchè decida la causa nei limiti dell’oggetto delineato dalle effettive domande delle parti;

che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza Camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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