Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 457 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. II, 13/01/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 13/01/2010), n.457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

M.P.M. snc di CARINGELLA & C., elettivamente domiciliata in Roma,

Via

Nicotera n. 29, presso lo studio dell’Avv. SALERNO Gaspare, dal quale

è rappresentata e difesa, unitamente all’AVV. Matteo Morini, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NAUTICAR s.r.l.; SSANG YONG s.r.l.;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1628/06,

depositata il 18 ottobre 2006.

Udita la relazione dalla causa svolta nella Camera di consiglio del

26 ottobre 2009 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che M.P.M. di Caringella & C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 18 ottobre 2006, cha ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, di rigetto della domanda da essa proposta nei confronti di Nauticar s.r.l., volta ad ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 5.051,18;

che il giudizio di primo grado e quello di appello si sono svolti nel contraddittorio, oltre che di Nauticar s.r.l., anche di Ssang Yong s.r.l.;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 20 luglio 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione: “appare necessario disporre la trattazione del ricorso in camera di consiglio, atteso che: non è stato depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta nei confronti della Nauticar s.r.l.; non è stato notificato il ricorso nei confronti della Ssang Yong; il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ove il ricorrente non depositi in sede di adunanza il predetto avviso di ricevimento relativo alla notifica nei confronti di Nautiear s.r.l. (Cass. S.U. 627/2008), dovendo invece -in caso di positivo esito di tale incombente – ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Ssang Yong”;

che, in prossimità della discussione del ricorso in Camera di consiglio, la ricorrente ha depositato l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale a Nauticar s.r.l.;

che, pertanto, deve disporsi l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso a Ssang Yong s.r.l., con rinvio della causa a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare.

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ssang Yong s.r.l. mediante notificazione del ricorso entro 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo, previo nuovo esame preliminare.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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