Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 457 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 11/01/2011), n.457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., in proprio e nella qualita’ di titolare dell’impresa

individuale mandataria della Associazione Temporanea di Imprese,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo

studio degli avvocati RAMPINO GABRIELE e ORONZO RAMPINO, (STUDIO

GARDIN), che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

318, presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTI FABRIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIZZO NICOLA, giusta delega

in atti;

– L.M., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L.

MANTEGAZZA 24, presso il Sig. GARDIN LUIGI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PORCARI ITALO, giusta delega in atti e da ultimo

domiciliato d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– controricorrenti –

e contro

CENTRO NAUTICO SAN CATALDO S.R.L., COOPERATIVA L’ANCORA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1655/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 10/07/2007 R.G.N. 719/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato RAMPINO GABRIELE per delega STEFANIZZO NICOLA;

udito l’Avvocato PORCARI ITALO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

( C. e M.), rigetto ricorso ATI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso il 23.9.02, L.M. conveniva dinanzi al giudice del lavoro di Lecce l’Associazione Temporanea di Imprese C. – M. – ATI -, C.M. e M.A., nonche’ il Centro Nautico San Cataldo srl e la Piccola Cooperativa “L’Ancora” a r. l., chiedendo la loro condanna al pagamento della retribuzione dovuta dall’aprile al maggio 1999 nonche’ delle somme di cui alla transazione intanto intercorsa con la Cooperativa, con ripristino del rapporto di lavoro e risarcimento dei danni contributivi e retributivi, patrimoniali e non, subiti a causa di licenziamento illegittimo e ritorsivo.

Si costituivano i convenuti, ad eccezione dell’ATI, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 9 giugno – 17 novembre 2005 l’adito Giudice accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando che il rapporto di lavoro del ricorrente si era svolto con l’ATI dal 10.5.99 con la qualifica di ormeggiatore di (OMISSIS) livello, e, per l’effetto, condannava l’ATI al pagamento della retribuzione dall’1.3.02 al 7.4.04, nonche’ ancora della somma di Euro 22.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e di Euro 6000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Avverso tale decisione proponevano appello l’ATI C. – M., nonche’ l’ing. C. e lo stesso M.A., con ricorso depositato il 9.3.06 e al gravame resisteva l’appellato.

Con sentenza del 22 giugno – 10 luglio 2007, la Corte di Appello di Lecce dichiarava inammissibile l’impugnazione perche’ proposta fuori termine. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre, nei confronti del solo L., C.M. in proprio e nella qualita’ di titolare della omonima impresa individuale mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) con tre motivi.

Resistono con separati controricorsi L.M. e M. A..

Il C. ed il M. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso C.M. denuncia “violazione (reiterata) delle disposizioni contenute nell’art. 145 c.p.c. in ordine alle notificazioni alle persone giuridiche con riferimento alla notificazione (si dice) effettuata all’ATI – Omessa motivazione in ordine al punto della controversia costituito dalla insussistenza di una prova adeguata della ricezione dei tre diversi plichi o anche di uno solo di essi da parte dell’ing. C. (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 con riferimento agli artt. 366 e 366 bis stesso codice nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40)”.

Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia violazione delle disposizioni contenute nell’art. 331 c.p.c. con riferimento all’art. 112 stesso codice, in relazione alla omessa considerazione, da parte del Giudice dell’appello, della incontestabile sussistenza di distinti atti di impugnazione contestualmente proposti dall’Ing. C. e dal signor M.A. con lo stesso atto di appello proposto dall’ATI (art. 360 c.p.c., nn. 1, 4 e 5 con riferimento agli artt. 366 e 366 bis stesso codice nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40). Si sostiene nel ricorso che la corte di appello, anche quando avesse ravvisato la tardivita’ dell’appello dell’ATI non poteva considerare tardivi anche gli appelli dei sigg.ri C.M. e M.A. in proprio, che si erano costituiti nel primo grado, perche’ la sentenza che li aveva riguardati non era stata notificata presso il domicilio eletto.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dei principi e delle regole di cui nell’art. 112 c.p.c. con riferimento al diritto di ciascuna delle parti alla pronuncia di merito sulle domande ritualmente formulate; omessa motivazione sulla mancata pronuncia in ordine all’appello proposto dall’ing. C. (e dal M.) in proprio; nullita’ assoluta della sentenza per omessa pronuncia sul punto (art. 360 c.p.c., nn. 1, 4 e 5 con riferimento agli artt. 366 e 366 bis stesso codice nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, e’ infondato.

Va preliminarmente osservato che -come puntualizzato dalla Corte di Appello di Lecce, in data 17 — 18.1.06 L.M. notificava copia conforme all’originale della sentenza impugnata ed atto di precetto a: 1) ATI, C.M. e M.A., in persona dell’ing. C.M., nella sua qualita’ di titolare della omonima ditta individuale mandataria dell’ATI C. – M., presso la sede legale in via (OMISSIS); 2) ATI, C.M. e M.A., in persona dell’ing. C. M., nella sua qualita’ di titolare della omonima ditta individuale mandataria dell’ATI C. — M., nel suo domicilio anagrafico in via (OMISSIS); 3) ing. C. M., nella qualita’ di titolare della impresa individuale mandataria dell’ATI C.M., presso il suo domicilio anagrafico in via (OMISSIS).

Orbene, correttamente il Giudice d’appello, muovendo dal presupposto implicito ma non per questo poco chiaro, che l’ATI C. – M., in quanto associazione temporanea d’imprese costituisce un centro d’imputazione di rapporti giuridici, – tant’e’ che in tale qualita’ era stata condannata nel giudizio di primo grado – ha ritenuto che, essendo rimasta contumace nel giudizio di primo grado, la notificazione della sentenza era regolarmente avvenuta presso la stessa, in data 18 gennaio 2006, per rifiuto di ricevere gli atti, cosi’ come evidenziato nella relata di notifica. Pertanto, risultando l’atto di appello dell’ATI, depositato il 9 marzo 2006, e quindi oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., l’impugnazione doveva ritenersi tardiva ai sensi dell’art. 326 e, per cio’ stesso, inammissibile.

Devesi pero’ considerare che, a differenza dell’ATI, sia il C. che il M. si sono costituiti nel giudizio di primo grado in proprio, sicche’ la mancata notifica della sentenza, emessa dal Tribunale di Lecce presso il loro difensore costituito, ha comportato l’applicazione del termine annuale ex art. 327 c.p.c. e quindi l’ammissibilita’, sotto il profilo temporale, delle proprie impugnazioni svolte, sul piano formale, unitamente al ricorso proposto dall’ATI. Tali impugnazioni, tuttavia, sono prive di ogni richiesta, risultando nell’unitario ricorso in appello la formulazioni di conclusioni solo da parte dell’ATI e non anche di C. e M. in proprio.

Questi ultimi, infatti, in detto ricorso, non si sono neppure lamentati della condanna alle spese, disposta a loro danno dal Giudice di primo grado, nonostante la formula totalmente assolutoria adottata nei propri confronti.

Siffatta carenza ha, all’evidenza, indotto la Corte territoriale a formulare, correttamente, in termini estensivi, la declaratoria di inammissibilita’ dell’atto di appello.

Ne’ appare possibile procedere in sede di legittimita’ ad un recupero di tale carenza, trovando applicazione il consolidato principio, secondo cui i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena d’inammissibilita’, questioni che hanno formato oggetto di gravame con l’atto di appello, sicche’ nel giudizio di legittimita’ non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi di indagini non compiute perche’ non richieste in sede di merito (ex plurimis, Cass. n. 5106/1995).

Per quanto precede il ricorso va rigettato, rimanendo assorbite le ulteriori doglianze avanzate dal ricorrente.

Giusti motivi, in relazione alla peculiarita’ delle questioni prospettate ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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