Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4569 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4569 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Cron.

ORDINANZA

sul ricorso 13941-2015 proposto da:

Rep. (…)v H –

IANNIELLO COSTRUZIONI SRL, in persona del legaleud.
rappresentante

pro

tempore

UMBERTO

IANNIELLO,cc

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN TOMMASO
D’AQUINO, 116, presso lo studio dell’avvocato BIANCA
MAGARO’, che lo rappresenta e difende per procura
speciale notarile unitamente agli avvocati RICCARDO
CIRILLO, GIAN LUCA ROMAGNANO giusta procura speciale
a margine del ricorso;;
– ricorrente contro

INA ASSITALIA SPA , SARNO MARIA, COMUNE DI NAPOLI ;
– intimati –

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03/03/2017

Data pubblicazione: 28/02/2018

avverso

la

sentenza

n.

1255/2014

della

CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20/3/2014 la Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento
del gravame interposto dalla società ma Assitalia s.p.a. e in conseguente
parziale riforma della pronunzia Trib. Napoli n. 11207/2008, ha -per quanto
ancora d’interesse in questa sede- rigettato la domanda di garanzia nei
confronti della medesima proposta dalla società Ianniello Costruzioni s.r.l. per

dell’ammontare che quest’ultimo è stato condannato a versare alla sig. Maria
Sarno a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima sofferti in conseguenza
di caduta avvenuta il 27/9/2001 a Napoli, sui gradini delle scale “Maruccella” di
via Telesino.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito società Ianniello
Costruzioni s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2909 c.c.,
324 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.; nonché «omessa,
insufficiente o contraddittoria» motivazione su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c.
Con il 2° motivo denunzia «violazione ed erronea applicazione» degli
artt. 112, 342, c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
Con il 3° motivo la ricorrente denunzia «omesso esame» di fatto
decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Con il 4 0 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1342, 1362,
1370 c.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi risultano formulati in violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.,
atteso che il ricorrente pone a loro fondamento atti e documenti del giudizio di
merito [ es., l’«atto di citazione ritualmente notificato», la chiamata in
garanzia del convenuto Comune di Napoli, la propria comparsa di costituzione
e risposta nel giudizio di 1° grado, la «polizza assicurativa» le «condizioni
generali di contratto», le «condizioni particolari di polizza contenute nel

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quanto condannata a tenere indenne il Comune di Napoli in ragione

Modello 32047 ( espressamente richiamate nella polizza e ritualmente
depositate in atti sin dal giudizio di primo grado )», il «Capitolato Speciale
di Appalto», il «rapporto processuale, instaurato innanzi al Tribunale di
Napoli al numero di r.g. 18157/04» che «originariamente coinvolgeva la
danneggiata ( tale sig.ra Angela Maria Esposito ) ed il Comune di Napoli, ma …
esteso alla odierna ricorrente, dal medesimo chiamata in giudizio al fine di

assicurativa n. 112767», l’«atto di appello formulato dalla s.p.a. ma
Assitalia» ] limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove
riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa
individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo
inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di
Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta collocazione nel
fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente
acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass.,
23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239,
e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di
tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo, Cass., Sez.
Un., 19/4/2016, n. 7701 ).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle
chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte
nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n.
1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass.,
25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 )
sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, (v. Cass., 24/3/2003, n.
3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non
seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

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essere manlevato da ogni pregiudizio derivante dalla causa», la «polizza

Deve altresì osservarsi che il vizio di motivazione risulta nel caso
inammissibilmente dedotto al di là dei limiti consentiti dalla vigente
formulazione dell’art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. ( v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n.
8053 ), nel caso

ratione temporis

applicabile, il vizio di motivazione

denunciabile con ricorso per cassazione sostanziandosi nel mero omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione

fenomenica, e non anche -giusta quanto viceversa adombrato dall’odierna
ricorrente- l’omesso e

a fortiori

l’erronea valutazione delle emergenze

probatorie, essendo sufficiente che come nella specie il fatto sia stato
esaminato, senza che sia necessario dare conto di tutte le risultanze probatorie
emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez.
Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312), giacché il
vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio.
In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito
dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte
le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata
dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a
suffragarla, ovvero la carenza di esse ( v. Cass., 9/3/2011, n. 5586 ).
Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in
un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del
giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed
alle finalità del giudizio di legittimità.
Non può per altro verso sottacersi, con particolare riferimento al 1°
motivo, che la ricorrente inammissibilmente invoca l’applicazione del giudicato
esterno con riferimento a sentenza emessa in giudizio tra parti diverse, non
avendovi partecipato la danneggiata ed odierna intimata sig.ra Sarno, senza
invero nemmeno osservare l’ulteriore principio ripetutamente affermato da
questa Corte secondo cui il giudicato esterno (il quale è rilevabile d’ufficio) può
far stato nel processo solamente laddove vi sia certezza in ordine alla relativa
formazione, imprescindibile essendo pertanto che colui il quale ne invoca

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tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-

l’autorità ( v. Cass., 19/9/2013, n. 21469; Cass., 24/11/2008, n. 27881;
Cass., Sez. Un., 16/6/2006, n. 13916 ) fornisca la prova al riguardo, mediante
la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124
disp. att. c.p.c., in 3 ordine all’intervenuto relativo passaggio in giudicato ( v.
Cass., Sez. Un., 2/3/2017, n. 5302; Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909;
Cass., 14/7/2015, n. 14646; Cass., 3/4/2014, n. 7768; Cass., 19/9/2013, n.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di
cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif.
dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1

bis dello stesso art. 13.

21469 ).

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