Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4569 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4569 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 11785-2007 proposto da:
PAPPALARDO MARIANGELA PPLMRG37H61F223L, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.OSLAVIA 30, presso lo studio
dell’avvocato GIORDANO VINCENZO, rappresentata e
difesa dall’avvocato DELL’ACQUA GIOVANNI;
– ricorrente contro

COND PALAZZO CAMERA SITO A MINORI IN VIA G AMATO 10,
IN PERSONA DEL SUO AMM.RE LEGALE RAPP.TE P.T. C.F.
96002770657, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

Data pubblicazione: 26/02/2014

rappresentato e difeso dall’avvocato MONTESANTO
COSTANTINO ANTONIO;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 3699/2006 del TRIBUNALE di
SALERNO, depositata il 22/11/2006;

udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

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udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mariangela Pappalardo, usufruttuaria di un appartamento del condominio
Palazzo Camera, via G. Amato, 10, Minori, proponeva opposizione al decreto
ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Amalfi su ricorso del condominio

condominiali relativi agli anni 2000-2001. A sostegno dell’opposizione
deduceva la carenza di legittimazione processuale dell’amministratore, in
quanto cessato dalla carica all’epoca di proposizione del ricorso per decreto
ingiuntivo; la mancata approvazione del rendiconto consuntivo del 2000 e la
genericità di quello del 2001; l’illegittima ripartizione delle spese perché
operata sulla base di tabelle millesimali mai approvate da tutti i condomini e
diverse da quelle di cui al regolamento contrattuale formato nel 1996 all’atto
di costituzione del condominio; nonché la riferibilità esclusiva delle spese
stesse al solo nudo proprietario, in quanto derivanti da interventi di
manutenzione straordinaria dell’edificio.
Il condominio resisteva in giudizio.
Il giudice di pace rigettava l’opposizione, con sentenza confermata dal
Tribunale di Salerno in funzione di giudice d’appello.
Quest’ultimo osservava, per quanto ancora rileva in questa sede di
legittimità, che l’assemblea del condominio con deliberazione del 2.1.1999
aveva adottato, con il consenso unanime di tutti i condomini presenti, tra cui
la stessa Pappalardo, e a maggioranza dei partecipanti al condominio, i nuovi
coefficienti di ripartizione delle spese da utilizzarsi ai fini della redazione
delle nuove tabelle millesimali, le quali, predisposte secondo le indicazioni
delle citata delibera, erano state poi approvate, all’unanimità dei presenti,
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stesso per il pagamento della somma di E 729,76 per residui oneri

dall’assemblea del 4.12.1999. La Pappalardo, proseguiva il Tribunale, non
aveva partecipato a quest’ultima assemblea, ma il 3.1.2000 aveva avuto piena
cognizione del contenuto della relativa deliberazione, apponendovi in calce la
propria firma per accettazione. Pertanto, con la sottoscrizione apposta sia

all’assemblea, il requisito di forma necessario per la modifica della tabella
doveva ritenersi assolto.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre Mariangela Pappalardo, in base a
tre motivi illustrati successivamente da memoria.
Resiste il condominio con controricorso.
Concesso termine all’amministratore del condominio per produrre
l’autorizzazione dell’assemblea condominiale alla proposizione del
controricorso, non risulta effettuato alcun deposito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1325 e 1346 c.c., in
relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Sostiene parte ricorrente che il verbale dell’assemblea del 4.12.1999 non
riporta, ma si limita a richiamare, le tabelle predisposte dall’ing. Carmine
Ceruso secondo quanto dettato dall’assemblea del condominio in data
2.1.1999. Ne deriva che l’oggetto, requisito essenziale ai sensi dell’art. 1325
c.c., è indeterminato e incerto, con la conseguente invalidità della delibera.
Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis
c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie: “dica l’Ecc.ma Corte
Suprema che il verbale del 4.12.1999 è invalido perché, non riportando le
nuove tabelle, l’oggetto non è stato determinato né è determinabile”.
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dalla Pappalardo, sia dagli altri condomini che non avevano partecipato

1.1. – Il motivo è infondato.
E’ pacifico sia in dottrina che nella giurisprudenza di questa Corte che il
requisito di determinazione dell’oggetto di cui all’art. 1346 c.c., applicabile
anche agli atti unilaterale in base all’art. 1324 c.c., può essere soddisfatto

atti delle stesse parti o di terzi, purché il rinvio riguardi elementi prestabiliti
ed aventi una preordinata rilevanza obiettiva (cfr. ex pluribus Cass. n.
534/79).
Tale è, ad evidenza, il caso di specie, in cui il verbale dell’assemblea
condominiale del 4.12.1999, in cui furono approvate le nuove tabelle
millesimali, richiama, senza per questo trascriverle, le nuove tabelle già
predisposte in base a quanto precedentemente stabilito dalla stessa assemblea
il 2.1.1999. Non occorreva, pertanto, riprodurre pedissequamente dette tabelle
nel verbale del 4.12.1999 per integrare il requisito di cui all’art. 1346 c.c.
2. – Col secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 1136, 1138,
1350, 1362, 1372 c.c. e 69 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Il Tribunale, si sostiene, ha richiamato il principio per cui le tabelle
millesimali non possono essere modificate se non per iscritto e con il
consenso di tutti i condomini, ma in realtà non ne ha fatto applicazione,
perché i condomini assenti erano sei, mentre quelli che firmarono per
accettazione la delibera del 4.12.1999 furono solo cinque.
Segue il quesito: “dica l’Ecc.ma Corte Suprema che le cosiddette nuove
tabelle non sono state validamente approvate col consenso unanime, ed
cpssi in ferma scritta ad .%tibstantiam, da tutti i ParteciPanti alla

comunione”.
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anche per relationem, cioè attraverso una relatio di tipo sostanziale ad altri

3. – Il terzo motivo ripropone la medesima dogliarin del secondo metto,
ma sottol profilo dei vizio di OinCS9a o inhofficiérita rilOtÌva2june, in

relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
La sentenza impugnata, deduce la ricorrente, non solo non chiarisce donde

tabelle millesimali, ma afferma apoditticamente essere intervenuto il consenso
scritto di tutti i condomini, senza verificare se il verbale del 4.12.1999 sia
stato sottoscritto da tutti gli intervenuti e se i sei condomini assenti abbiano
espresso personalmente il proprio consenso circa la comunicazione del
verbale del 3.1.2000.
Propone la seguente sintesi della censura: “dica l’Ecc.ma Corte Suprema
che le tabelle allegate al regolamento condominiale contrattuale formato con
atto pubblico e trascritto non sono state validamente modificate dalle nuove
tabelle, in quanto non è stato espresso in forma scritta ad substantiam il
consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio”.
4. – Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per il loro
complementare riferirsi a distinti profili della medesima questione, sono
infondati.
Occorre considerare, infatti, il sopravvenuto nuovo indirizzo di questa
Corte in materia, dovuto all’arresto n. 18477/10 delle S.U., in base al quale
l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione
delle stesse, non ha natura negoziale, con la conseguenza che non deve essere
approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine
sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, secondo comma,
c.c. Infatti, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone
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abbia percepito il consenso unanime di tutti i condomini alla variazione delle

come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, fonte che è
costituita dalla legge stessa, ma solo come parametro di quantificazione
dell’obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica.
4.1. – Ciò posto, ogni questione sull’adesione successiva di tutti e sei

essendo sufficiente il raggiungimento — non controverso in causa — della sola
prescritta maggioranza qualificata per l’adozione delle nuove tabelle.
5. – In conclusione il ricorso va respinto.
6. – Nulla per le spese, non essendosi validamente perfezionata la difesa del
condominio a mezzo del controricorso.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 18.12.2013.

ovvero solo di cinque dei condomini assenti perde totalmente di rilievo,

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