Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4569 del 25/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 25/02/2010), n.4569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso rgn. 11766/2005, proposto da:

Comune di Teramo, di seguito “Comune”, in persona del Sindaco in

carica, signor C.G., rappresentato e difeso dall’avv.

D’AMARIO FERDINANDO, presso il quale è elettivamente domiciliato in

Via Trionfale 5637, Roma;

– ricorrente –

contro

la Aurora spa, già Aurora Sud srl, di seguito anche “Società” o

“Contribuente”, in persona del legale rappresentante in carica, S.

Atto Nucleo Industriale, 64100 Teramo;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR)

dell’Aquila 9 febbraio 2004, n. 3/5/04, depositata il 9 marzo 2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 15

dicembre 2009 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Ferdinando D’Amano per il Comune;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimità.

1.1.1. Il 27 aprile 2005 è notificato alla Società un ricorso del Comune per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello del Comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Teramo n. 95/01/2002, che aveva accolto il ricorso della Società contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) della Tarsu 1997-2000.

1.1.2. Il ricorso per cassazione del Comune è sostenuto con quattro motivi d’impugnazione e si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese processuali.

1.2. Il comportamento della Società intimata.

La Società intimata non si costituisce in giudizio.

2.1 fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il Comune, accertato che la Società ha dichiarato, ai fini Tarsu, la superficie produttiva di rifiuti di mq 830, anzichè quella complessiva di mq 5.167, le notifica un avviso di accertamento, con il quale si rettifica la Tarsu per gli anni 1997-2000;

b) il ricorso della Società è accolto dalla CTP di Teramo;

c) l’appello del Comune è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è, limitatamente ai suoi capi impugnati in questa sede, così motivata:

a) “l’appellante esprime critica al riconosciuto difetto di motivazione per il fatto che il verbale di misurazione, su cui è fondato l’accertamento, non identifica la tipologia dei rifiuti prodotti, fatto che è irrilevante per i rifiuti ordinari prodotti nei locali non specificamente destinati a zona di produzione”;

b) “la sentenza appellata ha ritenuto esistente il difetto di motivazione e l’insussistenza dell’obbligazione tributaria, in quanto il verbale di misurazione identifica unicamente le varie parti in cui è composto l’insediamento produttivo, mentre non identifica in alcun modo la tipologia dei rifiuti che vengon prodotti. L’appellante sostiene che nei locali uffici, servizi, abitazioni e magazzini depositi è sempre presumibile la produzione di rifiuti solidi urbani, la cui tipologia… per legge non deve essere identificata nell’accertamento. Quindi, considerato che l’avviso di accertamento in contenzioso ha fatto riferimento al verbale di misurazione delle superfici redatto in data 21/7/2000, lo stesso viene esaminato e si constata che riporta le superfici dei diversi locali e zone di cui è composta l’azienda e, per la zona di produzione indica quali rifiuti prodotti limature, scaglie e polveri di materiali ferrosi; la descrizione appena letta fa propendere per la produzione di rifiuti speciali. Tanto va correlato alla documentazione prodotta dalla Ditta – fatture commerciali rilasciate da Ditte del settore, che danno prova del ritiro dalla sede della Aurora spa di consistenti quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti che vengono descritti in cartone ignifugo, polvere di sabbiatura, scarti di lavorazione – non meglio precisati – emulsioni oleose. Il dover svolgere tali ragionamenti per cercare di comprendere la natura dei rifiuti, quali succedanei dei beni prodotti, e, in verità, non riuscendovi appieno, porta alla logica conclusione che l’avviso di accertamento non è sufficientemente motivato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo d’impugnazione.

4.1. La censura proposta con il primo motivo d’impugnazione.

4.1.1. La rubrica del primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è preannunciato dalla seguente rubrica: “Difetto di motivazione ex Art. 360 n. 5 per evidente illogicità”.

4.1.2. La motivazione addotta a sostegno del primo motivo d’impugnazione.

A sostegno del suo motivo d’impugnazione il Comune afferma che “l’atto di accertamento impugnato reca, nelle sue motivazioni, la considerazione che il Comune ha accertato evasione della Tarsu.

Relativamente all’immobile citato in oggetto, come risulta dalla documentazione prodotta dal contribuente e dagli altri elementi probatori acquisiti agli atti del Comune, che si mettono a disposizione del contribuente… in particolare dal verbale di misurazione delle superfici imponibili…. E pertanto l’atto accertativo ha quale suo presupposto tutta la documentazione prodotta dalla contribuente nonchè quella acquisita dall’Ente, in essa ricompreso anche il verbale di misurazione dei locali”. La sentenza d’appello sarebbe illogica “sotto un duplice profilo: – pur osservando che il Comune aveva effettivamente indicato che vi era produzione di rifiuti consistenti in limature, materiali ferrosi, e scaglie di lavorazione e che la stessa contribuente aveva documentalmente provato la esistenza di rifiuti consistenti in cartone ignifugo e scarti di lavorazione di ferro, ha rilevato una mancata indicazione dei rifiuti. Dal che la incompatibilità illogica dei due elementi: per un verso la indicazione dei rifiuti prodotti, risultante dai riferimenti dati dall’Ente e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, e per altro verso la loro mancata indicazione; – la mancata indicazione dei rifiuti è stata riferita non all’atto di accertamento, oggetto di impugnazione e di esame, bensì al pregresso verbale di sopralluogo. Appare sufficientemente evidente… che il verbale di sopralluogo, in quanto mero atto endoprocedimentale, non doveva recare in sè gli elementi che erano stati acquistati da altre attività ed in particolare dalla produzione documentale della stessa contribuente. Dal che il dedotto vizio di motivazione”.

4.2. La valutazione della Corte del primo motivo d’impugnazione.

Il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza, perchè il ricorrente chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità della motivazione della sentenza d’appello, senza riprodurre testualmente quelle parti degli atti preprocessuali (processo verbale di constatazione e avviso di accertamento) e degli atti processuali (ricorso introduttivo e sentenza di primo grado), dalle quali emerga se, ed in quali termini, le questioni esaminate dalla CTR e sospettate di illogicità siano state proposte. Ne deriva che la Corte, la quale non può accedere agli atti di causa, non è posta nella condizione di conoscere i dati che sarebbero necessari per valutare la fondatezza della censura proposta in questa sede.

5. Il secondo motivo d’impugnazione.

5.1. La censura proposta con il secondo motivo d’impugnazione.

5.1.1. La rubrica del secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è posto sotto la seguente rubrica:

“Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.”.

5.1.2. La motivazione addotta a sostegno del secondo motivo d’impugnazione.

Il Comune sostiene, al riguardo, che “la Commissione Regionale ha rigettato l’appello ritenendo in fatto che … l’appellante esprime critica al riconosciuto difetto di motivazione per il fatto che il verbale di misurazione, su cui è fondato l’accertamento, non identifica la tipologia dei rifiuti prodotti, fatto che è irrilevante per i rifiuti ordinari prodotti nei locali non specificamente destinati a zona di produzione… ma considerando in diritto che … la descrizione appena letta fa propendere per la produzione di rifiuti speciali…”. Secondo il Comune “appare evidente che il punto di decisione si concretizzi nel ritenere esservi nella attività aziendale produzione di rifiuti speciali, non oggetto di tassazione, e non di rifiuti assimilati come era incontestato, nel mentre il punto di decisione non afferiva alla qualificazione di essi rifiuti, mai contestati nella loro assimilabilità, bensì alla motivazione dell’atto in ragione della assuntamele mancata indicazione di essi. Dal che il dedotto vizio di extrapetizione”.

5.1.3. La norma di diritto indicata dal ricorrente.

Il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, indica implicitamente, quindi, come norma, su cui si fonda il motivo d’impugnazione, quella secondo cui la sentenza deve rispettare il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

5.2. La valutazione della Corte del secondo motivo.

La denuncia di omessa pronuncia è effettuata dal ricorrente in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, perchè egli non riproduce nel suo atto d’impugnazione quelle parti dell’appello, nelle quali la censura sarebbe stata avanzata nel precedente grado di giudizio. Infatti, secondo il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “se con il ricorso per cassazione si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ipotizzando l’esistenza di un error in procedendo non rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, che, in quanto giudice anche del fatto processuale, ha il potere di esaminare direttamente gli atti processuali, non è vincolata a ricercare autonomamente gli atti rilevanti per la questione proposta, incombendo, invece, sul ricorrente l’onere di indicarli specificamente e autosufficientemente (Corte di cassazione 17 gennaio 2007, n. 978)”.

Nel caso in esame, l’inosservanza dell’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione è dimostrata dal fatto che non è possibile alla Corte, che non può accedere agli atti di causa, valutare la fondatezza della censura sulla base dei soli dati forniti dal ricorrente.

6. Il terzo motivo d’impugnazione.

6.1. La censura proposta con il terzo motivo d’impugnazione.

6.1.1. La rubrica del terzo motivo d’impugnazione.

Il terzo motivo d’impugnazione è presentato sotto la seguente rubrica: “Violazione ed erronea applicazione di legge. Difetto di motivazione”.

6.1.2. La motivazione addotta a sostegno del terzo motivo d’impugnazione.

Il Comune ricorrente, premesso che sia dal verbale di misurazione delle superfici sia dalla sentenza d’appello risultano tanto la misura della superficie dei diversi locali quanto le specie dei rifiuti prodotti, la CTR sarebbe incorsa in violazione dei principi ex D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, “sotto il profilo della indubbia tassabilità dei locali (uffici e servizi: mq 541; abitazione custode: mq 80; magazzini depositi di materie prime e prodotti finiti: mq 1030 + 103) diversi da quello della zona produzione, in quanto nessuna indicazione di tipologia produzione industriale avrebbe dovuto giammai esser fatta per tali locali”, mentre “per quanto attiene alla zona di produzione, i rifiuti prodotti, consistenti in scarti di lavorazione di ferro,…erano di per sè suscettibili di essere assimilati ai rifiuti urbani e di fatto erano stati ad essi assimilati…. Il punto di decisione pone in essere una evidente violazione di legge laddove il Giudicante non ha ritenuto che i locali producenti i rifiuti in questione, pur assimilati sia ex lege prima sia per atto deliberativo poi, potessero essere ritenuti speciali”.

Inoltre, secondo il Comune, “il punto di decisione è viziato sotto il profilo della congrua motivazione”, in quanto la CTR, “pur rilevando che, relativamente ai locali non di produzione industriale, … l’appellante sostiene che nei locali uffici, servizi, abitazioni e magazzini depositi è sempre presumibile la produzione dei rifiuti solidi urbani, la cui tipologia… per legge non deve essere identificata nell’accertamento… e che relativamente alla zona di produzione … per la zona di produzione indica quali rifiuti prodotti limature scaglie e polveri di materiali ferrosi… motiva solamente che … descrizione appena letta fa propendere per la produzione di rifiuti speciali…. Invero, non è dato comprendere perchè mai per la produzione di materiali ferrosi di derivazione industriale, classificati come assimilati nella categoria CER 120101, risultanti dal Catalogo Europeo dei rifiuti, il Giudicante propenda per la qualificazione di rifiuto speciale”.

6.2. La valutazione della Corte del terzo motivo d’impugnazione.

Il motivo è fondato, perchè, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte “in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono escluse dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali – allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti -, ma non anche i locali e le aree destinati all’immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità posta dall’art. 62, comma 1, prima parte. Non assume rilievo, infatti, il collegamento funzionale con l’area produttiva, destinata alla lavorazione industriale, delle aree destinate all’immagazzinamento dei prodotti finiti, come di tutte le altre aree di uno stabilimento industriale, tra cui quelle adibite a parcheggio, a mensa e ad uffici, non essendo stato previsto tale collegamento funzionale fra aree come causa di esclusione dalla tassazione neanche dalla legislazione precedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 1993” (Corte di cassazione 4 dicembre 2009, n. 25573).

7. Il quarto motivo d’impugnazione.

7.1. La censura proposta con il quarto motivo d’impugnazione.

7.1.1. La rubrica del quarto motivo d’impugnazione.

Il quarto motivo d’impugnazione è introdotto dalla seguente rubrica:

“Violazione del principio dell’onere della prova”.

7.1.2. La motivazione addotta a sostegno del quarto motivo d’impugnazione.

Secondo il Comune ricorrente, sarebbe stato onere della Società “dare la prova della natura speciale dei propri rifiuti. In difetto della quale i locali vanno ritenuti tassabili”.

1.2. La valutazione della Corte del quarto motivo d’impugnazione.

Il motivo è fondato, perchè, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, “la superficie che il D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 65, impongono di considerare, al fine della determinazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani concretamente dovuta, è quella complessivamente occupata e detenuta, come tale potenzialmente produttiva di rifiuti, e non già la sola parte eventualmente utilizzata in un dato momento, in quanto la media quantitativa e qualitativa dei rifiuti producibili per unità di superficie vale ai soli fini della determinazione dell’entità astratta dell’unità di tassa dovuta per ogni unità di superficie” (Corte di cassazione 18 febbraio 2009, n. 3892), e perchè “il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente” (Corte di cassazione 2 settembre 2004, n. 17703).

8. Conclusioni.

8.1. Sul ricorso.

Le precedenti considerazioni conducono all’accoglimento del terzo e del quarto motivo d’impugnazione e al rigetto degli altri, alla cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e al rinvio della causa ad altra Sezione della CTR Abruzzo.

8.2. Sulle spese processuali.

Il giudice di rinvio, oltre a far applicazione dei principii di diritto enunciati nei pp.6.2 e 7.2, provvederà a liquidare le spese relative al giudizio di cassazione.

PQM

la Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo d’impugnazione, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione, ad altra Sezione della CTR Abruzzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA