Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4569 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13582/2010 proposto da:

MASI AGRICOLA SPA ((OMISSIS)) IN persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo

studio dell’avvocato BIASIOTTI Piero, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MERCANTI GIUSEPPE, giusta mandato a margine

del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

PARADISO SPA ((OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo

studio dell’avvocato LAURITA LONGO Lucio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato AZZI ALESSANDRO DA MONTICHIARI,

giusta procura a margine degli scritti difensivi;

– resistente –

e contro

CASSA RISPARMIO DI PADOVA & ROVIGO SPA, VIGNE DELLE VENEZIE

SRL,

BEVADOR SRL;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. racc. 144/06 del TRIBUNALE di UDINE – Sezione

Distaccata di PALMANOVA del 3.9.069, depositata il 09/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

per la ricorrente è solo presente l’Avvocato Piero Biasiotti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per la rimessione del ricorso alle

SS.UU.; in subordine conclude per l’inammissibilità alla discussione

orale del ricorso, perchè regolamento di competenza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. La Masi Agricola s.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.r.l. Bevador, la s.r.l. Vigne delle Venezie, la Paradiso s.p.a. e la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo s.p.a.

avverso l’ordinanza del 9 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Palmanova, ha disposto la sospensione del giudizio da essa ricorrente introdotto contro le dette intimate:

a) in via principale per ottenere, in pretesa azione surrogatoria ai sensi dell’art. 2900 c.c., di situazioni della Bevador e della Vigne delle Venezie, l’accertamento dell’insussistenza di ragioni di credito della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. e della Paradiso s.p.a. nei riguardi delle surrogate, traenti titolo da fideiussioni concesse dalla Bevador a favore della detta Cassa di Risparmio (alla quale era succeduta per cessione delle relative pretese creditorie la Paradiso); b) in via subordinata, per ottenere, ai sensi dell’art. 2901 c.c. l’accertamento della inefficacia nei suoi riguardi di detta fideiussione, in quanto concessa dalla Bevador ed accettata dalla Cassa (e, quindi, acquistata dalla cessionaria) in pregiudizio di ragioni creditorie originanti da un contratto preliminare del gennaio 2001 stipulato da essa deducente con la Bevador.

La sospensione è stata disposta dal Tribunale nel presupposto dell’asserita pregiudizialità, rispetto al giudizio introdotto dalla Masi, di altro giudizio, pendente davanti allo stesso Tribunale con il n.r.g. 99 del 2005 e nel quale la Bevador ha chiesto la risoluzione per grave inadempimento del contratto preliminare sul quale la Masi fonda il diritto di credito a tutela della cui conservazione ha esercitato le azioni surrogatoria e revocatoria.

Ha resistito con memoria all’istanza di regolamento di competenza soltanto la Paradiso.

p. 2. Prestandosi l’istanza di regolamento ad essere trattata con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni, giustificative della trattazione ai sensi di detta norma del ricorso:

“(…) 2. – Il ricorso per regolamento di competenza si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c..

3. – Esso, infatti, appare manifestamente fondato sulla base di una giurisprudenza di questa Corte alla quale il Collegio dovrebbe dare rilievo, nell’esercizio dei suoi poteri di statuizione sulla legittimità dell’applicazione dell’art. 295 c.p.c., indipendentemente dai motivi su cui si fonda.

Invero, nella specie processo asseritamente pregiudicato e processo asseritamente pregiudicante pendono davanti allo stesso giudice ufficio.

Ne consegue che il Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Palmanova, prima di esercitare i poteri di cui all’art. 295 c.p.c., nella supposizione dell’esistenza di una connessione per pregiudizialità fra i due giudizi, avrebbe dovuto applicare l’art. 274 c.p.c., comma 2, e rimettere il fascicolo del suo giudizio al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di sua competenza e, quindi, per la chiamata dei due giudizi davanti ad un unico giudice- persona, in funzione della loro eventuale riunione. Quando due giudizi pendono davanti allo stesso giudice-ufficio, ma davanti a due giudici-persona distinti e siano in rapporto di pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., infatti, l’immediata applicazione di questa norma per garantire la coordinazione fra i loro esiti è possibile con la loro riunione e non v’è ragione di sospendere il preteso giudizio pregiudicato, potendo una sospensione giustificarsi soltanto qualora lo stato di uno dei due processi sia di impedimento alla riunione.

Ciò è stato più volte affermato da questa Corte.

Si veda Cass. (ord.) n. 13194 del 2008: Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione. In precedenza, Cass. (ord.) 21727 del 2006, secondo cui: Allorquando sussista una situazione che, in ragione di nessi tra procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 273 o 274 cod. proc civ., avrebbe dovuto giustificare la rimessione al capo dell’ufficio di uno o dei procedimenti al fine della valutazione circa la loro riunione – nel caso dell’art. 273 – e circa la designazione di un unico magistrato o della stessa sezione per l’adozione dei provvedimenti opportuni – nel caso dell’art. 274, l’inosservanza di tale modus procedendi da parte del giudice avanti al quale si trovi uno dei procedimenti e l’adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio avanti di lui pendente per pretesa pregiudizialità dell’altro, pendente avanti ad altro magistrato dell’ufficio (e anche presso una sezione distaccata o la sede principale dello stesso ufficio) rientra fra i fatti processuali che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, deve valutare per stabilire se detto provvedimento sia stato adottato legittimamente, salvo il rilievo da attribuirsi alle successive vicende del processo considerato pregiudicante, ove prospettate dalle parti od emergenti dagli atti. Ne consegue che se, quando ha adottato il provvedimento, il giudice di merito si trovava in una situazione in cui non sarebbe stato legittimato ad adottarlo, ma avrebbe dovuto riferire al capo dell’ufficio per l’adozione del procedimento di cui al secondo comma delle norme degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., la Corte di Cassazione deve considerare il provvedimento di sospensione illegittimo, a meno che non risulti che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, non sarebbe possibile l’adozione da parte del giudice che emise il provvedimento di sospensione del modus procedendo imposto da quelle norme. (Sulla base di tali principi, poichè nella specie non risultava che il processo asseritamente pregiudicante avanti alla sede principale del tribunale non vi pendesse più, la S.C., ha caducato il provvedimento di sospensione adottato dalla sede distaccata).

3.1. – In base a quanto osservato l’ordinanza impugnata dovrebbe essere caducata e dovrebbe disporsi la prosecuzione del giudizio”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, onde andrebbe disposta la prosecuzione del giudizio.

Tuttavia, nell’imminenza dell’adunanza della Corte è stata depositata regolare rinuncia al ricorso con regolare accettazione dell’unica parte costituita.

La rinuncia, contrariamente a quanto ha sostenuto il Pubblico Ministero in udienza, che ha anche sollecitato la rimessione alle Sezioni Unite della relativa questione, e ammissibile ancorchè sia intervenuta dopo il deposito della relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Lo hanno ritenuto proprio le Sezioni Unite: si veda già Cass. sez. un. (ord.) n. 19514 del 2008, secondo la quale: “In tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., dal complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, inequivocamente volta al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell’art. 391 cod. proc. civ., comma 2, per il quale il rinunciante può (e non più deve) essere condannato alle spese, cosi avallando l’ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia, si desume che il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l’esercizio di un’ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., senza che, in tal modo, venga meno la remora a presentare ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, stante il ruolo potenzialmente deterrente della condanna alle spese, e che sia escluso il risparmio di attività per il quale si giustifica l’ammissibilità della rinuncia, essendo il collegio comunque esentato dall’esame del ricorso, sia in sede di adunanza in camera di consiglio, che di eventuale pubblica udienza, cui la causa venga rinviata ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 5 (Nella specie le S.U. hanno dichiarato l’estinzione in relazione a rinuncia intervenuta prima della data fissata per l’adunanza in Camera di consiglio)”.

E lo hanno ribadito le stesse Sezioni Unite nel regime della L. n. 68 del 2009 con l’ord. n. 19051 del 2010, secondo cui: “Le sezioni unite della Corte, in composizione collegiale possono dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia delle parti al ricorso, sopravvenuta alla fissazione dell’udienza camerale o pubblica, secondo l’interpretazione coordinata dell’art. 391 cod. proc. civ. e dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 3, posto che la limitazione contenuta in quest’ultima norma secondo la quale la Corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici non può provvedere in ordine all’estinzione in caso di rinuncia, introduce un’eccezione da circoscriversi temporalmente solo alla fase del procedimento anteriore alla fissazione dell’adunanza in udienza pubblica o in Camera di consiglio”.

Ne discende che dev’essere dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di regolamento di competenza.

Giusta la concorde richiesta delle parti le spese del giudizio di regolamento di competenza sono compensate.

Il giudizio andrà riassunto nel termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per le parti costituite e dal deposito per quelle non costituite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di regolamento di competenza. Compensa le spese di tale giudizio. Fissa per la riassunzione termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per le parti costituite e dal deposito per quelle non costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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