Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4569 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 25/11/2016, dep.22/02/2017),  n. 4569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13593-2012 proposto da:

SERIT SICILIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato DISTEFANO GIOVANNI MARINO con studio in COMISO VIA

GEN. GIRLANDO 5/B giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

O.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 422/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 01/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DISTEFANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.L. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa per l’annullamento del preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati emesso dalla Serit Sicilia S.p.A.. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai carichi di natura non tributaria ed accoglieva il ricorso per le cartelle emesse per pretese fiscali, per mancanza di prova della notifica delle stesse. La sentenza veniva appellata dall’Agente della Riscossione e la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava il ricorso originario del contribuente, limitatamente alle cartelle nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), per le quali risultava la regolarità della notifica. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Serit Sicilia S.p.A., svolgendo un unico motivo. Il contribuente intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso, la Serit Sicilia S.p.A. censura le sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, avendo il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, sostenuto che dalla documentazione prodotta dall’Agente della Riscossione risulterebbe la regolarità della notifica esclusivamente di due cartelle di pagamento, mentre per le altre cartelle, poste a base del preavviso di fermo amministrativo, ha affermato che: “non è dato chiaramente individuare il soggetto che ha avuto consegnato l’atto e a che titolo, nè risulta prova della comunicazione della consegna, a mezzo raccomandata, al contribuente”. Emergerebbe, pertanto, la contraddittorietà della motivazione, in quanto la Serit Sicilia avrebbe fornito nel corso del giudizio la prova della regolarità della notifica delle cartelle, notificate a mani della moglie convivente, oltre al fatto che alla data in cui è avvenuta la notifica non era necessario l’invio della comunicazione della consegna, a mezzo raccomandata, al contribuente.

2. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

Il motivo è inammissibile per totale carenza di autosufficienza. Il ricorso per cassazione per il principio di autosufficienza (ex art. 366 c.p.c., n. 6) deve indicare in modo specifico l’atto difensivo o il verbale di udienza nei quali le domande e le eccezioni sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività.

La Serit Sicilia S.p.A. illustra la questione circa la mancanza di prova della notifica di alcune delle cartelle poste a fondamento del preavviso di fermo amministrativo, omettendo di allegare l’atto impugnato o di trascriverne in ricorso il contenuto, al fine di consentire di verificare quali siano le cartelle presupposte, e quindi di valutare la decisività della sollevata questione con riferimento alla censurata sentenza.

Il motivo è altresì inammissibile, in quanto, con tale censura, la società ricorrente si limita a prospettare una valutazione dei fatti e delle prove differente da quella effettuata dai giudici di secondo grado, mirando quindi ad ottenere un riesame del merito della causa, precluso al Giudice di legittimità.

La Serit Sicilia S.p.A., infatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, invoca piuttosto una diversa lettura delle risultanze procedimentali, così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie involgono apprezzamenti in fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontrare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (Cass. n. 11933 del 2003; Cass. n. 12362 del 2006; Cass. n. 17097 del 2010; Cass. n. 22978 del 2015; Cass. n. 4893 del 2016). Oltre al fatto che, nella specie, non è ravvisabile l’invocato vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale prevede un contrasto di argomentazioni tra loro inconciliabili logicamente, tale che non risulti possibile, attraverso la lettura del compendio motivazionale, ricostruire in modo coerente e lineare il percorso razionale seguito dal giudice per addivenire alla decisione secondo uno schema procedimentale che, non lasciando vuoti o operando impropri salti logici, eviti pure, nella sequenza dialettica del percorso motivazionale, e quindi anche con argomenti di opposto segno, di giustapporre enunciati che al vaglio critico mostrano tuttavia di elidersi vicendevolmente (Cass. n. 14024 del 2014; Cass. n. 10879 del 2014; Cass. n. 10341 del 2014). Nella specie, le argomentazioni riferite nella sentenza impugnata individuano un decisum coerente, che si basa su elementi di fatto comunque presi in considerazione dal giudice, il quale ha indicato le ragioni del proprio convincimento, affermando testualmente che dalla documentazione prodotta dal concessionario: “non è dato chiaramente individuare il soggetto che avuto consegnato l’atto e a che titolo, nè risulta prova della comunicazione della consegna, a mezzo raccomandata, al contribuente”, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

3. Alla luce di quanto fin qui esposto, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto per le spese, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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