Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4569 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25751/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

HABASIT ITALIANA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, H.T., rappresentato e difeso, per procura

speciale notarile, dall’avv. Tonio DI IACOVO, presso il cui studio

legale, sito in Roma, al viale Castro Pretorio, n. 122 (Studio

Pirola pennuto Zei & Associati), è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2502/09/2018 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un atto di contestazione alla società contribuente Habasit Italiana s.p.a. della sanzione del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 8, comma 3 bis, per l’omessa indicazione nel Mod. Unico 2011 dei costi sostenuti nei confronti di fornitori stabiliti in Paese a fiscalità privilegiata (nella specie, la Svizzera), con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello agenziale avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo sufficiente la dichiarazione rilasciata dall’amministrazione finanziaria elvetica da cui risultava che le società fornitrici erano soggette ad imposta in quel Paese ed accoglieva l’appello incidentale della società contribuente ritenendo inapplicabile alla predetta la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dai giudici di prime cure.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso per essere la ricorrente incorsa nella violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, per avere omesso di depositare la copia della sentenza della CTR notificatale in data 08/06/2018.

L’eccezione, diversamente dalla proposta del relatore, deve ritenersi infondata in ossequio all’insegnamento giurisprudenziale in base al quale la sanzione dell’improcedibilità è esclusa ove la sentenza notificata risulti nella disponibilità del giudice perchè, come nel caso in esame, prodotta dalla parte controricorrente, ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (Cass., Sez, U., n. 10648 del 2017 e n. 11850 del 2018) ed il ricorso risulti notificato nel termine c.d. breve.

Venendo al merito del ricorso, con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del TUIRD.P.R. n. 917 del 1986, art. 110,D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8 e D.M. 23 gennaio 2002, art. 3, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l’obbligo, previsto dalle citate disposizioni e gravante sulla società contribuente, di indicare, “ai righi RF30/52 del modello Unico SC2011”, gli acquisti effettuati da fornitori esteri mancando una “esplicita ed in equivoca certificazione da parte dell’autorità fiscale straniera dell’assenza di accordi o provvedimenti personali idonei a rendere di favore la fiscalità delle società”, ovvero l’esclusione dei “fornitori di Habasit dal novero dei soggetti domiciliati in territori a regime fiscale privilegiato” (ricorso, pag. 7).

Pare opportuno preliminarmente trascrivere il contenuto delle disposizioni che qui vengono in rilievo.

Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 301, in vigore dal 1 gennaio 2007, prevede:

al comma 10: “Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti avvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico Europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto”.

Al comma 11: “Le disposizioni di cui dl comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse ecorromico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente ” indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento”.

Inoltre, il D.M. 23 gennaio 2002, art. 3 prevede che “Le disposizioni indicate nell’art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamentè ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate” e al n. 13 indica, tra gli Stati avente regime fiscale privilegiato ai fini dell’applicazione dell’art. 110 TUIR, comma 10 e 12-bis, la “Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e “di domicilio”, stabilendo, al comma 2, che “Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria dei mede3imi Stati”.

Infine, il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3-bis, introdotto dall’art. 1, comma 301, della lègge n. 296 del 2006, in vigore dal 1 gennaio 2007, prevede che “Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 11, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 50.00,0”.

Tale essendo la normativa applicabile al caso di specie, osserva il Collegio che la difesa erariale, dopo aver dato atto che la società contribuente aveva dato “dimostrazione – già in sede di verifica – della ricorrenza di circostanze esimenti di cui all’art. 110 TUIR, comma 11, per la deducibilità dei costi – secondo la disciplina allora vigente”, aggiunge che la predetta società “era stata sanzionata in forza del citato D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3-bis” perchè “la parte non aveva presentato documentazione idonea ad escluderne il regime fiscale privilegiato” (ricorso pag. 6). in quanto “le 3 certificazioni dell’autorità fiscale svizzera presentate dalla società riporta (vano) attestazione di soggezione alle imposte cantonali e municipali, come previsto dal comma 1 (del citato art. 8), ma (erano) carenti relativamente all’esplicita esclusione della sussistenza di accordi o provvedimenti agevolativi con l’amministrazione finanziaria elevetica” (ricorso, pag. 7).

Ciò posto, ritiene il Collegio che il mezzo di cassazione in esame deve essere rigettato.

Nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione delle disposizioni censurate da parte dei giudici di appello che sono pervenuti alla decisione impugnata ritenendo esaustiva, ai fini dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo gravante sulla società contribuente ai sensi del vigente del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11, la dicitura riportata sulle certificazioni prodotte in giudizio, ovvero che le società “hanno in Svizzera obbligo fiscale illimitato”, avendo affermato che “Tale ultima locuzione è chiaramente indicativa del fatto che non godono di fiscalità privilegiata e che. pertanto non andavano indicate” nella dichiarazione reddituale.

Al riguardo va ricordato il consolidato insegnamento giurisprudenziale in base al quale il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e.inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (cfr. ex multis, Cass. n. 8315 del 2013, n. 24155 del 2017).

Nella specie la ricorrente propone una lettura alternativa delle risultanze di causa, in particolare del contenuto. delle certificazioni di cui si è detto sopra, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia censura dei criteri ermeneutici asseritamene violati o di specifica indicazione di un preciso “error in iudicando”.

Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condanna al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020

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