Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4568 del 26/02/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4568 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

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OR4IPAP

sul ricorso 5427-2008 proposto da:
CURATELA del FALLIMENTO della s.n.c. G. RUGGLRO & M.
CASTELLANO c.f. 00703960633, in persona del curatore
dr.ssa Giuseppina Acampora, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MARCO PAPIO 15, presso lo studio
dell’avvocato GARGIULO ANTONIO, rappresentata e difesa
2013

dall’avvocato FIORDORO ANTONIO;
– ricorrente –

2518
contro

CALLEA

IOLANDA

CLLLDC31M62B52Q,

CARMELA

ved.

SCHIAZZANO

SCHIAZZANO

c.f.

MAURIZIO

c.f.

Data pubblicazione: 26/02/2014

SCHMRZ59C041862U,

SCHIAZZANO

DANIELA

SCHDNL55S681208W,

SCHIAllANO

STEFANIA

c.f.

SCHSFN66M41L845J, nella qualita’ di eredi di
SCHIAZZANO GIOVANNI, nonché SCHIAZZANO CORDIALINA c.f.
SCHCDL26L67F203U, domiciliati ex lege in ROMA, PIAllA

difesi dall’avvocato BRIZZI GIOVANNI;
– controricorrenti nonche contro

SCHIAZZANO ROSA, SCHIAZZANO MARIA GRAZIA;

intimate

avverso la sentenza n. 3912/2006 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 21/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia
al ricorso.

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

Fatto e ragioni della decisione
Rilevato

che il Fallimento snc Ruggiero & M. Castellano ha

proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3912 della
Corte di appello di Napoli;
che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che nelle more del ricorso, secondo quanto indicato nell’istanza
della difesa del curatore , recepita da quest’ultimo e autorizzata
dal giudice delegato, è sopravvenuta sentenza del tribunale di
Torre Annunziata che ha fatto venir meno ogni prospettiva del
ricorso;
che parte ricorrente ha pertanto depositato atto di rinuncia al
ricorso;
che la difesa di parte resistente ha vistato l’istanza e non ha
insistito sulla liquidazione delle spese di lite;
ritenuto che l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione produce
l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della
parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in
giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno
dell’interesse a contrastare l’impugnazione (v. S.U. 19514/08);
ritenuto che nella specie si possa far luogo alla compensazione
delle spese di lite, atteso che la rinuncia è dipesa da esito di
altro giudizio e che controparte non ha insistito nella richiesta;
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate
m5427 -08 D’Ascola rei

O

3

che è stata fissata pubblica udienza;

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione tenuta

il 3 dicembre 2013

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