Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4568 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13499/2010 proposto da:

MASI AGRICOLA SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 180, presso lo

studio dell’avvocato BIASIOTTI PIERO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MERCANTI Giuseppe, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PARADISO SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio

dell’avvocato LAURITA LONGO Lucio, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AZZI ALESSANDRO DA MONTICHIARI, giusta

procura a margine degli scritti difensivi;

– resistente –

e contro

BEVADOR SRL, CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO SPA, VIGNE DELLE

VENEZIE SRL;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. racc. 163/06 del TRIBUNALE di UDINE – Sezione

Distaccata di PALMANOVA del 3.9.09, depositata il 09/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

per la ricorrente è solo presente l’Avvocato Biasiotti (per delega

avv. Giuseppe Mercanti);

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per la rimessione del ricorso alle

SS.UU.; in subordine l’inammissibilità alla discussione orale

perchè regolamento di competenza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. La Masi Agricola s.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.r.l. Bevador, la s.r.l. Vigne delle Venezie s.r.l., la Paradiso s.p.a. e la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. (ora Cassa di Risparmio del Veneto) avverso l’ordinanza del 9 aprile 2010, con la quale il Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Palmanova, ha disposto la sospensione di un giudizio introdotto dalla Paradiso s.p.a. nei suoi confronti e nei confronti della Vigne delle Venezie, per ottenere la declaratoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., della inefficacia di un contratto di affitto di fondo rustico intervenuto nel luglio del 2001 tra Vigne delle Venezie e Cà de Loi s.s. (poi incorporata dalla Masi) e la condanna delle convenute, in via solidale o pro quota, al risarcimento dei danni.

1.1. – A sostegno della propria legittimazione di creditrice l’attrice aveva dedotto: di essersi resa cessionaria dalla Banca Popolare di Vicenza e della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo di crediti nei confronti della Tenuta San Francesco della Vigna s.r.l., garantiti da ipoteche rilasciate dalla Bevador s.r.l. su suoi terreni a favore della prima e da fideiussioni rilasciate sempre da detta s.r.l. a favore della seconda; che la Bevador aveva trasferito parte del suo patrimonio alla Vigne delle Venezie s.r.l. e particolarmente un terreno gravato da ipoteca a favore della sua cedente Banca Popolare di Vicenza; che la Vugne delle Venezie aveva poi concesso in affitto tale terreno alla Cà de Loi; che, essendosi surrogata nelle posizioni delle due banche cedenti, essa Paradiso aveva titolo per lamentare che la concessione dell’affitto fosse pregiudizievole per la sua garanzia patrimoniale.

Nel relativo giudizio, la Masi ha svolto domande riconvenzionali, sia in proprio che in via surrogatoria ai sensi dell’art. 2900 c.c., nelle posizioni delle Bevador e della Vigne delle Venezie per ottenere la dichiarazione di inefficacia ed inopponibilità della fideiussione rilasciata dalla Bevador alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, per essere essa priva di data certa, nonchè l’accertamento dell’inesistenza dei crediti della Cassa e della paradiso nei confronti della Vigne delle Venezie e, quindi, nei confronti di essa convenuta, l’accertamento della invalidità e/o inefficacia della fideiussione e della sua nullità e annullabilità ed in fine della sua inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., per il suo carattere pregiudizievole rispetto alla stipulazione con la Bevador di un contratto preliminare relativo al terreno.

La Masi veniva autorizzata a chiamare in causa la Bevador e la Cassa di Risparmio.

1.2. – Il Tribunale nella descritta situazione della lite ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di altri due giudizi pendenti davanti allo stesso ufficio, il primo iscritto con il n.r.g. 99 del 2005 e nel quale la Bevador ha chiesto la risoluzione per grave inadempimento del contratto preliminare sul quale la Masi fonda il diritto di credito a tutela della cui conservazione ha esercitato le azioni surrogatoria e revocatoria in via riconvenzionale, ed il secondo iscritto al n.r.g.

144 del 2006, con il quale la Masi, in asserita surrogazione ai sensi dell’art. 2900 c.c., nella posizione della Bevador di terza datrice di ipoteca sull’immobile oggetto del preliminare, aveva chiesto l’accertamento della invalidità e/o inefficacia ed inopponibilità (pagina 6 della comparsa di costituzione della Masi nel giudizio di merito) della fideiussione rilasciata dalla Bevador a garanzia dei crediti della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo contro la Tenuta S. Francesco della Vigna s.r.l. (contestazione, peraltro, svolta anche in un giudizio di opposizione all’esecuzione forzata sullo stesso immobile iniziata dalla Banca Popolare di Venezia).

1.3. Ha resistito con memoria all’istanza di regolamento di competenza soltanto la Paradiso.

p. 2. Prestandosi l’istanza di regolamento ad essere trattata con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni, giustificative della trattazione ai sensi di detta norma del ricorso:

“(…) 3. – Il ricorso per regolamento di competenza appare in prima battuta inammissibile, per come eccepito dalla resistente.

Dallo stesso suo tenore risulta che la ricorrente aveva nelle sue conclusioni chiesto essa stessa la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dei due giudizi asseritamente pregiudicanti. Inoltre, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato all’udienza del 21 gennaio 2009, a seguito della quale venne poi emessa l’ordinanza qui impugnata, la richiesta risulta mantenuta.

Ne consegue che la sua posizione rispetto alla disposta sospensione non è quella di un soggetto che aveva assunto un’espressa posizione di dissenso rispetto ad una sollecitazione a disporla di altra parte e nemmeno quella di un soggetto che si sia visto sospendere il giudizio per esercizio d’ufficio del relativo potere da parte del giudice. La sua posizione è quella di chi, per effetto della sospensione, ha visto accogliere una sua espressa istanza e da tanto consegue che essa è priva di interesse a censurarne l’eventuale illegittimità, perchè la sua adozione risponde ad una sua precisa conclusione. Poichè l’istanza di regolamento di competenza contro il provvedimento di sospensione è rimedio impugnazione cioè volto a sollecitare un controllo sulla sua legittimità in quanto non rispondente alla posizione assunta dalla parte, l’averla quest’ultima sollecitata esclude che essa si trovi nella posizione di chi ne possa contestare il fondamento con il mezzo di impugnazione.

4. – Per completezza, ove il Collegio non condividesse l’esposta conclusione e reputasse ammissibile l’istanza, essa apparirebbe manifestamente fondata alla stregua di una giurisprudenza di questa Corte alla quale il Collegio dovrebbe dare rilievo, nell’esercizio dei suoi poteri di statuizione sulla legittimità dell’applicazione dell’art. 295 c.p.c., indipendentemente dai motivi su cui si fonda.

Invero, nella specie processo asseritamente pregiudicato e processi asseritamente pregiudicante pendono davanti allo stesso giudice ufficio.

Ne consegue che il Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Palmanova, prima di esercitare i poteri di cui all’art. 295 c.p.c., nella supposizione dell’esistenza di una connessione per pregiudizialità fra i due giudizi, avrebbe dovuto applicare l’art. 274 c.p.c., comma 2, e rimettere il fascicolo del suo giudizio al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di sua competenza e, quindi, per la chiamata dei due giudizi davanti ad un unico giudice- persona, in funzione della loro eventuale riunione. Quando due giudizi pendono davanti allo stesso giudice-ufficio, ma davanti a due giudici-persona distinti e siano in rapporto di pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., infatti, l’immediata applicazione di questa norma per garantire la coordinazione fra i loro esiti è possibile con la loro riunione e non v’è ragione di sospendere il preteso giudizio pregiudicato, potendo una sospensione giustificarsi soltanto qualora lo stato di uno dei due processi sia di impedimento alla riunione.

Ciò è stato più volte affermato da questa Corte.

Si veda Cass. (ord.) n. 13194 del 2008: Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione. In precedenza, Cass. (ord.) 21727 del 2006, secondo cui: Allorquando sussista una situazione che, in ragione di nessi tra procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., avrebbe dovuto giustificare la rimessione al capo dell’ufficio di uno o dei procedimenti al fine della valutazione circa la loro riunione – nel caso dell’art. 273 – e circa la designazione di un unico magistrato o della stessa sezione per l’adozione dei provvedimenti opportuni – nel caso dell’art. 274 – l’inosservanza di tale modus procedendi da parte del giudice avanti al quale si trovi uno dei procedimenti e l’adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio avanti di lui pendente per pretesa pregiudizialità dell’altro, pendente avanti ad altro magistrato dell’ufficio (e anche presso una sezione distaccata o la sede principale dello stesso ufficio) rientra fra i fatti processuali che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza, deve valutare per stabilire se detto provvedimento sia stato adottato legittimamente, salvo il rilievo da attribuirsi alle successive vicende del processo considerato pregiudicante, ove prospettate dalle parti od emergenti dagli atti. Ne consegue che se, quando ha adottato il provvedimento, il giudice di merito si trovava in una situazione in cui non sarebbe stato legittimato ad adottarlo, ma avrebbe dovuto riferire al capo dell’ufficio per l’adozione del procedimento di cui al secondo comma delle norme degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., la Corte di Cassazione deve considerare il provvedimento di sospensione illegittimo, a meno che non risulti che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, non sarebbe possibile l’adozione da parte del giudice che emise il provvedimento di sospensione del modus procedendi imposto da quelle norme. (Sulla base di tali principi, poichè nella specie non risultava che il processo asseritamele pregiudicante avanti alla sede principale del tribunale non vi pendesse più, la S.C. ha caducato il provvedimento di sospensione adottato dalla sede distaccata).

5. – In base a quanto osservato l’istanza di regolamento dovrebbe dichiararsi inammissibile per difetto di interesse a ricorrere. In subordine, fondata con la conseguenza che l’ordinanza impugnata dovrebbe essere caducata e dovrebbe disporsi la prosecuzione del giudizio”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione quanto alla rilevata inammissibilità dell’istanza di regolamento.

L’istanza di regolamento di competenza dovrebbe, dunque, essere dichiarata inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: “Poichè l’istanza di regolamento di competenza contro il provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., è rimedio impugnatorio, cioè volto a sollecitare un controllo sulla sua legittimità, in quanto esso non sia condiviso dalla parte, se quest’ultima abbia sollecitato o condiviso l’avviso del giudice circa il doversi disporre la sospensione, deve escludersi che, una volta pronunciata la sospensione, essa sia legittimata a proporre regolamento, in quanto non può considerarsi soccombente riguardo alla decisione di sospensione”.

Tuttavia, nell’imminenza dell’adunanza della Corte è stata depositata regolare rinuncia al ricorso con regolare accettazione dell’unica parte costituita.

La rinuncia, contrariamente a quanto ha sostenuto il Pubblico Ministero in udienza, che ha anche sollecitato la rimessione alle Sezioni Unite della relativa questione, è ammissibile ancorchè sia intervenuta dopo il deposito della relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Lo hanno ritenuto proprio le Sezioni Unite: si veda già Cass. sez. un. (ord.) n. 19514 del 2008, secondo la quale: “In tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., dal complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, inequivocamente volta al rafforzamento della funzione nomotilattica della corte di legittimità, a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell’art. 391 cod. proc. civ., comma 2, per il quale il rinunciante può (e non più deve) essere condannato alle spese, così avallando l’ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia, si desume che il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l’esercizio di un’ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., senza che, in tal modo, venga meno la remora a presentare ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, stante il ruolo potenzialmente deterrente della condanna alle spese, e che sia escluso il risparmio di attività per il quale si giustifica l’ammissibilità della rinuncia, essendo il collegio comunque esentato dall’esame del ricorso, sia in sede di adunanza in camera di consiglio, che di eventuale pubblica udienza, cui la causa venga rinviata ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 5 (Nella specie le S.U. hanno dichiarato l’estinzione in relazione a rinuncia intervenuta prima della data fissata per l’adunanza in camera di consiglio)”.

E lo hanno ribadito le stesse Sezioni Unite nel regime della L. n. 68 del 2009 con l’ord. n. 19051 del 2010, secondo cui: “Le sezioni unite della Corte, in composizione collegiale possono dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia delle parti al ricorso, sopravvenuta alla fissazione dell’udienza camerale o pubblica, secondo l’interpretazione coordinata dell’art. 391 cod. proc. civ. e dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 3, posto che la limitazione contenuta in quest’ultima norma secondo la quale la Corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici non può provvedere in ordine all’estinzione in caso di rinuncia, introduce un’eccezione da circoscriversi temporalmente solo alla fase del procedimento anteriore alla fissazione dell’adunanza in udienza pubblica o in camera di consiglio”.

Ne discende che dev’essere dichiarata l’estinzione per rinuncia del giudizio di regolamento di competenza.

Giusta la concorde richiesta delle parti le spese del giudizio di regolamento di competenza sono compensate.

Il giudizio andrà riassunto nel termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per le parti costituite e dal deposito per quelle non costituite.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di regolamento di competenza. Compensa le spese di tale giudizio. Fissa per la riassunzione termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza per le parti costituite e dal deposito per quelle non costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA