Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4568 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 25/11/2016, dep.22/02/2017),  n. 4568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9200-2011 proposto da:

SERIT SICILIA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA V. TIERI 29, presso lo studio

dell’avvocato ROSALIA ANTONIA CONTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO PENSABENE giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COGEAL SRL;

– intimato –

Nonchè da:

COGEAL SRL in persona dell’Amm.re e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRO MALLADRA

31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO RIZZO giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

SERIT SICILIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 327/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 07/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato RODA per delega orale

dell’Avvocato PENSABENE che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale

condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Cogeal s.r.l. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania il provvedimento di fermo amministrativo su beni mobili registrati di sua proprietà, in ragione della mancata notifica della cartella di pagamento presupposta. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo la nullità della notifica della cartella. La sentenza veniva impugnata da Serit Sicilia S.p.A., innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che rigettava l’appello compensando le spese di lite. Serit Sicilia S.p.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza svolgendo due motivi. Ha resistito con controricorso la società Cogeal S.r.l., proponendo anche ricorso incidentale condizionato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ. e art. 148 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ. e art. 148 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”, in quanto secondo i giudici di appello l’avviso di deposito della notifica della cartella di pagamento, presupposta al provvedimento di fermo amministrativo, fu affisso all’albo del Comune e non già alla porta dell’abitazione del destinatario, con la conseguente nullità dell’atto presupposto e degli atti successivi. La decisione della Commissione Tributaria Regionale, pertanto, sarebbe stata emessa in violazione dell’art. 2700 cod. civ. e art. 148 cod. proc. civ., in quanto il destinatario che intenda contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione e le sue modalità, o che intenda sostenere di non aver apposto la propria firma sull’avviso, ha l’onere di contestarlo proponendo querela di falso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando in rubrica “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145 e 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”, in quanto all’omessa affissione dell’avviso presso l’abitazione del legale rappresentante, ove detta attività venga ritenuta necessaria, non consegue la nullità della notifica nel caso si sia provveduto al rituale adempimento della terza formalità, costituita dalla notizia dell’avvenuto deposito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. La Cogeal Costruzioni Generali S.r.l. ha resistito con controricorso deducendo l’inammissibilità del ricorso principale e nel merito la novità delle censure proposte, tenuto conto che nei precedenti gradi di giudizio la ricorrente non aveva mai eccepito la mancata proposizione della querela di falso, oltre che la nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta. Con ricorso incidentale condizionato eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la sentenza ha omesso di pronunciarsi sulla preliminare eccezione di parte appellata in ordine alla nullità della notifica per violazione dell’art. 145 cod. proc. civ., perchè effettuata direttamente presso la residenza del legale rappresentante della società ex art. 140 cod. proc. civ., nonostante nell’atto da notificare non ne fosse indicata la qualità e nemmeno fossero specificati residenza, domicilio e dimora abituale del destinatario, pur avendo la Cogeal s.r.l. contestato, in via preliminare, prima ancora della violazione della procedura di notifica ex art. 140 cod. proc. civ., l’irregolarità della notifica della cartella di pagamento per violazione dell’art. 145 cod. proc. civ..

4. Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

I motivi del ricorso principale, da valutarsi unitariamente per ragioni di connessione, sono inammissibili sotto vari profili.

In primo luogo, le censure sono inammissibili per totale carenza di autosufficienza. Parte ricorrente ha mancato di ottemperare all’onere di autosufficienza gravante ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto non si è data cura di allegare gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, omettendo, altresì, di specificare i dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della loro produzione nei gradi di merito (in tal senso cfr. Cass. n. 22726 del 2011, Cass. n. 14784 del 2015, n. 21686 del 2010, n. 303 del 2010, Cass. n. 5343 del 2013), o almeno di riprodurre, in caso di omessa allegazione, il contenuto degli stessi, onde poterne verificare l’attinenza e la decisività. Nella specie, si è omesso di indicare in ricorso in quale fase del giudizio di merito e con quale atto difensivo si è eccepita l’omessa presentazione della querela di falso, non emergendo tale circostanza neppure dalla motivazione della sentenza impugnata. Nè si sono riprodotti i dati salienti del procedimento notificatorio, della cartella di pagamento presupposta, nè il contenuto della cartella medesima, così non consentendo a questa Corte di valutare la decisività della sollevata questione, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli atti (Cass. Sez. L. sent. n. 195 dell’11.1.2016).

I motivi sono, inoltre, inammissibili, in quanto la parte ricorrente, argomentando le censure sotto il paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non si limita a richiedere il controllo in ordine alla corretta applicazione o interpretazione della disciplina di legge da parte del giudice di merito, ma domanda, invece, la rinnovazione del giudizio con riferimento alla sussistenza dei presupposti di fatto, già adeguatamente espletata dal giudice di appello, ai fini dell’applicazione delle disposizioni invocate, con conseguente inammissibile sovrapposizione del giudizio di questa Corte ai poteri propri ed esclusivi del giudice di appello.

5. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato. Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dalla società controricorrente. La soccombente ricorrente va condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la società Serit Sicilia S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte, liquidate in Euro 7000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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