Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4568 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 32948-2018 proposto da:

P.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO ROMITO;

– ricorrente –

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI

PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173,

presso lo studio dell’avvocato HARALD MASSIMO BONURA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MAZZARELLA;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 681/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/08/2018 R.G.N. 819/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

uditi gli Avvocati MASSIMO HARALD MASSIMO e GIUSEPPE MAZZARELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 30.8.18, la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 15.6.17 del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato l’opposizione del geom. P. a cartella con la quale la Cassa aveva chiesto contributi sanzioni ed interessi per il periodo 2008-2012 durante i quali il contribuente aveva svolto attività di geometra senza essere iscritto alla cassa.

2. In particolare, la corte territoriale, richiamata la previsione statutaria che prevede l’iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione senza continuità ed esclusività, considerata l’iscrizione all’albo del ricorrente e l’attività professionale dallo stesso svolta, pur saltuariamente (non ritenendo d’ostacolo l’iscrizione ad altra forma di previdenza), ritenuta interrotta la prescrizione dei crediti, ha rigettato l’opposizione.

3. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per due motivi, cui resiste con controricorso la Cassa. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si deduce -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione degli art. 22 L. 777/80, come modificato dall’art. 1 comma 14 legge

236/90, 17 della L. n. 400 del 1988, del decreto interministeriale 27.2.13, nonchè 1, 2 e 3 del decreto legislativo 509/94, per avere la sentenza

impugnata trascurato che l’autonomia

regolamentare della cassa non potrebbe legittimamente riguardare la modifica dei presupposti per l’iscrizione alla cassa.

5. Con il secondo motivo si deduce -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – violazione degli artt. 2697,2728 e 2729 c.c., e artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonchè – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata omesso di considerare l’assenza di reddito professionale del ricorrente e per aver trascurato che l’onere probatorio a riguardo era della Cassa.

6. Il primo motivo è infondato.

7. Il motivo invero non considera che l’ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della Cassa, in quanto l’iscrizione alla cassa riguarda pur sempre i geometri iscritti all’albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato l’accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività.

8. Ai sensi della disciplina dettata dalla L. 4 febbraio 1967, n. 37, Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore del geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali, sono obbligatoriamente iscritti alla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri” istituita con L. 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.

9. La L. 20 ottobre 1982, n. 773, Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ha quindi distinto all’art. 22, tra gli iscritti all’albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Cassa. Nel sistema di tale ultima legge, l’occasionalità dell’attività svolta dall’iscritto all’albo rilevava ai fini dell’esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali (potendo la giunta esecutiva della Cassa provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata, ai sensi del comma 7 del citato art. 22), ma non anche ai fini contributivi, prevedendosi in ogni caso un obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10).

10. In tale contesto legale, l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.

11. Nell’esercizio del potere regolamentare la Cassa a decorrere al 2003 ha ribadito l’automatismo di iscrizione di cui alla legge del 1967 e specificato che l’obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorchè saltuaria ed occasionale. Per i soggetti tenuti all’iscrizione alla Cassa, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell’ipotesi di dichiarazioni fiscali negativa.

12. Il sistema regolamentare della Cassa, dunque, non ha esteso l’obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti, ma si è limitato a definire, nell’ambito del nuovo assetto, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.

13. Ne deriva la legittimità delle norme relative all’iscrizione alla cassa degli iscritti all’albo e al pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell’autonomia regolamentare della Cassa all’esito della sua privatizzazione.

14. Il secondo motivo è del pari infondato.

15. La Corte territoriale ha ritenuto sufficiente l’iscrizione all’albo e per altro verso la confessione di aver svolto attività professionale di geometra, ritenendo invece irrilevante la circostanza che l’attività professionale sia stata svolta in favore di soggetti legati da vincoli di parentela (in difetto di prova della gratuità della prestazione).

16. In tal contesto, il motivo del ricorso si limita sostanzialmente a censurare l’iter motivazionale da parte del giudice in assenza di un fatto decisivo discusso tra le parti e relativo ad elementi istruttori pretermessi o mal valutati.

17. Del resto, come già evidenziato, il principio fondamentale che determina l’obbligo di contribuzione è quello della oggettiva riconducibilità delle attività svolta alla professione, mentre non rilevano altre circostanze quali l’assenza di reddito e l’ambito familiare in cui attività si è svolta, sicchè l’eventuale assenza reddito sarebbe comunque un fatto non rilevante, in ordine al quale la corte non aveva specifico dovere motivazionale.

18. Per altro verso, deve escludersi la violazione delle norme di legge richiamate. Inappropriato è in particolare il richiamo all’art. 2697 c.c., la cui violazione è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia fatto delle prove offerte dalle parti (Cass. 15107/2013 e 13395/2018, tra le tante), come nella specie, ove la parte critica l’apprezzamento operato dai giudici di merito, opponendo una diversa valutazione. In tema di valutazione delle prove, risulta del pari inappropriato il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c., posto che il principio del libero convincimento del giudice che è a fondamento delle richiamate norme opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì al più un errore di fatto, che deve essere censurato secondo il paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei ristretti limiti oggi consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012 (tra le altre, Cass. 23940/2017).

19. Le spese seguono la soccombenza.

20. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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