Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4568 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2019, (ud. 19/09/2018, dep. 15/02/2019), n.4568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SCORPION VECHICLE SECURITY SYSTEM LIMITED in creditors voluntary

liquidation, in persona dei liquidatori legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n.91

presso lo studio degli Avv.ti Maria Sonia Vulcano e Claudio Lucisano

che la rappresentano e difendono unitamente agli Avv.ti Mario

Garavoglia e Giovanni Villani giusta procura speciale in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 217/10/2012 della Commissione

tributaria regionale dell’Abruzzo-sez. distaccata di Pescara,

depositata il 13 aprile 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 settembre 2018 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

Scorpion Veichle Securities System Limited, in creditors voluntary liquidation, premesso di avere detenuto, tra il 1993 e il 2003, il 70% delle azioni della Elser s.p.a. e che la controllata aveva proceduto alla distribuzione dei dividendi nel 2001 operando una ritenuta del 5%, propose ricorso avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso del credito di imposta, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Gran Bretagna;

il ricorso venne rigettato e la decisione, appellata dalla Società, è stata integralmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo;

in particolare, il Giudice di appello riteneva che, al fine di ottenere il chiesto rimborso, non fosse necessario accertare che i dividendi fossero stati effettivamente tassati nel Paese estero, essendo sufficiente il solo fattore dell’esistenza, in astratto, del potere impositivo dell’altro Stato;

avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso su unico motivo;

la Società resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti del D.L. 31 agosto 2016 n. 168, art. l bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016 n. 197;

la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, della Convenzione stipulata tra Italia e Regno Unito, per evitare le doppie imposizioni, approvata e resa esecutiva con L. 5 novembre 1990 n. 329;

1.1. secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. aveva errato ad applicare, alla fattispecie, i principi statuiti da questa Corte (con la sentenza n. 6853/2011) in caso non analogo al presente relativo ad una diversa Convenzione contro le doppie imposizioni (Italia/Giappone) e al rimborso di un’eccedenza delle ritenute subite;

1.2. la fattispecie, invece, aveva ad oggetto il rimborso del credito di imposta riconosciuto, in caso di distribuzioni di dividendi, anche ai soci residenti in Italia e, nel caso in esame, non solo la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il Regno Unito prevedeva, quale necessario presupposto per il riconoscimento del credito di imposta, che il reddito percepito all’estero fosse “subjet to tax” ovvero effettivamente sottoposto a tassazione, ma la Società, come da sua stessa ammissione, pur avendo inserito tale reddito nella dichiarazione dei redditi, in sede di liquidazione, aveva poi portato in detrazione l’imposta corrispondente a tale reddito (in virtù della normativa inglese che prevedeva che l’effetto del loro inserimento, nell’insieme dei redditi assoggettati ad imposizione, fosse azzerato dalla concessione di un credito di imposta di importo pari al tributo inglese ad essi riferibile);

1.3. da quanto esposto, la ricorrente traeva la conclusione che, nella specie, non si era verificata alcuna doppia imposizione, con la conseguenza che il rimborso del credito di imposta non era dovuto;

2. appare opportuno, prima di procedere all’esame della censura mossa alla sentenza impugnata, riportare gli aspetti fattuali della vicenda processuale, per come incontestati in atti, nonchè il quadro normativo di riferimento:

2.1. la Società controricorrente, di diritto inglese, socia di maggioranza della Società italiana Elser s.p.a., dopo avere ricevuto, a seguito di delib. del 26 settembre 2001, dalla controllata i relativi dividendi, decurtati della ritenuta alla fonte di importo pari al 5% del dividendo distribuito, in conformità a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dai due Paesi, presentava nel 2004, ai sensi del successivo comma 4, istanza per ottenere il credito di imposta ivi previsto;

2.2. è, altresì, incontestato, per averne dato atto entrambe le parti nei propri scritti difensivi e rimasto accertato nella sentenza impugnata, che la Società di diritto inglese riportò i dividendi ricevuti nella propria dichiarazione godendo, però, della esenzione che la normativa inglese accorda a tutti i redditi di fonte estera;

2.3. in base alla suindicata norma pattizia (art. 10, comma 4, Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito ratificata con la L. 5 novembre 1990, n. 329):

a) un residente del Regno Unito che riceve dividendi da una società residente dell’Italia – fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo b) del presente paragrafo – ha diritto, se è il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito d’imposta con riguardo a tali dividendi cui una persona fisica residente dell’Italia avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa deduzione dell’imposta prevista nel sub-paragrafo b) del paragrafo 2 del presente articolo. Questa disposizione non si applica se la persona che percepisce i dividendi ed il credito di imposta non è a tal titolo soggetta all’imposta del Regno Unito.

b) le disposizioni del sub-paragrafo a) del presente paragrafo non si applicano quando il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che controlla da sola od insieme ad una o più società collegate, direttamente o indirettamente, il 10 per cento o più del potere di voto nella società che paga i dividendi. In tal caso, una società residente del Regno Unito che riceve dividendi da una società residente dell’Italia ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria effettiva dei dividendi, ad un credito di imposta pari alla metà del credito d’imposta cui una persona fisica residente in Italia avrebbe diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa deduzione dell’imposta prevista al sub-paragrafo a) del paragrafo 2 del presente articolo ed a condizione che la società la quale riceve i dividendi ed il credito d’imposta sia a tal titolo soggetta all’imposta del Regno Unito;

2.2. alla data in cui vennero distribuiti dalla Società italiana i dividendi (2001), nel nostro ordinamento era in vigore il D.P.R. n. 917 del , art. 14, del (testo vigente ratione temporis) il quale, allo scopo che il reddito prodotto dalla Società (composto anche dai dividendi) non fosse tassato due volte (la prima in capo alla Società che ha prodotto il reddito, la seconda in capo al socio che percepisce il dividendo) attribuiva ai soci, percettori dei divedendi un credito di imposta (in misura corrispondente all’imposta già versata dalla società erogatrice); si trattava di un meccanismo di tipo compensativo che aveva lo scopo di annullare il fenomeno della doppia imposizione economica e tale meccanismo (del credito di imposta) sino alla introduzione della modifica introdotta, a far data dal 1 gennaio 2004, dal D.Lgs. n. 344 del 2003, era stato il metodo utilizzato dall’Italia anche in relazione ai dividendi distribuiti da Società residenti a soci non residenti ovviamente alle condizioni stabilite nelle singole convenzioni contro le doppie imposizioni;

3. nella specie, non sussiste alcuna contestazione in ordine alla sussistenza in capo alla Società di diritto inglese di tutti i requisiti richiesti dalla Convenzione per avere diritto al credito di imposta, appuntandosi il contrasto sul significato da attribuire alla locuzione usata nella norma pattizia ” a condizione che la società la quale riceve i dividendi ed il credito d’imposta sia a tal titolo soggetta all’imposta del Regno Unito”;

4. così ricostruiti i termini fattuali e in diritto della vicenda processuale, il Collegio ritiene che il motivo di ricorso sia meritevole di accoglimento;

4.1. alla luce del chiaro disposto della norma pattizia, non appare, infatti, revocabile in dubbio che, ai fini del riconoscimento del diritto al credito di imposta, debbano sussistere in capo al soggetto richiedente due presupposti: uno soggettivo (essere l’effettivo benificiario dei dividendi) e uno oggettivo (essere effettivamente soggetto a tassazione nell’altro Stato contraente), altrimenti, diversamente opinando, verrebbe meno la stessa ratio sottesa alla Convenzione, ovvero l’eliminazione della doppia imposizione;

4.2.tale principio è stato affermato, con compiuta analisi della Convenzione Italia/Regno Unito, da questa Corte, con le sentenze nn. 4164-4165 del 20/02/2013 le quali hanno statuito che “il diritto al credito di imposta sancito dall’art. 10, paragrafi 2 e 4, della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 (e ratificata con L. 5 novembre 1990, n. 329), presuppone la duplice dimostrazione che la società del Regno Unito che riceve i dividendi ne sia “la effettiva beneficiaria” e che la società che “riceve i dividendi ed il credito di imposta sia a tale titolo soggetta all’imposta nel Regno Unito”, gravandone il corrispondente onere probatorio -che investe gli elementi costitutivi del diritto del contribuente, beneficiario dei dividendi, a non subire una seconda tassazione della stessa ricchezza già tassata in capo alla società, e di conseguire il rimborso di quanto indebitamente pagato – sulla società che abbia percepito i predetti dividendi;

4.3. è stato, infatti, condivisibilmente argomentato che la “Convenzione appare in linea con il sistema del credito di imposta che il diritto interno applicabile ratione temporis (testo previgente del TUIR trattandosi dell’annualità 2001, mentre le modifiche introdotte al D.P.R. n. 917 del 1986, dal D.Lgs. n. 344 del 2003 hanno effetto per i periodi di imposta successivi all’1.1.2004) prevedeva al fine di elidere la doppia imposizione economica interna” e che “non può revocarsi in dubbio che il credito di imposta, ivi riconosciuto, in quanto si traduce in uno strumento per ovviare alla doppia imposizione fiscale, postula che quest’ultima venga effettivamente in essere in relazione alla specie di reddito in considerazione, dovendone, cioè, sussistere, in concreto, i relativi presupposti. Nel sistema nazionale, ciò si traduce nell’esigenza – sussistente in relazione sia alla L. n. 904 del 1977, che al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14 – che la detrazione del credito di imposta per gli utili distribuiti ai soci, non solo risulti dalla dichiarazione dei redditi regolarmente presentata, ma sia stata anche richiesta nella dichiarazione stessa (Cass. n. 9475/02). Mutatis mutandis, è evidente che a radicare il diritto al credito di imposta non può bastare, nei rapporti transfrontalieri tra società madre e società figlia, la mera astratta soggezione della prima all’imposizione sui redditi di impresa nel Regno Unito, occorrendo la prova che i dividendi percepiti dalla società distributrice italiana siano stati concretamente sottoposti a tassazione in tale Paese”;

4.4. il su esposto principio è stato seguito dalla giurisprudenza successiva di questa Corte (cfr. Cass.n. 18628 del 23/09/2016) e ribadito da Cass. n. 10792 del 25 maggio 2016, Cass. n. 4771 del 24.2.2017, Cass.n.23367 del 6 ottobre 2017;

5. nel caso in esame, essendo pacifico, per stessa ammissione della controricorrente, che la stessa, pur avendo dichiarato l’imponibile derivante dalla percezione dei dividendi nella propria dichiarazione dei redditi presentata nel Regno Unito, sugli stessi non è stata assoggettata ad alcuna imposizione in concreto (per specifica esenzione da tassazione prevista dalla normativa tributaria inglese), la sentenza impugnata si è discostata dai superiori principi onde va cassata;

6. peraltro, il rinvio operato dal Giudice di merito alla sentenza di questa Corte n. 6583 del 22.03.2011 non appare corretto giacchè tale decisione, non solo riguarda norme pattizie relative a diversa Convenzione (Italia-Giappone) ma verte esclusivamente sulla misura percentuale della ritenuta alla fonte applicabile in virtù delle norme pattizie, senza operare alcun riferimento alla questione, che qui interessa, ovvero il significato da attribuire all’espressione “a tale titolo asseggettata a imposizione” contenuta nella Convenzione oggi in oggetto;

7. non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo;

8. le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti, essendosi l’orientamento giurisprudenziale formatosi successivamente all’introduzione della controversia, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della controricorrente, soccombente.

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla Società.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna la controricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 4.500 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

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