Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4568 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. I, 11/02/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 11/02/2022), n.4568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. SCOTTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21892/2020 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico

n. 38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (CF (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale di Brescia;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

13/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2021 dal Consigliere VELLA Paola.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. O.I., nato in Nigeria il 30/08/1987, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Brescia – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di protezione internazionale reiterata ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29.

1.1. Il Tribunale di Brescia aveva già rigettato, con decreto del 19/04/2017, l’originaria domanda di protezione internazionale con cui il ricorrente aveva esposto il timore, in caso di rimpatrio, “di essere ucciso dalla nota associazione criminale dei (OMISSIS)” la quale avrebbe inteso vendicarsi della sua decisione di abbandonare il cult.

1.2. La Commissione territoriale, adita nuovamente il 15/11/2017, aveva dichiarato inammissibile la domanda reiterata “per non avere il ricorrente “addotto nuovi elementi di valutazione in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo paese d’origine tali da fondare un timore di persecuzione o di un danno grave alla vita o alla persona in caso di rimpatrio”.

1.3. Nel proporre ulteriore ricorso al tribunale, il ricorrente eccepiva preliminarmente che il mancato rinnovo dell’audizione e l’assenza di videoregistrazione “non aveva consentito alla Commissione di valutare adeguatamente gli elementi di novità posti a base della domanda reiterata”, deducendo nel merito che aveva “imparato l’italiano lavorava e si manteneva al di fuori dei centri di accoglienza”.

1.4. Il tribunale ha osservato che, in assenza di nuovi elementi addotti nella domanda reiterata, la Commissione poteva dichiararla inammissibile senza procedere al colloquio ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b); ha quindi respinto la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, poiché nel ricorso erano state semplicemente “ribadite le medesime argomentazioni svolte nell’istanza originaria”; ha poi aggiunto incidentalmente che, ove il ricorrente “fosse effettivamente entrato nei (OMISSIS) – come dallo stesso riferito nel corso della prima audizione e confermato nel ricorso”, ciò avrebbe integrato una causa ostativa all’accoglimento della domanda ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 10 e 16, (essendo la partecipazione a simili gruppi criminali equiparata alle organizzazioni criminali o di stampo mafioso contemplate dagli artt. 416 e 416 bis c.p.); ha infine dichiarato inammissibile la domanda di protezione umanitaria poiché il D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 29 e ss. ammettono il ricorrente a reiterare solo le domande di protezione internazionale, “nella quale non rientra la protezione cd. residuale o per motivi umanitari”.

2. Il ricorrente ha impugnato il predetto decreto con ricorso per cassazione articolato su cinque motivi; il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale, senza svolgere difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

2.1. Con il primo motivo si denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 29,35 e 35-bis, per avere il tribunale omesso ogni valutazione nel merito del ricorso, mentre avrebbe potuto al più “non concedere la sospensione del provvedimento impugnato” (posto che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, esclude solo la sospensione automatica contro i provvedimenti della C.T. che abbiano dichiarato inammissibile la domanda D.Lgs. cit., ex art. 29) e per avere dichiarato inammissibile la domanda di protezione umanitaria reiterata senza alcun fondamento normativo o giurisprudenziale.

2.2. Il secondo mezzo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonché “difetto di motivazione e travisamento dei fatti” (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per non essere stata svolta alcuna istruttoria sulla situazione socio-economica della Nigeria né alcuna valutazione comparativa, tra le condizioni di vita pregresse e attuali del ricorrente.

2.3. Il terzo motivo lamenta l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, della “condizione di pericolosità e delle situazioni di violenza generalizzata esistenti in Nigeria”, senza alcuna acquisizione di C.O.I..

2.4. Con il quarto motivo ci si duole della “mancata concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente avrebbe diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine, della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, dell’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., dell’omesso esame delle fonti informative e del fatto che il decreto conterrebbe una “motivazione solo apparente” (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

2.5. Il quinto mezzo, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), è così formulato: “il tribunale ha omesso ed errato a non applicare al ricorrente la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché del D.Lgs. cit., art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi. Omessa applicazione art. 10 Cost.. Omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia è quella del paese di provenienza. Omesso esame delle fonti relativamente alla condizione socio economica della Nigeria”.

3. I motivi, che in quanto interconnessi e in più parti ripetitivi possono essere esaminati complessivamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

4. Infondate sono in particolare le doglianze relative alla declaratoria di manifesta infondatezza della domanda reiterata, per non avere il tribunale svolto un esame nel merito del ricorso.

4.1. Invero, ai fini della proposizione di una domanda reiterata ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, è pacificamente necessaria l’allegazione di “nuovi elementi”, potendo essi consistere sia “in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l’introduzione del procedimento di cui al D.Lgs. n. citato, art. 35”, sia “in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione” (Cass. 24226/2021, 18440/2019, 5089/2013).

4.2. Nel caso di specie il tribunale ha affermato, con accertamento non specificamente censurato dal ricorrente, che la domanda reiterata non presentava alcun elemento di novità, nei termini sopra indicati, e che tale mancanza persisteva finanche nel ricorso in sede giudiziale, meramente ripetitivo delle circostanze e deduzioni allegate nell’originaria domanda di protezione internazionale.

4.3. Peraltro, il tribunale si è anche spinto a rilevare nel merito, sia pure “incidentalmente”, la sussistenza di una causa ostativa all’accoglimento della domanda ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 10 e 16, in ragione degli stessi fatti allegati dal ricorrente (pregressa associazione al gruppo criminale dei (OMISSIS)).

4.4. Di conseguenza non sussisteva alcun onere istruttorio del tribunale a fronte di una domanda palesemente inammissibile.

5. Le ulteriori censure, che lamentano il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, sono invece inammissibili, a prescindere dalla questione della proponibilità di una simile domanda nel contesto di una domanda di protezione internazionale reiterata inammissibile, perché del tutto generiche, astratte e prive di autosufficienza, non essendo state allegate dal ricorrente le specifiche, concrete e personali condizioni che ne avrebbero in ipotesi giustificato l’accoglimento.

6. L’assenza di difese dell’intimato esonera dalla pronuncia sulle spese.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA