Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4567 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4073/2010 proposto da:

D.N. ((OMISSIS)), D.I.

((OMISSIS)), M.V. ((OMISSIS))

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 11, presso lo

studio dell’avvocato DI MARIO Giovanni, che le rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA ((OMISSIS)) già Aurora Assicurazioni SpA

in persona del legale rappresentante pro tempore, già Compagnia

Assicuratrice Unipol S.p.a., che ha incorporato per fusione la Aurora

Assicurazioni S.p.a. ed ha modificato la propria denominazione

sociale in U.G.F. Assicurazioni SpA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO DOSSI 15, presso lo studio dell’avvocato MARINI

Elisabetta, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine della memoria difensiva;

– resistente –

e contro

E.N., E.A.;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G.N. 877/08 del TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE

DISTACCATA DI OSTIA del 23/11/09, depositata il 24/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. M.V., D.N. e D.I. hanno proposto istanza di regolamento di competenza contro E. N., E.A. e la UGF Assicurazioni s.p.a. avverso l’ordinanza del 24 novembre 2009, con la quale il Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Ostia ha disposto la sospensione del giudizio introdotto da esse ricorrenti contro i medesimi per ottenere – previo accertamento della responsabilità di E.A. nella causazione di un sinistro occorso nel novembre 2002 nel quale D.L.L., marito della M. e padre delle altre due ricorrenti, aveva, per come si esprime il ricorso, subito “gravi lesioni” – il risarcimento dei danni subiti dal loro congiunto, da liquidarsi pro quota in loro favore ai sensi dell’art. 565 c.c..

La sospensione è stata disposta dal Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Ostia, in attesa della definizione di altro giudizio pendente davanti alla Corte d’Appello di Roma in grado di appello avverso una precedente sentenza della stessa sezione distaccata.

L’intimata U.G.F. Assicurazioni s.p.a. ha resistito con memoria, mentre non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

p. 2. Prestandosi il ricorso per regolamento ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni, giustificative della trattazione ai sensi di detta norma del ricorso:

“(…) 3. – Esso, infatti, appare inammissibile per la violazione del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, e, subordinatamente, di quello dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Sotto il primo aspetto, il ricorso, mentre individua l’oggetto della domanda proposta davanti al Tribunale, non fornisce alcuna precisazione sul tenore oggettivo e soggettivo della domanda la cui trattazione attualmente pende davanti alla Corte d’Appello di Roma e sulle vicende processuali inerenti lo svolgimento di quel primo giudizio, e ciò sia nelle premesse all’illustrazione dei motivi di ricorso, sia nella successiva illustrazione, nella quale si limita a rinviare (pag. 3-4 del ricorso) alla sentenza resa dal Tribunale ed appellata ed all’atto di appello, nonchè (pagina 5) alla generica deduzione che la sentenza resa dal Tribunale ed appellata avrebbe investito la sola signora M. in qualità di attrice in proprio e che le odierne ricorrenti, in qualità di eredi, non vengono in essa contemplate data la avvenuta estinzione del procedimento n, 794/2004 nei loro confronti, circostanza che le avrebbe indotto al nuovo esercizio dell’azione.

In tale situazione di assoluta mancanza di individuazione del tenore oggettivo e soggettivo dell’altro giudizio e delle vicende del suo svolgimento, l’esposizione del fatto sostanziale e processuale, necessaria anche nel ricorso per regolamento di competenza (da ultimo Cass. (ord.) n. 20395 del 2009; Cass. (ord.) n. 5092 del 2007, secondo cui a norma dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, applicabile a tutte le impugnazioni innanzi alla Corte di cassazione, è inammissibile l’istanza di regolamento di competenza qualora il ricorso con cui è proposta non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, lasciando assolutamente ignoti gli estremi qualificanti della Corte e l’esatto tenore della decisione impugnata), appare del tutto carente ed insufficiente; in precedenza: Cass. n. 7208 del 1983).

In ogni caso, l’art. 366 n. 6 c.p.c. (applicabile al regolamento di competenza: Cass. (ord.) n. 20535 del 2009) imponeva alle ricorrenti di indicare – in ossequio al principio di autosufficienza, di cui rappresenta il precipitato normativo – in modo specifico, se del caso riproducendolo per quanto di ragione, il contenuto della domanda introduttiva dell’altro giudizio, di fornire analoga indicazione delle fasi del suo svolgimento che avrebbero determinato la pronuncia del Tribunale solo per la non meglio precisata domanda svolta dalla M. in proprio, di fornire altrettale indicazione delle statuizioni della sentenza di primo grado e del tenore dell’appello.

Nulla di tutto ciò si coglie nel ricorso, onde l’art. 366 c.p.c., n. 6, è del tutto inosservato, non essendo stato rispettato per il solo tramite della produzione – risultante in calce al ricorso ed evocata nella illustrazione del primo motivo – della sentenza di primo grado e dell’atto di appello (sul fatto che l’art. 366 c.p.c., n. 6, normativizzi il requisito di autosufficienza, già applicabile al regolamento di competenza – si veda Cass. (ord.) 16752 del 2006 – si veda Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, fra tante).

4. – In base a quanto osservato il ricorso appare inammissibile”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi specifici, essendosi la memoria dei ricorrenti limitata a postulare del tutto genericamente ed apoditticamente al rilievo di inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, senza farsi carico delle osservazioni dimostrative svolte nella relazione, ed essendosi astenuta dal farsi carico dell’ulteriore rilievo di inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro millecinquecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA