Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4567 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, (ud. 02/07/2021, dep. 11/02/2022), n.4567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26740/2018 proposto da:

V.A., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile

della Colte di Cassazione, già rappresentato e difeso dagli

avvocati Gallucci Maria Carmina e Iuni Petronilla;

– ricorrente –

contro

Banca Credito Cooperativo Bergamasca Orobica Soc. Coop, Cassa Rurale

Banca Credito Cooperativo di Treviglio Soc. Coop e Iccrea

Bancaimpresa S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti

in carica, elettivamente domiciliati in Roma al Lungotevere dei

Mellini n. 7, presso lo studio dell’avvocato Silvetti Massimiliano,

rappresentati e difesi dagli avvocati Staunovo Polacco Edoardo e

Tarzia Giorgio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 978/2018 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2021 dal Consigliere relatore Valle Cristiano, osserva quanto

segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La questione di merito, sulla quale verte il ricorso in questa sede di legittimità, concerne un mutuo fondiario, agrario, concesso ad V.A. da un gruppo di istituti di credito e segnatamente da: ICCREA Bancaimpresa S.p.a., dalla Banca di Credito Cooperativo di Bariano e Cologno al Serio Soc. Coop. e dalla Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Soc. Coop. e, nell’ambito del rapporto di mutuo, le censure del ricorrente si incentrano sugli interessi convenzionali di mora, il tasso soglia rilevante ai fini dell’eventuale usura e i suoi criteri di determinazione.

V.A., mutuatario, propose opposizione, dinanzi al Tribunale di Bergamo, avverso il precetto, per oltre sei milioni di Euro, notificatogli dal detto gruppo bancario in forza del contratto di mutuo.

L’opposizione venne rigettata dal Tribunale adito.

L’appello, proposto dal V., è stato rigettato dalla Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 978 del 06/06/2018, qui impugnata.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a due motivi, V.A..

Resistono con unico controricorso, assistito da memoria, Banca Credito Cooperativo Bergamasca Orobica Soc. Coop, Cassa Rurale Banca Credito Cooperativo di Treviglio Soc. Coop e Iccrea Bancaimpresa S.p.a., la prima quale successore della Banca di Credito Cooperativo di Bariano e Cologno al Serio Soc. Coop.

Il P.G. non ha preso conclusioni per l’adunanza camerale del 2 luglio 2021, svoltasi con le modalità di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La causa, proposta quale opposizione a precetto, nelle fasi di merito è stata trattata e qualificata come di opposizione all’esecuzione, in quanto relativa allo stesso diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Il ricorso per cassazione di V.A. è stato notificato il 04/09/2018 avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia pubblicata il 06/06/2018 e notificata al V. lo stesso giorno (ossia il 06/06/2018), come dichiarato in sede di ricorso, alla prima pagina, dalla stessa difesa del V..

Il ricorso è stato, pertanto, proposto in violazione del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.

Il ricorso per cassazione del V. e’, pertanto, inammissibile per tardività, non operando la sospensione feriale dei termini, di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, in quanto si controverte di un’opposizione all’esecuzione (da ultimo, e con riferimento anche all’ipotesi di causa connessa a quella di opposizione, si veda, quale espressione di un orientamento oramai costante: Cass. n. 07421 del 17/03/2021 Rv. 660914 – 01).

La tardività del ricorso è stata eccepita espressamente con il controricorso dalla difesa delle banche e sarebbe stata, peraltro, rilevabile d’ufficio.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

La conclusione non sarebbe diversa se l’opposizione fosse stata di mero rito, in quanto la L. n. 742 del 1969 esclude dalla sospensione dei termini feriali anche le opposizioni agli atti esecutivi.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 25.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA