Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4566 del 27/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4566 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 13475-2017 proposto da:
PIO ANSELMO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO
CALCAGNI;

– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALI i PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144 presso lo studio dell’avvocato TERESA
OTTOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/02/2018

avverso la sentenza n. 315/2017 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 27/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
Rilevato:

quale il Tribunale di Teramo aveva rigettato il suo ricorso teso alla
condanna dell’Inail al risarcimento del danno conseguente alla
colpevole omissione di sottoporlo a visita medica per la revisione
dell’inabilità conseguente all’infortunio del 16.11.2000, a fronte delle
istanze avanzate in data 23.9.2004 e 27.9.2010.
La Corte d’appello rigettava il gravame, argomentando che il
giudice di primo grado aveva qualificato la domanda come
risarcimento danni e non come azione tesa al riconoscimento della
tutela Inail ovvero alla modifica delle prestazioni già riconosciute in
sede giudiziaria, ed aveva coerentemente valutato la stessa.
Aggiungeva comunque che l’appellante avrebbe potuto ottenere
l’accertamento dell’aggravamento dei danni conseguenti all’infortunio
del 16.11.2000 solo presentando una domanda ex art. 83 del TU n.
1124 del 1965, corredata dalla documentazione ivi prevista, mentre,
come già ritenuto dal primo giudice, entrambe le istanze del 2004 e del
2010 erano prive dei requisiti previsti per legge. Anche considerando la
mancata convocazione a visita come silenzio rigetto, esso avrebbe
dovuto essere impugnato ex art. 104 TU Inail, il che non era stato
fatto, considerato che l’azione giudiziaria era stata proposta solo nel
2012, in occasione del provvedimento del 27.7.2011 con il quale l’Inail,
riunendo il fascicolo dell’infortunio del 16.11.2000 a quello del
20.3.2010, aveva fissato l’inabilità complessiva nella misura del 27%.
Infine, la relazione medico legale aveva accertato che la patologia
Ric. 2017 n. 13475 sez. ML – ud. 19-12-2017
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1. che Pio Anselmo proponeva ricorso avverso la sentenza con la

epilettica aveva acquistato rilevanza a fini Inail solo nel 2010,
antecedentemente alle visite di revisione del 2011, il cui esito non era
stato impugnato dal Pio;
2. che per la cassazione della sentenza Pio Anselmo ha proposto
ricorso, a fondamento del quale deduce come primo motivo l’omesso

punto decisivo della controversia, e come secondo motivo l’omesso
esame su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le
parti (contenuto della domanda e duplicità delle richieste). Sostiene che
i giudici di merito avrebbero errato nell’interpretazione della domanda,
in quanto egli aveva richiesto il risarcimento del danno connesso alla
condotta illegittima dell’Inali per non averlo sottoposto a visita e
l’accertamento dell’invalidità connessa all’epilessia, da aggiungere a
quella già riconosciuta come esito dell’infortunio del 16.11.2000.
Come terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 104

Tr.

Inail e

sostiene che tale nonna non sarebbe invocabile nel caso, così come
non invocabile sarebbe l’art. 83, considerato che egli non aveva
proposto istanza di revisione della rendita, ma aveva formulato
soltanto un’istanza di visita medico-legale al fine di accertare se fossero
già presenti i sintomi della malattia epilettica;
2. che l’Inail ha resistito con controricorso;
3. che la difesa del ricorrente ha depositato istanza di sollecita
fissazione di udienza, in considerazione dello stato di salute del proprio
assistito;
4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato:
1. che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

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esame su un fatto decisivo e la motivazione contraddittoria su un

Ed invero, l’interpretazione della domanda adottata dalla Corte
territoriale non è differente da quella sollecitata dal ricorrente,
considerato che la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per
configurare la responsabilità risarcitoria dell’Inail per non avere
sottoposto il Pio a visita, ma ha anche aggiunto che le istanze

aggravamento ex art. 83 derr.U. n. 1124 del 1965, così implicitamente
rigettando anche la domanda di revisione del grado di inabilità
conseguente all’infortunio del 2000;
2. che anche il terzo motivo è inammissibile, per due concorrenti
ragioni:
2.1. in primo luogo, le domande presentate all’Inail che sono ivi
valorizzate non sono riprodotte, né allegate agli atti, sicché non se ne
comprende l’esatto contenuto e portata. Risultano in tal modo violate
le prescrizioni desumibili dagli artt.366 c. 1 n. 6 e 369 c. 2 n. 4 c.p.c.
(nel testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dal Divo n.
40 del 2006, operante ratione ternpori3), nell’interpretazione che ne ha in
più occasioni ribadito questa Corte, secondo la quale qualora il
ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di
un documento da parte del giudice del merito, per rispettare il
principio di specificità dei motivi del ricorso – da intendere alla luce del
canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – ha
l’onere di indicare nel ricorso medesimo il contenuto rilevante del
documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per
consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali: ciò
allo scopo di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare
la sussistenza del vizio denunciato, senza compiere generali verifiche
degli atti ( v. Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, Cass. n. 17168 del
2012, Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 3224 del 2014);
Ric. 2017 n. 13475 sez. ML – ud. 19-12-2017
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presentate nel 2004 e nel 2010 erano inidonee a costituire domande di

2.2. inoltre, se le due istanze non costituivano domande ex art. 83
T.U. n. 1124 del 1965, come sostiene il ricorrente, allora neppure
risulta adeguatamente contestata l’ulteriore ratio decidendi adottata dalla
Corte territoriale, secondo la quale esse non erano idonee a
determinare un obbligo per l’Inail di sottoporre il richiedente a visita.
E difatti, per l’ottenimento della rendita Inail o il suo aggravamento, è
necessaria apposita domanda amministrativa ai sensi dell’art. 443 c.p.c.,
che costituisce un presupposto dell’azione, la cui mancanza determina
l’ improponibilità della domanda giudiziaria (cfr. Cass. n. 5149 del 12
marzo 2004; Cass. n. 26146 del 27 dicembre 2010; Cass. n. 2063 del 30
gennaio 2014, Cass. n. 9504 del 11 maggio 2015);
3. che il Collegio, condividendo la proposta del relatore, notificata
ex art. 380 bis comma 2 c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno
depositato memorie, ritiene quindi che il ricorso risulti inammissibile e
debba essere deciso in tal senso con ordinanza in camera di consiglio
ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c;
4. che la regolamentazione delle spese processuali segue la
soccombenza;
5. che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
3.000,00 per compensi, oltre ad 200,00 per esborsi, rimborso spese
generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ric. 2017 n. 13475 sez. ML – ud. 19-12-2017
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,

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.

,Adriana Doronzo, Presidente

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.12.2017

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