Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4566 del 26/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4566 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 8014-2009 proposto da:
GOGELE KARL ANTON GGLKRL57S077022H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso
lo studio dell’avvocato RAMADORI PAOLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CORAN
FRANCESCO con studio in 39100 BOLZANO, VIA AMBA
2014

ALAGI 14 giusta delega a margine;
– ricorrente –

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Data pubblicazione: 26/02/2014

sul ricorso 8015-2009 proposto da:
REITERER

PAUL RTRPLA54R30F132S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso
lo studio dell’avvocato RAMADORI PAOLA,
rappresentato e difeso dall’avvocato REITERER KARL

20 giusta procura speciale a margine;
– ricorrente contro

GOGELE

JOSEF

GGLJSF39T29F132N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72,
presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO PAOLO,
che lo rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ZUEGG MARTIN FRIEDRICH, AGOSTINELLI
MAURIZIO giusta procura speciale a margine;
– controricorrente nonchè contro

GOGELE KARL ANTON;
– intimato –

avverso la sentenza n.
D’APPELLO

DI

TRENTO

197/2008 della CORTE
SEZ.DIST.

DI

BOLZANO,

depositata il 27/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/01/2014 dal Consigliere
Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato FAUSTO BUCCELLATO;

con studio in 39100 BOLZANO, VIA LEONARDO DA VINCI

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha

concluso per l’accoglimento dei ricorsi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.3osef Gogele, quale coltivatore diretto proprietario di terreno
confinante, con un fondo venduto da Karl Anton Gogele a Paul Reiterer,
convenne in giudizio l’acquirente esercitando azione di riscatto per
violazione della prelazione agraria. Questi contestò la sussistenza dei
presupposti soggettivi ed oggettivi dell’azione e chiamò in giudizio
l’alienante per esserne garantito. Il Tribunale di Bolzano, sezione

rigettò la domanda.
La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano accolse la
domanda del retraente e condannò il venditore (rimasto contumace nei
due gradi) a risarcire il danno all’acquirente (sentenza del 27 ottobre
2008).
Avverso la suddetta sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione
l’acquirente e il venditore. Il Reiterer con ricorso notificato il 26 marzo
2009 (Rg n. 815 dei 2009), affidato a tre motivi, esplicati da memoria.
Karl Gogele con ricorso notificato il 27 marzo 2009 (Rg n. 814 del
2009), affidato a quattro motivi.
Il retraente si difende con unico controricorso e deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima
sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
Il ricorso del Reiterer, previamente notificato è da considerarsi ricorso
principale, mentre quello di Karl Gogele, notificato il giorno successivo,
assume la veste di ricorso incidentale. Infatti, l’impugnazione proposta
per prima assume caratteri ed effetti d’impugnazione principale e
determina la costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire,
con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive
impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti
soccombenti, con la conseguenza che il ricorso per cassazione,
validamente ed autonomamente proposto dopo che altro ricorso sia
stato già notificato ad iniziativa della controparte, si converte, riunito a
questo, in ricorso incidentale, sempreché siano stati rispettati i relativi
termini (Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723).

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distaccata di Merano, ritenne non sussistente la qualifica di coltivatore e

Come risulta dagli atti, il controricorso contiene rituale procura, a
margine della seconda pagina; pertanto, è destituita di fondamento
l’eccezione sollevata dall’acquirente con memoria.
2. La Corte di merito ha ritenuto accertato l’esercizio della attività di
coltivatore, che il primo giudice aveva escluso in presenza di attività di
allevamento di cavalli.
In particolare, ha ritenuto provato, sulla base di prove testimoniali (due

aveva utilizzato il fondo confinante come pascolo per i cavalli da lui
allevati. Quindi, sulla base di altre testimonianze (impiegato
dell’associazione coltivatori, una conoscente e due figli dell’attore), ha
ritenuto che l’attore aveva esercitato l’attività di coltivatore diretto
(frutticoltura e allevamento) fino al 2005, quando in corso di causa
aveva trasferito il maso al figlio, eccetto il fondo confinante rilevante
nella causa, rimasto di sua proprietà. Ha argomentato nel senso che
l’attività di pascolo è attività di coltivazione, costituendo una delle forme
possibili di coltivazione di un fondo, e che il terreno del retraente
costituiva parte integrante dell’azienda agricola dedita all’allevamento
(come emergente anche dalle foto rispetto alle altre particelle incolte).
Ha aggiunto che in Alto Adige – dove non esiste il latifondo – una
particella piccola, come quella del retraente, pari a 441 metri quadrati necessita di attività di coltivazione (taglio erba, estirpazione erbacce,
concimazione) per essere adibita a pascolo.
3. Queste argomentazioni sono state censurate: con il ricorso principale
dell’acquirente nel

secondo motivo, primo profilo, deducendo la

violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 590 del 1965,
come modificato dall’art. 7 della legge n. 817 del 1971, in riferimento al
requisito della coltivazione del fondo, e sostenendo l’assenza dello
stesso nel caso di specie per essere il fondo confinante utilizzato come
pascolo; con il ricorso incidentale dell’alienante, nel secondo motivo con
il quale, in riferimento agli stessi articoli, si censura il riconoscimento
della qualità di coltivatore in presenza di utilizzo del fondo confinante
come pascolo. In entrambi i casi, i motivi si concludono con quesiti
idonei a individuare la violazione di diritto attribuita alla sentenza
impugnata.
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vicini, una cugina dell’attore, pure vicina), che dal 1997 il retraente

4. La questione posta all’attenzione della Corte è se <

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