Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4566 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4015/2010 proposto da:

S.V. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo studio dell’avvocato AMATO

RENATO, rappresentata e difesa dall’avvocato SARNO SABINO ANTONINO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA, quale Agente della Riscossione Per le Province

di Bologna, Caserta, Genova, Benevento, Napoli, Padova, Rovigo e

Venezia;

– intimata –

avverso l’ordinanza R.G. 29715/08 del TRIBUNALE di NAPOLI del

12/10/09, depositata il 04/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. S.V. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.p.a. Equitalia Polis avverso l’ordinanza del 4 dicembre 2009, con la quale il Tribunale di Napoli – investito da essa ricorrente di una domanda di risarcimento danni contro detta società avente ad oggetto il pregiudizio sofferto per lucro cessante, in conseguenza della mancata emissione del decreto di trasferimento di un bene immobile, del quale si era resa aggiudicataria in una procedura esecutiva, a causa del mancato deposito da parte della citata s.p.a., creditrice procedente, della prova dell’avvenuta notificazione al debitore esecutato dell’avviso di vendita – ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi introdotto dalla società avverso l’ordinanza del 27 marzo 2008 che aveva negato il decreto di trasferimento.

L’istanza di regolamento prospetta violazione dell’art. 295 c.p.c., assumendo innanzitutto che il preteso giudizio pregiudicante non sarebbe tale, in quanto, come avrebbe rappresentato nella memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, la stessa Equitalia Polis, costituitasi nel giudizio sospeso, sarebbe emerso che, in realtà, l’immobile sottoposto all’esecuzione non era di proprietà del debitore esecutato, bensì di un terzo, circostanza che la stessa Equitalia Polis aveva dedotto come dimostrativa dell’impossibilità di consecuzione della proprietà del bene da parte della ricorrente.

Tale circostanza paleserebbe che il giudizio di opposizione agli atti non avrebbe carattere pregiudiziale, perchè mai potrebbe portare – in ragione della nuova emergenza di fatto – all’annullamento del diniego dell’emissione del decreto di trasferimento.

In secondo luogo l’istanza di regolamento rappresenta che la sospensione non sarebbe legittima per la mancanza di coincidenza fra le parti del giudizio sospeso -vertente fra la ricorrente e la società e – e quelle del giudizio asseritamente pregiudiziale – vertente fra la società ed il debitore esecutato.

L’intimata non ha depositato memoria.

p. 2. Prestandosi il ricorso per regolamento ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Esso, infatti, appare manifestamente fondato sulla base di una giurisprudenza di questa Corte alla quale il Collegio dovrebbe dare rilievo, nell’esercizio dei suoi poteri di statuizione sulla legittimità dell’applicazione dell’art. 295 c.p.c., indipendentemente dai motivi su cui si fonda.

Invero, nella specie processo asseritamente pregiudicato e processo asseritamente pregiudicante pendono davanti allo stesso giudice ufficio.

Ne consegue che il Tribunale di Napoli, prima di esercitare i poteri di cui all’art. 295 c.p.c., nella supposizione dell’esistenza di una connessione per pregiudizialità fra i due giudizi, avrebbe dovuto applicare l’art. 274 c.p.c., comma 2, e rimettere il fascicolo del suo giudizio al Presidente del Tribunale per i provvedimenti di sua competenza e, quindi, per la chiamata dei due giudizi davanti ad un unico giudice-persona, in funzione della loro riunione. Quando due giudizi pendono davanti allo stesso giudice-ufficio, ma davanti a due giudici-persona distinti e siano in rapporto di pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., infatti, l’immediata applicazione di questa norma per garantire la coordinazione fra i loro esiti è possibile con la loro riunione e non v’è ragione di sospendere il preteso giudizio pregiudicato, potendo una sospensione giustificarsi soltanto qualora lo stato di uno dei due processi sia di impedimento alla riunione. Ciò è stato più volte affermato da questa Corte.

Si veda Cass. (ord.) n, 13194 del 2008 Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione. In precedenza, Cass. (ord.) 21727 del 2006, secondo cui: Allorquando sussista una situazione che, in ragione di nessi tra procedimenti pendenti avanti allo stesso ufficio giudiziario, riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., avrebbe dovuto giustificare la rimessione al capo dell’ufficio di uno o dei procedimenti al fine della valutazione circa la loro riunione – nel caso dell’art. 273 – e circa la designazione di un unico magistrato o della stessa sezione per l’adozione dei provvedimenti opportuni – nel caso dell’art. 274, l’inosservanza di tale modus procedendi da parte del giudice avanti al quale si trovi uno dei procedimenti e l’adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio avanti di lui pendente per pretesa pregiudizialità dell’altro, pendente avanti ad altro magistrato dell’ufficio (e anche presso una sezione distaccata o la sede principale dello stesso ufficio) rientra fra i fatti processuali che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di competenza,deve valutare per stabilire se detto provvedimento sia stato adottato legittimamente, salvo il rilievo da attribuirsi alle successive vicende del processo considerato pregiudicante, ove prospettate dalle parti od emergenti dagli atti. Ne consegue che se, quando ha adottato il provvedimento, il giudice di merito si trovava in una situazione in cui non sarebbe stato legittimato ad adottarlo, ma avrebbe dovuto riferire al capo dell’ufficio per l’adozione del procedimento di cui al secondo comma delle norme degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., la Corte di cassazione deve considerare il provvedimento di sospensione illegittimo, a meno che non risulti che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, non sarebbe possibile l’adozione da parte del giudice che emise il provvedimento di sospensione del modus procedendi imposto da quelle norme. (Sulla base di tali principi, poichè nella specie non risultava che il processo asseritamente pregiudicante avanti alla sede principale del tribunale non vi pendesse più, la S.C. ha caducato il provvedimento di sospensione adottato dalla sede distaccata).

4. – In base a quanto osservato l’ordinanza impugnata dovrebbe essere caducata e dovrebbe disporsi la prosecuzione del giudizio”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi.

Dev’essere, pertanto, disposta la prosecuzione del giudizio.

Al giudice di merito è rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.

Il giudizio sarà riassunto davanti a detto giudice nel termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione davanti al giudice di merito – cui rimette la decisione sulle spese del giudizio di regolamento – termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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