Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4566 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 21/02/2020), n.4566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27888-2018 proposto da:

TOM TRANS SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO UGO TABY

19, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PERNARELLA, rappresentata

e difesa dall’avvocato WALTER TAMMETTA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1645/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con sentenza, n. 1645/11/18 depositata in data 14 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello principale proposto da Tom Trans Srl Unipersonale e l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1328/5/15 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente contro atto di definizione a seguito di istanza adesione da parte della contribuente a processo verbale di constatazione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 5 bis, per l’anno di imposta 2010, ritenuto atto non impugnabile;

2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, per aver la CTR confermato la decisione di primo grado nel ritenere non impugnabile l’atto di adesione a processo verbale di constatazione, essendo un atto con cui l’Amministrazione ha avanzato una pretesa nei confronti della contribuente.

1.Il mezzo di impugnazione è fondato

1.2 E pur vero che secondo il costante orientamento giurisprudenziale richiamato dalla CTR “In materia tributaria, una volta che sia stato definito l’accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, con fissazione anche del “quantum debeatur”, al contribuente non resta che eseguire l’accordo, mediante il versamento di quanto da esso previsto, risultando normativamente esclusa la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l’atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l’obbligazione scaturente dal concordato. E’, quindi, inammissibile il ricorso contro l’avviso di accertamento proposto dopo la firma del concordato fiscale.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10086 del 30/04/2009, Rv. 607936 – 01).

1.3. La fattispecie sottoposta allo scrutinio di questa Corte presenta tuttavia delle peculiarità che giustificano una soluzione diversa.

1.4 Secondo la prospettazione dei fatti fornita nel ricorso e non contestata da controparte il contribuente, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 bis, ha aderito, con comunicazione presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale, all’invito contenuto nel processo verbale con il quale venivano contestate violazione Irpef, Irap ed Iva di definizione con la riduzione pari ad un ottavo dell’importo minimo delle sanzioni.

1.5 Senonchè a distanza di oltre tre anni (invece che nei sessanta giorni previsti dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 bis) l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società corrente “l’atto di definizione “con il quale si irrogavano sanzioni pari ad un sesto del minimo (invece che un ottavo) e venivano conteggiati gli interessi di mora per un ritardo addebitale all’Agenzia delle Entrate.

1.6 La parte privata ha, quindi, impugnato l’atto “l’atto di definizione” contestando la correttezza degli importi dovuti a seguito dell’atto di adesione al P.v.c..

1.7 Va quindi) riconosciuta al contribuente la possibilità di impugnare “l’atto di definizione” per far valere la non corrispondenza tra gli importi in esso esposti e quelli dovuti per effetto dell’acquiescenza prestata al P.v.c.

1.8 Una diversa interpretazione che precluda ogni tipo di sindacato anche quando l’Ufficio formalizzi un atto di definizione contenente contestazioni manifestamente erronee si tradurrebbe in una limitazione dei diritti del contribuente sanciti dall’art. 24 Cos.

1.9 Del resto questa Corte in ripetute pronunce ha affermato il principio secondo il quale ” la lettura del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 si deve interpretare estensivamente identificando tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente ” (cfr. Cass. nr. 8663/2011,15946/2010, 1473/2010, 17202/2009).

2. Il ricorso va, quindi, accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione la quale, oltre a regolamentare le spese del presente giudizio, dovrà, attenendosi al principio sopra enunciato, compiere tutti gli accertamenti volti ad determinare la pretesa fiscale a seguito dell’atto di adesione del contribuente al P.v.c..

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020

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