Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4566 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. trib., 15/02/2019, (ud. 30/10/2018, dep. 15/02/2019), n.4566

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25876-2014 proposto da:

RAVANI ACCIAI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MALCESINE 30, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI PORCELLI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ASTRID MERLINI, FEDERICO CARPI giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI FERRARA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1182/2014 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 09/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/10/2018 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAZZORLA per delega dell’Avvocato

MERLINI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta agli

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Ravani Acciai S.p.a. ricorre avverso la sentenza n. 1182/14, depositata il 9/6/2014, con la quale la CTR di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la rideterminazione di un credito d’imposta IRPEG, vantato dalla società ricorrente in conseguenza della distribuzione di utili ai soci.

2. In particolare, la CTR, per quanto qui rileva, ha precisato che:

a) dall’esame della documentazione allegata e sulla base dei fatti non contestati dalle parti in causa, emergeva una condotta elusiva, posta in essere dalla società odierna ricorrente, al fine di beneficiare di un godimento pieno del credito d’imposta, per gli utili distribuiti ai soci all’esito dell’approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2002; credito d’imposta che, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 269 del 2003, poteva essere beneficiato in forma piena solo per utili distribuiti fino al 30/9/2003;

b) a sostegno dell’esistenza della condotta elusiva, deponeva la circostanza che la delibera assembleare di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2002, veniva verbalizzata prima di quella relativa alla distribuzione dei dividendi del 30/1/2003, successivamente annullata e riscritta ed effettivamente autenticata solo in data 21/10/2003, ed infine registrata il 27/10/2003;

c) tali elementi di fatto costituivano indizi gravi, precisi e concordanti, e quindi comprovanti il ricorso del contribuente ad una condotta elusiva;

d) a fronte di ciò, la Ravani Acciai S.p.a., si limitava a produrre la fotocopia di una contabile bancaria attestante l’incasso dei dividendi distribuiti, senza altro produrre a prova contraria.

3. Avverso tale sentenza ricorre la Ravani Acciai S.p.a., affidandosi a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio, nella specie per avere il giudice d’appello omesso di considerare che la Ravani S.p.a., sin dal 18 febbraio 2003, e quindi prima del 30 settembre 2003, aveva disposto la materiale distribuzione della prima “tranche” di dividendi ai soci.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per avere il giudice di secondo grado violato i principi in tema di onere della prova nel processo tributario, addossando tale onere al contribuente, in luogo dell’amministrazione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., il. 4, il vizio di extrapetiziurie e la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per avere la CTR posto a fondamento della pronuncia la pretesa esecuzione da parte del contribuente di una condotta elusiva, estranea alla tematica processuale ed alle domande avanzate, al riguardo, dall’Agenzia.

4. Con il quarto motivo viene sollevata questione di costituzionalità sul D.L. n. 269 del 2003, art. 40, in relazione agli artt. 3,53 e 42 Cost.

5. Il primo motivo risulta infondato, e per alcuni profili inammissibile.

6. Infatti la CTR con motivazione congrua ed esaustiva si è fatta carico di valutare la conducenza probatoria del bonifico a mezzo del quale la ricorrente ha provveduto a distribuire la prima “tranche” di dividendi ai soci, e ciò consente di pervenire ad un giudizio di infondatezza, nel merito, della censura dedotta; peraltro, al di là dell’intestazione formale del motivo, la ricorrente intende prospettare una diversa valutazione dei fatti di causa, e quindi una inammissibile rivalutazione del merito della vicenda processuale.

7. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione” con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, non può essere finalizzato a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata in sede di merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare non può essere proposto con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice, e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

8. Invero, diversamente opinando siffatti motivi di ricorso si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e di conseguenza, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. n. 6064/2008).

9. Per quanto riguarda il secondo motivo, va osservato che contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente, la CTR ha posto l’onere probatorio a carico dell’amministrazione, valutando sufficienti gli elementi indiziari dalla stessa prospettati, ed all’esito di ciò ha ritenuto insufficiente la prova contraria offerta dalla ricorrente; ciò in disparte, rileva evidenziare che, comunque, costituisce principio giurisprudenziale consolidato, quello in base al quale, in tema di credito d’imposta l’onere probatorio sui fatti costitutivi incombe sul contribuente e non sull’amministrazione (Cass. n. 18397/18-Cass. n. 28532/13-Cass. n. 18427/2012).

10. Parimenti infondata appare la censura mossa con il terzo motivo e concernente íl vizio di extrapetizione.

11. Premesso che, in via generale, l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui ove questi ritenga che un elemento della domanda rientri nei thema decidendum, e quindi consenta alle parti di difendere sul punto, non sussiste l’ultra petizione, laddove, come nella specie, la valutazione del giudice risulti priva di errori sul piano logico.

12. infatti, come noto, il vizio di “extra” od “ultra petizione” ricorre, soltanto, quando la decisione non corrisponda alla domanda o alla eccezione, o statuisca su questioni che non formano oggetto del giudizio, attribuendo alle parti beni della vita non richiesti o diversi da quelli richiesti (Cass. n. 727 del 1973), e che il giudicato, parimenti non risulti perimetrato sulla base delle domande ed eccezioni prospettate dalle parti in causa; nel caso in disamina, risulta evidente che la CTR è pervenuta a riconoscere l’esistenza della fattispecie elusiva, sulla base degli elementi contenuti nell’accertamento impositivo, e quindi, come tali, oggetto di contraddittorio tra le parti.

13. La questione di costituzionalità s’appalesa, infine, manifestamente infondata, in quanto prospettata in riferimento a generiche violazioni della normativa costituzionale, e coinvolgente, peraltro, scelte discrezionali del legislatore, che nella specie non risultano contrastanti col principio di ragionevolezza.

6. Per quanto precede, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 6000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

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