Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4565 del 27/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 27/02/2018, (ud. 19/12/2017, dep.27/02/2018),  n. 4565

Fatto

 

1. il Tribunale di Gela con la sentenza n. 121 del 2016 rigettava il ricorso proposto da M.G. a seguito di contestazione delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo in ordine ai requisiti sanitari per l’accesso alla prestazione indennità di accompagnamento, sul presupposto che esso fosse stato iscritto oltre il termine previsto dall’at. 445 bis c.p.c., comma 6, ovvero il 21.7.2014, quando la dichiarazione di dissenso era stata depositata in cancelleria il 20.6.2014;

2. M.G. proponeva allora ricorso per revocazione della sentenza, argomentando che il giudice era incorso in errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non considerando che il 20.7.2014 era domenica. 11 Tribunale dichiarava tuttavia il ricorso inammissibile, argomentando che il primo giudice non aveva assunto a fondamento della decisione il fatto che il 20 luglio 2014 fosse domenica, e che la mancata applicazione dell’art. 155 c.p.c. configurava un errore di diritto;

3. M.G. ha proposto ricorso per la cassazione della più recente sentenza resa dal Tribunale di Gela, a fondamento del quale deduce come unico motivo la violazione o falsa applicazione dell’art. 155 c.p.c., per non avere il giudice di merito considerato che egli aveva depositato il ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6 entro 30 gg. dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, tenuto conto che il 20.7.2014 cadeva in giorno festivo;

4. l’Inps si è costituito con solo mandato;

5. il difensore del M. ha depositato istanza di sollecita trattazione del procedimento, in considerazione dello stato di indigenza e delle precarie condizioni fisiche in cui versa il proprio assistito;

6. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

 

1. questa Corte ha chiarito che l’errore del giudice di appello nel calcolare i termini per l’impugnazione configura certamente un errore che riguarda un fatto interno alla causa e che si risolve in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, atteso che la cadenza feriale o festiva di un giorno del calendario, da valutare ai fini dell’accertamento della tempestività dell’impugnazione, rientra nella comune esperienza ed è facilmente riscontrabile dalla lettura degli atti da parte del giudice (Cass. 29/11/2016 n. 24338, Cass.17/3/2010 n. 6521, 4/11/2014, n. 23445).

Tale soluzione, che consente di inquadrare correttamente il procedimento logico che secondo quod plerumque accidit conduce a tale (errato) risultato, può ben essere applicata anche al caso del computo del termine per proporre il giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 6: ne consegue che il Tribunale di Gela ha errato nel qualificare tale errore come errore in iure, in difetto di qualunque appiglio argomentativo contenuto nella sentenza oggetto di revocazione che consentisse di giungere a tali conclusioni;

3. il Collegio quindi ritiene, in dissenso dalla proposta del relatore, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio al Tribunale di Gela nella persona di diverso giudice, che dovrà procedere a nuovo esame, attenendosi al principio enunciato;

4. al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Gela nella persona di diverso giudice.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2018

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