Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4565 del 24/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 24/02/2011), n.4565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2814/2010 proposto da:

G.B. ((OMISSIS)) in proprio e quale erede di

C.I., G.S., G.F., G.

M., G.A., G.I. nella loro qualità di

eredi di C.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO 61 – Scala D, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO

Ennio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BIANCHINI

MARIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA ((OMISSIS)) in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. AGATONE PAPA 50,

presso lo studio dell’Avvocato CATERINA MELE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FERRUTI Giulio, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

dell’8/7/09, depositata il 03/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO per delega

dell’Avvocato ENNIO MAZZOCCO che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. G.B., in proprio e nella qualità di erede di C.I., G.S., I., F., A. e M., nella loro qualità di eredi della C., hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 settembre 2009, con la quale la Corte d’Appello di Campobasso, in accoglimento dell’appello proposto dalla Milano Assicurazioni s.p.a. (incorporante per fusione la s.p.a. Italia Assicurazioni, già Bavaria Assicurazioni s.p.a.) contro G.B. e la C. avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Campobasso, ha condannato gli appellati – in accoglimento della domanda a suo tempo proposta dalla Bavaria Assicurazioni s.p.a., che invece il Tribunale aveva rigettato, al pagamento in rivalsa, esercitata sulla base di una clausola della polizza assicurativa per essere stato il sinistro causato con guida in stato di ebbrezza, della somma corrisposta dalla Bavaria, assicuratrice per la r.c.a. di un veicolo di G.B. assicurato dalla C., ad una terza rimasta danneggiata in un sinistro stradale.

Al ricorso, che prospetta un unico motivo di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio”, ha resistito la società intimata con controricorso, nel quale ha svolto anche un motivo di ricorso incidentale condizionato.

p. 2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile.

Esso, infatti, non ha osservato il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

L’illustrazione del motivo, infatti, si fonda su una serie di deduzioni che fanno riferimento ad una serie di atti non solo senza riferirne precisamente il contenuto (salvo per un passo della relazione tecnica redatta in altro procedimento dall’ing. S.), ma anche senza indicare la sede processuale di merito in cui tali atti erano stati acquisiti e soprattutto se e dove siano stati prodotti in questa sede di legittimità, anche ai fini del rispetto della norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

In particolare l’illustrazione del motivo fa riferimento, oltre che alla detta relazione tecnica, a dichiarazioni spontanee rese da G.B. alla Polstrada di Reggio Emilia il 15 ottobre 1996, nonchè alla motivazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Campobasso.

Ora, la giurisprudenza della Corte è consolidata nell’attribuire all’art. 366 c.p.c., n. 6, come precipitato normativo del c.d.

principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione, un significato che è espresso dal seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;

tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o Io produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e tonnato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso” (Cass. sez. un. n. 7161 del 2010).

Il ricorso non ottempera ai principi appena richiamati.

Donde la sua inammissibilità.

Per mera completezza si rileva che, se fosse superabile la ragione di inammissibilità indicata, ne sussisterebbe un’altra, rappresentata dal fatto che la critica alla motivazione svolta nel motivo non attinge i complessivi passaggi logici del ragionamento svolto dalla Corte territoriale, particolarmente quanto al rilievo attribuito alla mancanza di dimostrazione sia dell’avere il G. opposto il provvedimento di contravvenzione per guida in stato di ebbrezza che gli sarebbe stata elevato, sia dell’eventuale esito del giudizio ove introdotto, sia dell’eventuale sentenza penale di proscioglimento da un’imputazione penale. Rilievi che i ricorrenti avrebbero dovuto criticare specificamente”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi rilievi.

p. 3. Il ricorso principale è, dunque, dichiarato inammissibile.

Quello incidentale condizionato resta assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilaseicento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011

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