Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4565 del 22/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.22/02/2017),  n. 4565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17603-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA

GIULIANA 73, presso lo studio dell’avvocato NICOLA NANNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO MESSANA (avviso postale

ex art. 135), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2011 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LETTIERI per delega

dell’Avvocato MESSANA che si riporta al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.G. impugnò l’avviso di liquidazione d’imposta e di irrogazione delle sanzioni notificato in data 12 ottobre 2002 con il quale l’Agenzia delle Entrate di Palermo 1 aveva liquidato l’imposta principale dovuta per la successione di M.L..

Il contribuente lamentò il difetto di motivazione dell’atto impugnato, atteso che esso, redatto meccanograficamente, recava correzioni a mano che lo rendevano incomprensibile e che non risultavano controfirmate dall’estensore responsabile.

L’Ufficio costituendosi precisò di aver provveduto alla liquidazione dell’imposta principale dovuta a seguito della presentazione di denuncia principale e di denuncia integrativa ed evidenziò che l’avviso di liquidazione in questione era stato emesso a rettifica di un precedente avviso notificato allo Z. in data 20 luglio 2002, in considerazione del parziale accoglimento dell’istanza di annullamento e riesame presentata dal contribuente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con sentenza del 26 febbraio 2008, rigettò il ricorso e condannò il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione Z.G. propose gravame, cui resistette l’Agenzia delle Entrate deducendo che, con l’avviso di liquidazione in questione, anche se mediante correzione manuale, erano state detratte le imposte già versate e che l’importo effettivamente dovuto era pari ad Euro 85.428,60.

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, con sentenza del 24 maggio 2011, accolse l’impugnazione e condannò l’Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi e illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso Z.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

Deduce la ricorrente che il giudice del secondo grado avrebbe accolto le doglianze dell’appellante in modo acritico e passivo, senza tener conto di quanto contestato dall’Ufficio, travisando gli elementi di fatto sottoposti alla sua cognizione. In particolare la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui la Commissione Tributaria Regionale – omettendo di considerare che l’atto impositivo era stato adottato in via di autotutela, in accoglimento di un’istanza del contribuente – avrebbe asserito che le annotazioni a penna apposte all’interno dell’atto impositivo avrebbero dovuto essere sottoscritte, “non emergendo dalla sentenza alcuna esigenza di specifica sottoscrizione”.

2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, si assume che solo con l’atto di appello il contribuente aveva dedotto che era necessaria la sottoscrizione del funzionario con riferimento ad ogni aggiunta, annotazione o postilla riferita ad un atto già scritto, e pertanto la Commissione Tributaria Regionale, anzichè accogliere il gravame, avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità di tale censura per novità della stessa.

3. Con il terzo motivo si lamenta “violazione dell’art. 7 statuto contribuente (L. n. 212 del 2000) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, sostenendosi che, nella specie, l’atto impositivo sia privo di contraddizioni, comprensibile e non sottoposto a correzioni e, quindi, idoneo a consentire al contribuente di comprendere la pretesa impositiva; si deduce altresì che, non essendo detto atto corretto in qualche sua parte, conseguentemente non sussisterebbe la necessità dell’apposizione di controfirme di convalida per attestare la veridicità e la provenienza di parti di esso, ancorchè scritte con mezzi non meccanografici.

4. Il ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per difetto di specificità, in quanto tutti i motivi proposti si riferiscono all’atto di liquidazione notificato il 12 ottobre 2002 senza che dello stesso sia indicato specificamente il contenuto, in particolar modo per quanto attiene alle parti rilevanti ai fini dell’esame delle censure proposte dinanzi a questa Corte, e neppure risulta indicato in ricorso dove lo stesso sia in questa sede reperibile.

Al riguardo si evidenzia che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 18/11/2015, n. 23575) oltre all’onere di indicare specificamente il contenuto di tali atti che sorregge la censura (Cass. 15/07/2015, n. 14784).

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.000,00, oltre spese generali e accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2017

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