Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4565 del 19/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 19/02/2021), n.4565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3083-2015 proposto da:

Z.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO MALFER;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI

COMMERCIALISTI C.N.P.A.D.C., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso

lo studio degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA e ROBERTO PESSI, che la

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 25/07/2014 R.G.N. 15/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. BUFFA FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI per delega Avvocato CLAUDIO

MALFER;

udito l’Avvocato GENTILE IOLANDA per delega verbale FRANCESCO

GIAMMARIA e ROBERTO PESSI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 Con sentenza del 25/7/14, la Corte di Appello di Trento ha rigettato l’appello avverso sentenza del tribunale di Rovereto del 27/8/ 13, che aveva rigettato la domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia anticipata presentata da Z.E.. Questi, in particolare, aveva chiesto che la pensione -il cui diritto spettava a decorrere dal 1/7/12- fosse riliquidata sulla base dei migliori 10 redditi dichiarati nei 15 anni anteriori a quello di maturazione della pensione, in applicazione del principio del pro-rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12 e non invece sulla media -applicata dalla Cassa- dei redditi dichiarati nei 25 anni anteriori al 2003.

2. La corte territoriale ha ritenuto che la pensione era stata liquidata al ricorrente sulla base del regolamento di disciplina previdenziale della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti approvata il 14/9/2004, le cui disposizioni erano conformi ai principi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763.

3. Avverso la detta sentenza ricorre lo Z. con tre motivi, cui resiste la Cassa con controricorso illustrato da memoria. Il ricorrente si è costituito con comparsa con nuovo difensore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso, si deduce -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, per avere la sentenza impugnata interpretato la clausola di salvezza degli atti precedenti contenuta nella citata disposizione anche con riguardo ad atti violativi di disposizioni previgenti (quale nella specie il testo originario della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12).

5. Con il secondo motivo, si deduce -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, per avere la sentenza impugnata ritenuto rispettato il metodo di calcolo previsto dalla norma, sebbene fosse notevolmente variato il periodo di riferimento per la determinazione della media dei redditi rilevanti ai fini del trattamento pensionistico.

6. Con il terzo motivo si deduce -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.- violazione degli artt. 1175 e 1337 c.c., per non avere la corte territoriale tutelato l’affidamento del lavoratore sull’applicazione delle regole vigenti al momento della domanda presentata per ricongiungimento a titolo oneroso per un periodo di oltre 12 anni di lavoro.

7. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.

8. Infatti, la liquidazione della pensione al ricorrente è avvenuta nel rispetto delle norme di legge vigenti al momento della liquidazione e sulla base del regolamento della Cassa che è del pari legittimo.

9. A tale proposito questa Corte ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 6701 del 06/04/2016, Rv. 639298 – 01) che il regolamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, approvato con decreto interministeriale del 10 luglio 2004, all’art. 10, comma 8, ha modificato il sistema di gestione, passando, gradualmente, dal sistema di calcolo reddituale a quello contributivo, con individuazione, nella tabella ad esso allegata, di diversi periodi di riferimento, a seconda della decorrenza della pensione. Ne consegue la legittimità della suddetta regolamentazione in quanto coerente con l’obbligo di assicurare l’equilibrio di bilancio – di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, – e posta a salvaguardia delle posizioni degli assicurati che possano far valere un periodo di effettiva iscrizione e contribuzione antecedente il 1 gennaio 2004.

10. Per altro verso, la liquidazione della pensione al ricorrente è rispettosa delle norme vigenti al momento di liquidazione del trattamento, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.

11. Infatti, le Sezioni Unite della Corte, nella Sentenza n. 17742 del 08/09/2015, Rv. 636248 01, optando per la soluzione già offerta da. Sez. L, Sentenza n. 24221 del 13/11/2014, Rv. 633602 01) hanno ritenuto -con principio affermato in relazione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ma applicabile anche alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti – che, in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1 gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, riformulato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario, impone solo di aver presente – e non di applicare in modo assoluto – il principio del “pro rata”, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 e che, in forza della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, (il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo), si intendono legittimi ed efficaci purchè siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine (Il principio è stato ribadito da Sez. U, Sentenza n. 18136 del 16/09/2015, Rv. 636251 – 01).

12. Nella specie, peraltro, va rilevato analogamente a quanto fatto dalla sentenza impugnata- che nel calcolo dell’anzianità maturata dall’associato sono stati applicati i coefficienti utilizzati nella precedente normativa, essendosi limitata la nuova disciplina ad ampliare il periodo di riferimento delle annualità rilevanti per la determinazione della media reddituale: ne deriva che il principio del pro-rata invocato dal ricorrente è stato rispettato e che non sussiste la violazione dallo stesso lamentata.

13. Il terzo motivo è del pari infondato.

14. Occorre intanto rilevare che con il motivo la parte, sotto lo schermo della dedotta violazione di legge (riferito peraltro a norme che non sono in alcun modo violate), in realtà censura l’impianto argomentativo della sentenza in relazione alla rilevanza della ricongiunzione ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla pensione. Peraltro, la corte territoriale ha correttamente rilevato che la domanda di ricongiunzione ed il versamento del relativo importo non implicano l’immodificabilità della normativa previdenziale nel tempo (e non importano l’insorgere di un affidamento dell’assistito in ordine a tale immodificabilità), atteso che viene in rilievo la disciplina vigente al momento della liquidazione del trattamento pensionistico benchè esso si commisuri anche a periodi oggetto in precedenza di ricongiunzione.

15. Le spese seguono la soccombenza.

16. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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