Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4565 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, (ud. 07/06/2021, dep. 11/02/2022), n.4565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32120/19 proposto da:

-) S.I., elettivamente domiciliato a Isernia, v. XXIV

Maggio n. 33, presso l’avvocato Paolo Sassi che lo difende in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

difeso ope legis dell’Avvocatura dello Stato, ed elettivamente

domiciliato in Roma, v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso 9.9.2019 n. 1284;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.I., cittadino gambiano privo di permesso di soggiorno, propose opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, al provvedimento col quale il Tribunale di Campobasso, all’esito di un giudizio avente ad oggetto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, revocò l’ammissione del richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

2. Prima di introdurre il giudizio di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, S.I. chiese ed ottenne dal competente consiglio dell’ordine l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai fini dell’introduzione del suddetto giudizio oppositivo.

3. Con Decreto 12 febbraio 2019 il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione, e revocò l’ammissione dell’opponente al patrocinio a spese dello Stato anche per il giudizio oppositivo.

4. S.I. a questo punto propose opposizione, sempre ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, anche avverso questa seconda revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Tribunale di Campobasso con ordinanza 9 settembre 2019 n. 1284 rigettò l’opposizione.

Il Tribunale, correggendo la motivazione adottata dal giudice che aveva disposto la revoca, ritenne che il patrocinio a spese dello Stato non potesse essere concesso per due differenti ragioni:

-) il patrocinio a spese dello Stato può essere accordato solo allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento in cui sorge il rapporto oggetto del procedimento da instaurare, mentre nel caso di specie l’opponente, al momento della revoca del patrocinio a spese dello Stato, non era regolarmente soggiornante, in quanto la sua domanda di protezione era stata rigettata prima dalla Commissione territoriale e poi dal Tribunale;

-) il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato solo se la sua istanza sia corredata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità delle dichiarazioni dell’interessato circa la consistenza dei propri redditi, certificazione nella specie mancante.

5. La suddetta ordinanza è stata impugnata per cassazione da S.I. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente rilevarsi come il ricorrente abbia depositato la procura speciale non in originale, ma in copia, attestando che l’originale è stato digitalizzato, e la copia depositata è conforme all’immagine digitale.

Il Ministero dell’interno, nel proprio controricorso, nulla ha osservato a tal riguardo: è dunque superfluo soffermarsi ad indagare se sia ammissibile la suddetta modalità di deposito della procura speciale, in applicazione del principio – affermato dalle SS.UU. di questa Corte – secondo cui la mancata contestazione, sul punto della conformità all’originale delle copie analogiche di un documento digitale, impone di ritenere assolti gli oneri di deposito di cui all’art. 369 c.p.c. (Sez. U -, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019).

2. Col primo motivo il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata sia affetta da un vizio di ultrapetizione.

Deduce che il Tribunale ha ritenuto fondati i motivi di opposizione da lui proposti, ma ha comunque confermato il rigetto dell’opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio oppositivo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, sulla base di considerazioni mai eccepite dalla controparte.

2.1. Il motivo è infondato.

Il giudizio di opposizione D.Lgs. n. 115 del 2002, ex art. 170, non è una impugnazione. Per esso, di conseguenza, non vale il principio tantum devolutum quantum appellatum, come già affermato da questa Corte (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1470 del 22/01/2018, Rv. 647379 – 01).

3. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della decisione perché fondata su una motivazione apparente e comunque contraddittoria.

Il ricorrente ascrive al Tribunale di avere affermato un principio di diritto erroneo, così riassumibile: se la domanda proposta da persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato viene rigettata, è legittimo revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato (p. 6 del ricorso).

Il ricorrente sostiene che questo principio è giuridicamente erroneo, e che la revoca del patrocinio a spese dello Stato non potrebbe disporsi per il solo fatto che la domanda proposta dalla persona ammessa si sia rivelata infondata.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto censura statuizioni che non si rinvengono nella ordinanza impugnata.

Il Tribunale, infatti, ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul presupposto che l’opponente non avesse le qualità soggettive (essere, cioè, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto oggetto del procedimento da instaurare).

Una ratio decidendi, dunque, ben diversa da quella che il ricorrente ha inteso censurare.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74,136 e 170; del D.L. n. 13 del 2017, art. 6. Il motivo reitera in sostanza la censura contenuta nel secondo motivo, ed è inammissibile per le medesime ragioni.

4. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna S.I. alla rifusione in favore del Ministero della Giustizia delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 7 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA